Nel disegno di legge di Stabilità è stato inserito un emendamento che ripristina il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi
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di Fabrizio Pinzuti
ROMA – Contro le trivellazioni entro le 12 miglia e sul territorio previste dall’art. 38 del decreto “Sblocca Italia”, all’uopo ribattezzato “Sblocca Trivelle”, dieci regioni (Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise) hanno depositato nel settembre scorso sei quesiti referendari in Cassazione, il cui pronunciamento è previsto entro il 10 febbraio 2016. Su cinque articoli oggetto dei quesiti referendari è attesa anche la decisione della Corte Costituzionale. Ora in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (attività upstream) si assiste – c’è chi dice più per arginare l’opera di sbarramento delle Regioni dall’esito scontato che per un vero e proprio atto o processo di ripensamento e qualcuno parla perfino di un bluff – a un dietrofront del Governo.
Nel disegno di legge di Stabilità è stato infatti inserito un emendamento, approvato dalla commissione Bilancio della Camera, che ripristina il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle zone all’interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale. Vengono quindi eliminate le norme che consentivano una serie di deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti concessori in corso. È confermata solo la parte della norma che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati: essi sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Per garantire tale rispetto sono sempre assicurati gli adeguamenti tecnologici a ciò finalizzati, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale. Tra le modifiche all’articolo 38 della Legge Sblocca Italia (DL n. 133/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 164/2014) sono previste: l’eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle attività upstream, riconoscendo ad esse il solo carattere di pubblica utilità; l’abrogazione della norma che prevede l’emanazione, con decreto del MISE, di un piano delle aree in cui sono consentite le attività upstream; la previsione che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte, come già previsto dalla legislazione vigente, a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico. Le attività continuano a svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca della durata di sei anni la quale però non è più prorogabile due volte per un periodo di tre anni come invece previsto finora. Alla fase di ricerca segue la fase di coltivazione della durata di 30 anni, fatto salvo l’anticipato esaurimento del giacimento. Viene soppressa la previsione che la durata della fase di coltivazione è prorogabile per una o più volte per un periodo di 10 anni in caso di adempimento degli obblighi concessori e di coltivabilità. (fonte Casa e Clima)