Chiede di annullare le decisioni della Fip
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ROMA. Dopo Olga Finetti, Ferdinando Minucci e Paola Serpi, anche Luca Anselmi, ex ad di Mens Sana basket spa , e Cesare Lazzeroni, ex-presidente della Mens Sana Basket spa, hanno presentato ricorso al collegio di garanzia contro le decisioni della Fip.
1) Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Luca Anselmi (Amministratore Delegato della Mens Sana Basket S.p.a. dal 5 novembre 2004 al 21 febbraio 2014) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), oltre che, contro i sigg. Ferdinando Minucci, Serpi Paola, Olga Finetti, Cesare Lazzaroni, le società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FIP n. 21, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017, con cui è stata confermata, nei confronti del ricorrente, la sanzione dell’inibizione pari ad 3 anni (fino al 7 ottobre 2019) per l’asserita violazione dell’art. 59, commi 1 lett. b) e 3, nonché dell’art. 15 del Regolamento di Giustizia FIP.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
– in via preliminare, di dichiarare la nullità del procedimento disciplinare ovvero della decisione di condanna e, per l’effetto, di essere prosciolto; di revocare e/o annullare la sanzione irrogata per i motivi inerenti a violazioni procedurali;
– in subordine, nel merito, di annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, di essere prosciolto per la contestazione di frode sportiva perché il fatto non sussiste, ovvero manca la prova dello stesso, ovvero ancora perché il fatto non integra la fattispecie ex art. 59, comma 1 lett. b, del Regolamento di giustizia della FIP (frode sportiva);
– in estremo subordine, di annullare la decisione impugnata e, previa derubricazione dei fatti contestati, di dichiarare, in ogni caso, l’avventura prescrizione della violazione disciplinare del principio di lealtà e correttezza, ex art. 2 del Regolamento di giustizia FIP.
E’ il quarto ricorso (dopo quelli promossi dai signori Finetti, Minucci e Serpi) pervenuto al Collegio di Garanzia per l’impugnazione della medesima decisione della CAF FIP (n. 21/20117).
2) Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato dal sig. Cesare Lazzeroni (Presidente della Mens Sana Basket S.p.a. dal 29 dicembre 2012 al 21 febbraio 2014) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Ferdinando Minucci, Olga Finetti, Luca Anselmi, Paola Serpi e delle società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a.r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello FIP, di cui al C.U. n. 718 del 3 gennaio 2017 – C.F. n. 21 – comunicata il 4 gennaio u.s., che ha irrogato in capo al’odierno ricorrente la sanzione dell’inibizione per tre anni (fino al 7 ottobre 2019) per l’asserita responsabilità dell’illecito di cui agli artt. 1 e 59, commi 1 lett. b) e 3, del Regolamento di Giustizia FIP.
Il ricorso di Lazzeroni si aggiunge a quelli presentati già dai signori Finetti, Minucci, Serpi e Anselmi. Si tratta di 5 ricorsi con i quali i suddetti ricorrenti hanno impugnato, per motivi diversi, la medesima decisione della CFA FIP del 3-4 gennaio 2017.
Il ricorrente Lazzeroni chiede al Collegio di Garanzia dello Sport:
in via preliminare, per le ragioni esposte nel ricorso:
– di dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare per il decorso dei termini di cui all’art. 118 R.G. FIP, di annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, di essere prosciolto e di annullare e/o revocare la sanzione irrogata;
– di annullare la decisione impugnata per violazione dell’art. 119 del R.G. FIP (efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei procedimenti disciplinari), eventualmente disponendo il rinvio e, per l’effetto, di essere prosciolto e di annullare e/o revocare la sanzione irrogata;
– di annullare la decisione impugnata per violazione del contraddittorio e dei principi del giusto processo, eventualmente disponendone il rinvio, e, per l’effetto, di essere prosciolto e di annullare e/o revocare la sanzione irrogata;
– in subordine, il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia nel merito:
– di annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, di essere prosciolto perché i fatti non sussistono, ovvero non sono provati, ovvero non integrano la fattispecie di cui all’art. 59, comma 1, lett. b), del R.G. FIP (frode sportiva), ovvero non comportano la violazione di altra norma regolamentare FIP e, quindi, di annullare e/o revocare la sanzione irrogata;
– di annullare la decisione impugnata per violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e condanna e, per l’effetto, di essere prosciolto e di annullare e/o revocare la sanzione irrogata;
– di annullare la decisione impugnata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione e, per l’effetto, di essere prosciolto e di annullare e/o revocare la sanzione irrogata.
– in estremo subordine, di annullare la impugnata decisione, eventualmente disponendone il rinvio, e di derubricare la fattispecie di incolpazione da frode sportiva a violazione dei principi di lealtà e correttezza, di cui all’art. 2 R.G. FIP, e, per l’effetto, di dichiarare l’intervenuta prescrizione della violazione.
(Fonte Coni)