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Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
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Palio del 2 Luglio: le proposte di sanzione

Chieste le "punizioni" per Selva, Bruco e Leocorno e per i fantini Migheli e Ghiani

SIENA. L’assessore delegato al Palio ha presentato le seguenti proposte di sanzione per il Palio del 2 luglio.
Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo  
Premesso  che,  come  risulta  dalla  Relazione  dei  Deputati  della  Festa  e  come meglio evidenziato  dai  filmati  ufficiali  del  Consorzio  della  tutela  del  Palio  allegati  alla  suddetta Relazione, il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo:
    – in occasione del primo giro della quarta batteria “[…] il fantino Ghiani     all’uscita della curva di San Martino strattona il fantino Migheli fino all’altezza     del palco delle Comparse lacerando al medesimo la manica del giubbetto”;
    – è partito, in occasione del Palio, dall’ottavo posto, anziché dal nono     assegnatogli;
Precisato  che  la  visione  del  filmato  del  Consorzio  per  la  tutela  del  Palio,     evidenzia  che  il fantino  della  Nobile  Contrada  dell’Aquila,  Federico      Ghiani detto  Strappo,  non  cerca  nei momenti  precedenti  la  mossa  il  nono      posto assegnatogli,  confermando  quindi  di  avere volontariamente cambiato     posizione al canape partendo dall’ottavo posto;
 Visti:
    – il 4° comma dell’art. 43 del Regolamento del Pali o “Essi sono tenuti a     montare i cavalli loro assegnati,  indossando  giubbetto  bianco  e  berretto bianco  e  nero,  forniti dal Comune  ed  a comportarsi correttamente.”
    – e il 1° comma dell’art. 67  “E’ vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel     percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l’uno sul petto dell’altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi.”;
    – il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del Pali o stabilisce che “È stretto dovere dei Fantini entrare  prontamente  tra  i  canapi  nell’ordine  di  chiamata,  prendere  il  posto  che  a  ciascuno spetta  secondo  l’ordine  stesso  e  tenersi a giusta  distanza  l’uno  dall’altro,  restando  loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare  il proprio cavallo  in modo da  impedire od     ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento  per il Palio;
Propone
di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, così  come  previsto  dall’art.  99,  con  la  punizione  della “ammonizione”,  per  avere strattonato durante  lo  svolgimento del primo giro     della quarta batteria  il  fantino Migheli fino all’altezza del palco delle Comparse, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma     4 dell’art. 43 e dal comma 1 dell’art.67 del Regolamento per il Palio;
di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, così  come  previsto  dall’art.  99,  con  la  punizione  della  “ammonizione”,  per  essere partito, in occasione del Palio, dall’ottavo posto, anziché dal nono assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art  .99, 2° comma,  la presente proposta di sanzione al fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10  (dieci) giorni di  tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento a carico del fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo
Premesso  che,  come  risulta  dalla  Relazione  dei  Deputati  della  Festa  e  come      meglio evidenziato  dai  filmati  ufficiali  del  Consorzio  per  la  tutela  del      Palio  allegati  alla  suddetta Relazione,  il  fantino  della Contrada  del Drago,     Alessio Migheli  detto Girolamo  è  partito,  in occasione del Palio, dal nono     posto, anziché dall’ottavo assegnatogli;
Precisato  che  la  visione  del  filmato  del  Consorzio  per  la  tutela  del  Palio,      evidenzia  che  il fantino  della  Contrada  del  Drago,  Alessio Migheli  detto      Girolamo,  non  cerca  nei momenti precedenti  la  mossa  l’ottavo  posto      assegnatogli,  confermando  quindi  di  avere volontariamente cambiato     posizione al canape partendo dal nono posto;
Visto  il 1° comma dell’art. 64 del Regolamento del  Palio stabilisce che  “È stretto     dovere dei Fantini  entrare  prontamente  tra  i  canapi  nell’ordine  di  chiamata,      prendere  il  posto  che  a ciascuno spetta secondo  l’ordine stesso e  tenersi a     giusta distanza  l’uno dall’altro,  restando loro  assolutamente  vietato  di      cambiar  posto  o  di  collocare  il  proprio  cavallo  in  modo  da impedire od     ostacolare la partenza ai compagni.”
Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento  per il Palio;
Propone
di  sanzionare  il  fantino  della Contrada  del Drago, Alessio Migheli  detto Girolamo,  così come previsto dall’art. 99, con  la punizione della “ammonizione”, per essere partito, in occasione  del  Palio,  dal  nono  posto,  anziché  dall’ottavo  assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;
di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo,  assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di  tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento della Contrada della Selva
Premesso  che,  come  risulta dalla Relazione  dei Deputati  della Festa, durante  la corsa  del Palio  “[…] Al secondo giro il barbaresco della Selva, appena passato l’ultimo cavallo, attraversa la pista per recuperare la coccarda che era rotolata fino allo steccato. […]”;
 Ritenuto  che  tale  comportamento  abbia  costituito  un  elemento  di  potenziale      pericolo  e  che  il posizionamento in Pista dei barbareschi non debba per loro     intendersi come libertà di movimento all’interno della Pista stessa ma solo     come una  facilitazione per  l’espletamento delle  funzioni previste, se e quando     espressamente autorizzate;
Ritenuto infatti, in via generale, che il movimento di persone in Pista debba essere     strettamente rispettoso dei tempi indicati dal Regolamento del Palio, che     individua nello scoppio del mortaretto la fine della corsa e il momento di     arresto dei cavalli;
 Dato atto quindi che in  futuro l’Amministrazione comunale porrà una crescente a    ttenzione per sanzionare  comportamenti  non  conformi,  impegnandosi      sempre  più  nell’individuare  le  eventuali  responsabilità  dei singoli t    rasgressori;
Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “ E’ altresì     responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da      provocare  incidenti  o  tumulti  o  da  turbare  il  regolare svolgimento delle     prove o del Palio, nonché di ogni atto o  fatto che sia  idoneo ad arrecare     pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo     momento, […]”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma , “L’Assessore Delegato potrà     tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del  comportamento dei     dirigenti  che hanno  la  responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito     dal presente Regolamento”;
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio;
Propone
–  di infliggere alla Contrada della Selva, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio     2010, ai sensi dell’art.97 del  Regolamento  per  il  Palio, la punizione di una      “Censura”, per avere il proprio barbaresco durante  la  carriera,  al  secondo      giro  appena  passato  l’ultimo  cavallo,  attraversato  la  pista  per recuperare la     coccarda che era rotolata fino allo steccato;
–  di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma,   la presente proposta di     sanzione alla Contrada della Selva, assegnando, così come previsto dal 3° com     ma dell’art. 98, 10  (dieci) giorni di  tempo per presentare alla Giunta     Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento della Contrada del Leocorno
Premesso che la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi     alla fine della prima prova, così  recita:  “[…] Durante  l’uscita  delle  Contrade      dalla  Piazza  ci  sono momenti  di  tensione  tra  i contradaioli del Leocorno al     seguito del cavallo e  i contradaioli della Civetta che si  trovavano sul palco,     composto da circa 25 persone di  tutte  le età  […]  I contradaioli del Leocorno     si sono portati verso il palco della Civetta dove è avvenuto il fronteggiamento     […]”;
la Relazione degli  Ispettori di Pista,  riferendosi ai momenti successivi alla      fine della prima prova, così recita: “[…] Durante l’uscita delle Contrade da     Piazza si sono verificati momenti di tensione tra i contradaioli  del  Leocorno      che  seguivano  il  loro  cavallo  e  i  contradaioli  della Civetta  presenti  nel     proprio palco. Il fronteggiamento ha avuto breve durata […] Durante tale     fronteggiamento si segnala che i contradaioli della Civetta sono rimasti     all’interno del proprio palco. […]”;
Considerato che, da quanto sopra, emerge in modo inequivocabile che sono i     contradaioli del Leocorno a dare inizio al fronteggiamento con i contradaioli     della Contrada Priora della Civetta;  
Preso atto che il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento     delle due dirigenze;
Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “ E’ altresì     responsabile del contegno […] dei propri  contradaioli  quando  sia  stato  tale      da  provocare  incidenti  o  tumulti  o  da  turbare  il  regolare svolgimento delle     prove o del Palio, nonché di ogni atto o  fatto che sia  idoneo ad arrecare     pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo     momento, […]”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma , “L’Assessore Delegato potrà     tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del  comportamento dei     dirigenti  che hanno  la  responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito     dal presente Regolamento”;
Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Rego lamento del Palio;
Propone
–  di  infliggere  alla  Contrada  del  Leocorno,  per  i  fatti  relativi  al  Palio      del    luglio  2010,  ai  sensi dell’art.97  del  Regolamento  per  il  Palio,  la      punizione  di  una  “Deplorazione”,  per  avere  i  propri contradaioli dato      inizio  in modo  inequivocabile e preso parte ad un  fronteggiamento, nella     Piazza del Campo, dopo la prima prova, con i contradaioli della Contrada     Priora della Civetta;
–  di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma,   la presente proposta di     sanzione alla Contrada del Leocorno, assegnando, così come previsto dal 3°      comma dell’art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta     Comunale le proprie memorie difensive.
Procedimento della Contrada del Bruco
Premesso che, come risulta dalla Relazione degli Ispettori di Pista allegata alla     Relazione dei Deputati della Festa, “[…] un Tenente della Contrada del Bruco     ha ritenuto opportuno seguire il proprio cavallo durante tutto il Corteo. […]”     pur non essendo Figurante in costume;
Visto il 1° comma dell’art. 72 del Regolamento del  Palio “Secondo la tradizione,     ogni corsa del Palio è preceduta  dallo  sfilamento  di  un  Corteo  Storico,  che      costituisce  una  rievocazione  figurata  degli ordinamenti,  dei  costumi  e      della  grandezza  della  Medioevale  Repubblica  Senese,  con  particolare     riguardo alle Contrade, le quali, con le loro Comparse, ne formano la parte     principale.” e il successivo art. 73 che definisce la composizione delle     comparse che prendono parte al Corteo;
Dato atto che nessuna autorizzazione è stata richiesta e rilasciata alla Nobil Contrada     del Bruco, non essendoci peraltro alcun particolare motivo perchè ciò     avvenisse;
Dato atto che  l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “ E’ altresì      responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da     provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o     del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al     regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]”;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L’Assessore Delegato potrà     tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei     dirigenti che hanno  la  responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito     dal presente Regolamento”;
Visti gli artt. 72, 73, 97, 98, 101 e 103, 3° comma , del Regolamento del Palio;
Propone
–  di infliggere alla Nobil Contrada del Bruco, per i fatti relativi al Palio del 2     luglio 2010, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per  il Palio,  la punizione di     una  “Censura”, per avere un proprio Tenente  seguito  il  proprio  cavallo      durante  tutto  il  Corteo  pur  non  essendo  Figurante  in costume;
– di notificare, come previsto dall’art. 98, 2° comma, la presente proposta di     sanzione alla Nobil Contrada  del  Bruco,  assegnando,  così  come  previsto      dal  3°  comma  dell’art.  98,  10  (dieci) giorni di tempo per presentare alla     Giunta Comunale le proprie memorie difensive.
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