Entra in vigore l’etichettatura con l'indicazione obbligatoria dell'origine per il latte a lunga conservazione e dei suoi derivati
SIENA. Questo 19 aprile 2017 è un giorno da segnare sul calendario: scatta da oggi, infatti, in Italia, l’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle materie prime in tutti i prodotti lattiero-caseari. Un importante risultato sulla strada della trasparenza dei consumi e della tutela e valorizzazione delle produzioni locali di qualità.
L’etichettatura con l’indicazione obbligatoria dell’origine per il latte a lunga conservazione e dei suoi derivati, rappresenta un altro passo importante nella direzione della trasparenza dell’informazione ai consumatori e un tassello fondamentale tra i risultati raggiunti da Coldiretti impegnata da sempre a tutela degli allevatori e della qualità. Tutto questo significa anche dare un valore reale al duro lavoro quotidiano degli allevatori, anche nella provincia di Siena che, va ricordato, insieme a quelle di Grosseto e di Pisa rappresenta l’area dove si concentra l’allevamento ovino, la maggior parte di quelle 1.200 aziende ovicaprine toscane, con 400mila pecore, che contribuiscono alla produzione dei 550mila quintali di latte regionale.
“E’evidente che il provvedimento non interessa i formaggi a denominazione di origine protetta come il nostro Pecorino Terre di Siena DOP (il cui percorso di riconoscimento è in itinere), per i quali valgono le tutele dei rispettivi disciplinari di produzione” spiega Simone Solfanelli, direttore Coldiretti Siena. Da tempo l’Associazione denuncia una crisi senza precedenti che ha provocando la strage delle stalle e non solo per colpa dei predatori ma anche la concorrenza sleale ed i danni all’immagine dei formaggi del territorio. “Quando una stalla chiude, in pericolo c’è un patrimonio culturale, ambientale ed economico che con questo provvedimento vorremmo invece tutelare nell’interesse dell’intera società”.
In cosa consiste la novità Il provvedimento riguarda l’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari e prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
b) “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.
Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte” – nome del Paese. Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le diciture: “latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di più Paesi situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l’operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.