Chieste le "punizioni" per Selva, Bruco e Leocorno e per i fantini Migheli e Ghiani
SIENA. L’assessore delegato al Palio ha presentato le seguenti proposte di sanzione per il Palio del 2 luglio.
Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo
Premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione, il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo:
– in occasione del primo giro della quarta batteria “[…] il fantino Ghiani all’uscita della curva di San Martino strattona il fantino Migheli fino all’altezza del palco delle Comparse lacerando al medesimo la manica del giubbetto”;
– è partito, in occasione del Palio, dall’ottavo posto, anziché dal nono assegnatogli;
Precisato che la visione del filmato del Consorzio per la tutela del Palio, evidenzia che il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, non cerca nei momenti precedenti la mossa il nono posto assegnatogli, confermando quindi di avere volontariamente cambiato posizione al canape partendo dall’ottavo posto;
Visti:
– il 4° comma dell’art. 43 del Regolamento del Pali o “Essi sono tenuti a montare i cavalli loro assegnati, indossando giubbetto bianco e berretto bianco e nero, forniti dal Comune ed a comportarsi correttamente.”
– e il 1° comma dell’art. 67 “E’ vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l’uno sul petto dell’altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi.”;
– il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Pali o stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;
Propone
di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere strattonato durante lo svolgimento del primo giro della quarta batteria il fantino Migheli fino all’altezza del palco delle Comparse, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 43 e dal comma 1 dell’art.67 del Regolamento per il Palio;
di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essere partito, in occasione del Palio, dall’ottavo posto, anziché dal nono assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art .99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo
Premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio per la tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione, il fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo è partito, in occasione del Palio, dal nono posto, anziché dall’ottavo assegnatogli;
Precisato che la visione del filmato del Consorzio per la tutela del Palio, evidenzia che il fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo, non cerca nei momenti precedenti la mossa l’ottavo posto assegnatogli, confermando quindi di avere volontariamente cambiato posizione al canape partendo dal nono posto;
Visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;
Propone
di sanzionare il fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essere partito, in occasione del Palio, dal nono posto, anziché dall’ottavo assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento della Contrada della Selva
Premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa, durante la corsa del Palio “[…] Al secondo giro il barbaresco della Selva, appena passato l’ultimo cavallo, attraversa la pista per recuperare la coccarda che era rotolata fino allo steccato. […]”;
Ritenuto che tale comportamento abbia costituito un elemento di potenziale pericolo e che il posizionamento in Pista dei barbareschi non debba per loro intendersi come libertà di movimento all’interno della Pista stessa ma solo come una facilitazione per l’espletamento delle funzioni previste, se e quando espressamente autorizzate;
Ritenuto infatti, in via generale, che il movimento di persone in Pista debba essere strettamente rispettoso dei tempi indicati dal Regolamento del Palio, che individua nello scoppio del mortaretto la fine della corsa e il momento di arresto dei cavalli;
Dato atto quindi che in futuro l’Amministrazione comunale porrà una crescente a ttenzione per sanzionare comportamenti non conformi, impegnandosi sempre più nell’individuare le eventuali responsabilità dei singoli t rasgressori;
Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “ E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma , “L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;
Propone
– di infliggere alla Contrada della Selva, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2010, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere il proprio barbaresco durante la carriera, al secondo giro appena passato l’ultimo cavallo, attraversato la pista per recuperare la coccarda che era rotolata fino allo steccato;
– di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Selva, assegnando, così come previsto dal 3° com ma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento della Contrada del Leocorno
Premesso che la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi alla fine della prima prova, così recita: “[…] Durante l’uscita delle Contrade dalla Piazza ci sono momenti di tensione tra i contradaioli del Leocorno al seguito del cavallo e i contradaioli della Civetta che si trovavano sul palco, composto da circa 25 persone di tutte le età […] I contradaioli del Leocorno si sono portati verso il palco della Civetta dove è avvenuto il fronteggiamento […]”;
la Relazione degli Ispettori di Pista, riferendosi ai momenti successivi alla fine della prima prova, così recita: “[…] Durante l’uscita delle Contrade da Piazza si sono verificati momenti di tensione tra i contradaioli del Leocorno che seguivano il loro cavallo e i contradaioli della Civetta presenti nel proprio palco. Il fronteggiamento ha avuto breve durata […] Durante tale fronteggiamento si segnala che i contradaioli della Civetta sono rimasti all’interno del proprio palco. […]”;
Considerato che, da quanto sopra, emerge in modo inequivocabile che sono i contradaioli del Leocorno a dare inizio al fronteggiamento con i contradaioli della Contrada Priora della Civetta;
Preso atto che il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento delle due dirigenze;
Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “ E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma , “L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Rego lamento del Palio;
Propone
– di infliggere alla Contrada del Leocorno, per i fatti relativi al Palio del luglio 2010, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Deplorazione”, per avere i propri contradaioli dato inizio in modo inequivocabile e preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo la prima prova, con i contradaioli della Contrada Priora della Civetta;
– di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada del Leocorno, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento della Contrada del Bruco
Premesso che, come risulta dalla Relazione degli Ispettori di Pista allegata alla Relazione dei Deputati della Festa, “[…] un Tenente della Contrada del Bruco ha ritenuto opportuno seguire il proprio cavallo durante tutto il Corteo. […]” pur non essendo Figurante in costume;
Visto il 1° comma dell’art. 72 del Regolamento del Palio “Secondo la tradizione, ogni corsa del Palio è preceduta dallo sfilamento di un Corteo Storico, che costituisce una rievocazione figurata degli ordinamenti, dei costumi e della grandezza della Medioevale Repubblica Senese, con particolare riguardo alle Contrade, le quali, con le loro Comparse, ne formano la parte principale.” e il successivo art. 73 che definisce la composizione delle comparse che prendono parte al Corteo;
Dato atto che nessuna autorizzazione è stata richiesta e rilasciata alla Nobil Contrada del Bruco, non essendoci peraltro alcun particolare motivo perchè ciò avvenisse;
Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “ E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;
Visti gli artt. 72, 73, 97, 98, 101 e 103, 3° comma , del Regolamento del Palio;
Propone
– di infliggere alla Nobil Contrada del Bruco, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2010, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere un proprio Tenente seguito il proprio cavallo durante tutto il Corteo pur non essendo Figurante in costume;
– di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Nobil Contrada del Bruco, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo
Premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione, il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo:
– in occasione del primo giro della quarta batteria “[…] il fantino Ghiani all’uscita della curva di San Martino strattona il fantino Migheli fino all’altezza del palco delle Comparse lacerando al medesimo la manica del giubbetto”;
– è partito, in occasione del Palio, dall’ottavo posto, anziché dal nono assegnatogli;
Precisato che la visione del filmato del Consorzio per la tutela del Palio, evidenzia che il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, non cerca nei momenti precedenti la mossa il nono posto assegnatogli, confermando quindi di avere volontariamente cambiato posizione al canape partendo dall’ottavo posto;
Visti:
– il 4° comma dell’art. 43 del Regolamento del Pali o “Essi sono tenuti a montare i cavalli loro assegnati, indossando giubbetto bianco e berretto bianco e nero, forniti dal Comune ed a comportarsi correttamente.”
– e il 1° comma dell’art. 67 “E’ vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l’uno sul petto dell’altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi.”;
– il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Pali o stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;
Propone
di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere strattonato durante lo svolgimento del primo giro della quarta batteria il fantino Migheli fino all’altezza del palco delle Comparse, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 43 e dal comma 1 dell’art.67 del Regolamento per il Palio;
di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essere partito, in occasione del Palio, dall’ottavo posto, anziché dal nono assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art .99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo
Premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio per la tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione, il fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo è partito, in occasione del Palio, dal nono posto, anziché dall’ottavo assegnatogli;
Precisato che la visione del filmato del Consorzio per la tutela del Palio, evidenzia che il fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo, non cerca nei momenti precedenti la mossa l’ottavo posto assegnatogli, confermando quindi di avere volontariamente cambiato posizione al canape partendo dal nono posto;
Visto il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Palio stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l’ordine stesso e tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio;
Propone
di sanzionare il fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essere partito, in occasione del Palio, dal nono posto, anziché dall’ottavo assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento della Contrada della Selva
Premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa, durante la corsa del Palio “[…] Al secondo giro il barbaresco della Selva, appena passato l’ultimo cavallo, attraversa la pista per recuperare la coccarda che era rotolata fino allo steccato. […]”;
Ritenuto che tale comportamento abbia costituito un elemento di potenziale pericolo e che il posizionamento in Pista dei barbareschi non debba per loro intendersi come libertà di movimento all’interno della Pista stessa ma solo come una facilitazione per l’espletamento delle funzioni previste, se e quando espressamente autorizzate;
Ritenuto infatti, in via generale, che il movimento di persone in Pista debba essere strettamente rispettoso dei tempi indicati dal Regolamento del Palio, che individua nello scoppio del mortaretto la fine della corsa e il momento di arresto dei cavalli;
Dato atto quindi che in futuro l’Amministrazione comunale porrà una crescente a ttenzione per sanzionare comportamenti non conformi, impegnandosi sempre più nell’individuare le eventuali responsabilità dei singoli t rasgressori;
Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “ E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma , “L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;
Propone
– di infliggere alla Contrada della Selva, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2010, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere il proprio barbaresco durante la carriera, al secondo giro appena passato l’ultimo cavallo, attraversato la pista per recuperare la coccarda che era rotolata fino allo steccato;
– di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Selva, assegnando, così come previsto dal 3° com ma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento della Contrada del Leocorno
Premesso che la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi alla fine della prima prova, così recita: “[…] Durante l’uscita delle Contrade dalla Piazza ci sono momenti di tensione tra i contradaioli del Leocorno al seguito del cavallo e i contradaioli della Civetta che si trovavano sul palco, composto da circa 25 persone di tutte le età […] I contradaioli del Leocorno si sono portati verso il palco della Civetta dove è avvenuto il fronteggiamento […]”;
la Relazione degli Ispettori di Pista, riferendosi ai momenti successivi alla fine della prima prova, così recita: “[…] Durante l’uscita delle Contrade da Piazza si sono verificati momenti di tensione tra i contradaioli del Leocorno che seguivano il loro cavallo e i contradaioli della Civetta presenti nel proprio palco. Il fronteggiamento ha avuto breve durata […] Durante tale fronteggiamento si segnala che i contradaioli della Civetta sono rimasti all’interno del proprio palco. […]”;
Considerato che, da quanto sopra, emerge in modo inequivocabile che sono i contradaioli del Leocorno a dare inizio al fronteggiamento con i contradaioli della Contrada Priora della Civetta;
Preso atto che il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento delle due dirigenze;
Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “ E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma , “L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Rego lamento del Palio;
Propone
– di infliggere alla Contrada del Leocorno, per i fatti relativi al Palio del luglio 2010, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Deplorazione”, per avere i propri contradaioli dato inizio in modo inequivocabile e preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo la prima prova, con i contradaioli della Contrada Priora della Civetta;
– di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada del Leocorno, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento della Contrada del Bruco
Premesso che, come risulta dalla Relazione degli Ispettori di Pista allegata alla Relazione dei Deputati della Festa, “[…] un Tenente della Contrada del Bruco ha ritenuto opportuno seguire il proprio cavallo durante tutto il Corteo. […]” pur non essendo Figurante in costume;
Visto il 1° comma dell’art. 72 del Regolamento del Palio “Secondo la tradizione, ogni corsa del Palio è preceduta dallo sfilamento di un Corteo Storico, che costituisce una rievocazione figurata degli ordinamenti, dei costumi e della grandezza della Medioevale Repubblica Senese, con particolare riguardo alle Contrade, le quali, con le loro Comparse, ne formano la parte principale.” e il successivo art. 73 che definisce la composizione delle comparse che prendono parte al Corteo;
Dato atto che nessuna autorizzazione è stata richiesta e rilasciata alla Nobil Contrada del Bruco, non essendoci peraltro alcun particolare motivo perchè ciò avvenisse;
Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “ E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L’Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”;
Visti gli artt. 72, 73, 97, 98, 101 e 103, 3° comma , del Regolamento del Palio;
Propone
– di infliggere alla Nobil Contrada del Bruco, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2010, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere un proprio Tenente seguito il proprio cavallo durante tutto il Corteo pur non essendo Figurante in costume;
– di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Nobil Contrada del Bruco, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.