L'ex consigliere della Mens Sana Spa chiede l'annullamento dell'inibizione
ROMA. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto il ricorso presentato dal dott. Cesare Lazzeroni (all’epoca dei fatti, membro del CdA della Mens Sana Basket S.p.a dal 2004 al 2012, nonché Presidente della stessa Società dal 29 dicembre 2012 al 21 febbraio 2014) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), nonché nei confronti dei sigg. Ferdinando Minucci e Olga Finetti e delle Società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket 1871 a r.l., avverso e per la riforma della decisione della Corte Federale d’Appello c/o la FIP n. 20, di cui al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il successivo 29 gennaio, con la quale lo stesso ricorrente, a conferma di quanto statuito in primo grado endofederale dal Tribunale Federale della FIP con la decisione n. 85, di cui al C.U. n. 446 del 6 novembre 2017, è stato ritenuto responsabile dell’illecito di cui agli articoli 1 e 59, commi I, lett. b), e II, R.G. FIP e, per l’effetto, è stato punito con la sanzione della inibizione di 3 anni, fino al 7 ottobre 2019 (tenuto conto di quanto già scontato dal medesimo per effetto della sentenza del Tribunale Federale annullata dal Collegio di Garanzia con decisione n. 45/2017).
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:
– in via preliminare: per le ragioni esposte ai motivi n. 1 ovvero 2 del presente ricorso, di dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare per il decorso dei termini di cui all’art. 38, comma 3, CGS del CONI, di annullare (senza rinvio) la decisione impugnata e, per l’effetto, di essere prosciolto, nonché di revocare e/o annullare la sanzione irrogata;
ovvero, per le ragioni esposte al motivo n. 3 del presente ricorso, di annullare (con o senza rinvio) la decisione impugnata, per violazione degli artt. 106 e 4 R.G. FIP, in relazione agli artt. 392 e 393 c.p.c., e, per l’effetto, di essere prosciolto, nonché di annullare e/o revocare la sanzione irrogata;
– in subordine, nel merito: per le ragioni esposte al motivo n. 4 del presente ricorso, di annullare (senza rinvio) la decisione impugnata e, per l’effetto, di essere prosciolto perchè i fatti non sussistono, ovvero non sono provati, ovvero non integrano la fattispecie di cui all’art. 59, comma 1, lett. b), R.G. FIP, e pertanto, di revocare e/o annullare la sanzione irrogata;
ovvero, per le ragioni esposte al motivo n. 5 del presente ricorso, di annullare la decisione impugnata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, e, per l’effetto, di essere prosciolto, nonché di revocare e/o annullare la sanzione irrogata;
– in estremo subordine: per le ragioni esposte al motivo n. 6 del presente ricorso, di annullare la decisione impugnata (con o senza rinvio) e di derubricare la fattispecie di incolpazione da frode sportiva a violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art. 2 R.G. FIP e, per l’effetto, di dichiarare l’intervenuta estinzione della violazione.