![](https://www.ilcittadinoonline.it/wp-content/uploads/originali/1288094174515.jpg)
Procedimento a carico del fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo
La giunta comunale, premesso che con atto n. 117, prot. n. 54507, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo, rilevate in occasione del Palio 2 Luglio 2009, dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo in data 12 ottobre 2009; preso atto che il fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo ha ritenuto di presentare delle proprie memorie difensive in relazione al suddetto atto in data 22 ottobre 2009; rilevato che nelle memorie difensive il fantino stesso precisa che:
“alla fine della terza prova, poco prima del palco dei giudici, avendo rallentato fortemente l’andatura del mio cavallo […]. Quindi, ben curandomi di non ingombrare il centro pista, mi sono quasi fermato, […]. Immediatamente sopraggiungeva lo scoppio del mortaretto di fine prova […].”;
“non ho invertito il senso di marcia e meno che mai ho esposto ad alcun rischio cavalli e fantini. […]”
Esaminato il filmato fornito dal fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo; esaminato altresì il filmato fornito dal Consorzio per la Tutela del Palio da cui si evince la non volontarietà del fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo, che pur rallentando l’andatura non metteva in pericolo le contrade che stavano sopraggiungendo al bandierino; ritenuto quindi di accogliere il ricorso del fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo, archiviando il procedimento a suo carico di cui all’ordinanza n. 117/2009 dell’Assessore Delegato; visto l’art. 99 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. n.267 del 18.08.2000; con votazione unanime la giunta delibera:
1.di accogliere il ricorso del fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo;
2.di archiviare la proposta di sanzione dell’Assessore Delegato di cui all’ordinanza n. 117 del 12 ottobre 2009;
3.di notificare la presente deliberazione al fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per il Palio;
4.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico del fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso
La giunta comunale, premesso che con atto n. 118, prot. n. 54508, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso, rilevate in occasione del Palio 2 Luglio 2009; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso in data 12 ottobre 2009; preso atto che il fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso ha ritenuto di presentare delle proprie memorie difensive in relazione al suddetto atto in data 22 ottobre 2009; rilevato che nelle memorie difensive il fantino stesso precisa sostanzialmente che:
“Il cambio di posizione al momento della partenza non è stato determinato dalla mia volontà, ma provocato dall’atteggiamento del cavallo della Contrada dell’Istrice […]”;
“[…] Negli attimi immediatamente precedenti l’abbassamento del canape, la prima posizione era sempre saldamente occupata dal cavallo della Contrada dell’Istrice. E’ in ragione di quanto sopra che l’unica possibilità di partire per me, era rappresentata dall’occupare la seconda posizione […]”;
L’utilizzo dei guanti indossati per il Palio sarebbe giustificata dall’accostamento cromatico con i colori della Contrada della Chiocciola nonchè per una migliore presa sulle redini del cavallo. Che gli stessi guanti sarebbero stati utilizzati nel passato, nonchè nelle prove del Palio stesso, e che comunque potrebbero rientrare in una normale evoluzione del costume tradizionale;
“Il mio atteggiamento nei confronti del cavallo dell’Istrice è stato semplicemente un gesto di allontanamento senza con ciò violare l’art. 67 co.1 non avendo provocato alcuna molestia al fantino dell’altra contrada”.
Considerato relativamente a quanto osservato dal fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso che:
riesaminato attentamente il filmato del Consorzio per la tutela del Palio, proprio per non sanzionare in maniera errata chi ha effettuato e chi ha subito il cambio di posto, si evidenzia la non corrispondenza alla realtà dei fatti la tesi sostenuta dal fantino nelle proprie memorie difensive, soprattutto là dove sostiene che “[…] Negli attimi immediatamente precedenti l’abbassamento del canape, la prima posizione era sempre saldamente occupata dal cavallo della Contrada dell’Istrice. E’ in ragione di quanto sopra che l’unica possibilità di partire per me, era rappresentata dall’occupare la seconda posizione […]”. In tale circostanza si nota infatti che il fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso, si colloca al secondo posto nello spazio venutosi a creare tra la Contrada Sovrana dell’Istrice e la Contrada della Tartuca, senza cercare minimante il rispetto dell’ordine della mossa;
trattandosi di un professionista, non possono essere addotte a scusante il comportamento del Cavallo della Contrada Sovrana dell’Istrice o che lo spostamento di posizione abbia determinato un vantaggio più o meno maggiore a lui stesso al momento della partenza;
Precisato che al fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso veniva imputato il mancato rispetto di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 84 del Regolamento per il Palio dove si stabilisce che “Per la corsa del Palio, i Fantini sono tenuti ad indossare il costume della foggia prescritta dall'Art. 61 per le prove […]”; ritenuto che:
non possano essere accolte le spiegazioni mosse dal fantino nelle proprie memorie in quanto non è naturalmente punito il colore scelto per i guanti, e tantomeno l’accostamento cromatico, quanto il fatto stesso di averli indossati (come previsto dall’art. 61 comma 1 del Regolamento del Palio);
non possa il fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso interpretare “l’evoluzione del costume tradizionale” e decidere di conseguenza il suo personale abbigliamento per il Palio;
il fatto di avere indossato gli stessi guanti per le Prove, già infrazione potenzialmente sanzionabile, possa essere ritenuto implicita autorizzazione;
non possa nemmeno essere accolta la giustificazione di una miglior presa sulle redini del cavallo, indicando con precisione il Regolamento del Palio l’abbigliamento del fantino, la sua dotazione nonchè, peraltro, le modalità con le quali deve correre il cavallo in Piazza, tant’è che, in tal caso, possa ritenersi un aggravante in quanto faciliterebbe la cavalcatura.
Ritenuto tuttavia che, per la natura dell’infrazione commessa circa l’utilizzo di “un evidentissimo paio di guanti di colore rosso”, il momento sanzionatorio possa essere preceduto da una tempestiva opera di sensibilizzazione di tutti i fantini sulla norma in questione; dato atto che in futuro i fantini dovranno attenersi strettamente al Regolamento del Palio in merito al loro costume, non essendo ammissibili personali licenze nel merito; ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare parzialmente la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 118/2009; visto l’art. 99 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. n.267 del 18.08.2000; con votazione unanime la giunta delibera:
1.di sanzionare il fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 118/2009 dell’Assessore Delegato;
2.di sanzionare il fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.67 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 118/2009 dell’Assessore Delegato;
3.di dare atto che le due “ammonizioni” inflitte si cumulano e pertanto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per il Palio, al fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso verrà applicata automaticamente la sanzione dell’ “esclusione” dalle prove e dal Palio immediatamente successivo;
4.di notificare la presente deliberazione al fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per il Palio;
5.di dare atto che in futuro i fantini dovranno attenersi strettamente al Regolamento del Palio in merito al loro costume, non essendo ammissibili personali licenze nel merito;
6.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico del fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio
La giunta comunale, premesso che con atto n. 116, prot. n. 54506, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio, rilevate in occasione del Palio 2 Luglio 2009; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio in data 12 ottobre 2009; preso atto che il fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio ha ritenuto di presentare delle proprie memorie difensive in relazione al suddetto atto in data 20 ottobre 2009; rilevato che nelle memorie difensive il fantino stesso precisa sostanzialmente che:
“la sanzione proposta riguarda un episodio avvenuto durante la preparazione della mossa della prova generale e non in occasione della carriera del Palio;
“[…] che la ricerca dell’allineamento si rilevò molto laboriosa, per la forte irrequietezza di alcuni cavalli, e in particolare dei cavalli della Contrada Sovrana dell’Istrice […] sottolineando che “[…] montavo un cavallo esordiente (Iesael) e pertanto, proprio per la sua inesperienza della Piazza, di gestione particolarmente difficile.”;
“Proprio un istante prima di prima di quella che, nell’addebito, viene definita una “gomitata” ma che in realtà era stato solo un mio movimento istintivo di difesa […];
Considerato, relativamente a quanto osservato dal fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio, che:
nelle sue memorie difensive lo stesso Mari conferma di fatto di avere effettuato il gesto così come meglio evidenziato dai Deputati della Festa nella loro relazione;
il disposto dell’art. 67 fa espresso riferimento alle corse di prova e trova poi applicazione anche per il Palio, come previsto all’art. 87;
trattandosi Andrea Mari detto Brio di un professionista, non possono essere addotte a scusante nè l’irrequietezza di alcuni cavalli nè l’inesperienza del suo cavallo;
la Giunta Comunale non è in grado di valutare l’effettiva violenza del gesto ma solo la sua intenzionalità e la sua inutilità al fine della guida e del controllo del proprio cavallo;
del resto, anche in altre circostanze, la Giunta ha riesaminato benevolmente le memorie difensive solo quando esse portavano elementi probatori che potevano essere ignoti all’Assessore Delegato;
Ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 116/2009; visto l’art. 99 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. n.267 del 18.08.2000, con votazione unanime la giunta comunale delibera di
1.di sanzionare il fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione” per avere, nella fase della mossa della Prova Generale, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.67 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 116/2009 dell’Assessore Delegato;
2.di notificare la presente deliberazione al fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per il Palio;
3.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico del fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice, Luigi Bruschelli detto Trecciolino
La giunta comunale, premesso che con atto n. 120, prot. n. 54510, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice, Luigi Bruschelli detto Trecciolino, rilevate in occasione del Palio 2 Luglio 2009; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice, Luigi Bruschelli detto Trecciolino in data 12 ottobre 2009; preso atto che il fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice, Luigi Bruschelli detto Trecciolino ha ritenuto di presentare delle proprie memorie difensive in relazione al suddetto atto in data 21 ottobre 2009; rilevato che nelle memorie difensive il fantino stesso precisa sostanzialmente che:
il suo comportamento è da imputarsi al comportamento del cavallo “[…] Infatti risulta incontestabile che detto cavallo ha sempre evidenziato, anche nelle prove del suddetto Palio, notevoli difficoltà di gestione a chi lo monta; più precisamente faccio rilevare che detta notoria riottosità al canape si è sempre manifestata oltre che nel rifiutare l’appoggio con gli altri cavalli anche nella tendenza ad appoggiarsi verso il basso […]”;
che la riottosità del suo cavallo è stata accentuata dallo stato di agitazione degli altri cavalli nonchè “è stata accentuata anche dalla rivalità delle due contrade che erano poste ad entrambi i lati del sottoscritto e dal mancato ingresso della rincorsa”;
Considerato, relativamente a quanto osservato dal fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice, Luigi Bruschelli detto Trecciolino, che:
lo stesso è da considerarsi un professionista e pertanto non può essere addotto a scusante il comportamento del suo cavallo durante le fasi della mossa;
da un attento riesame del filmato del Consorzio per la tutela del Palio non appare confermata la tesi secondo la quale la situazione di nervosismo fosse accentuata dalla rivalità delle due contrade che erano poste ad entrambi i suoi lati ma si può invece attribuire al fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice, Luigi Bruschelli detto Trecciolino, così come meglio specificato nelle citate relazioni dei Deputati della Festa e del Mossiere;
non si ritiene plausibile che la situazione di nervosismo possa essere accentuata dal mancato ingresso della rincorsa;
del resto, anche in altre circostanze, la Giunta ha riesaminato benevolmente le memorie difensive solo quando esse portavano elementi probatori che potevano essere ignoti all’Assessore Delegato;
Ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 120/2009; visto l’art. 99 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. n.267 del 18.08.2000; con votazione unanime la giunta delibera:
1.di sanzionare il fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice, Luigi Bruschelli detto Trecciolino, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 120/2009 dell’Assessore Delegato;
2.di notificare la presente deliberazione al fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice, Luigi Bruschelli detto Trecciolino, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per il Palio;
3.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico del fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia
La giunta comunale, premesso che con atto n. 119, prot. n. 54509, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia, rilevate in occasione del Palio 2 Luglio 2009; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia in data 12 ottobre 2009; preso atto che il fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia ha ritenuto di presentare delle proprie memorie difensive in relazione al suddetto atto in data 19 ottobre 2009; rilevato che nelle memorie difensive il fantino stesso precisa sostanzialmente che:
“….[…] il prolungamento dei tempi è infatti dipeso, ben più che dalla lontananza dal verrocchino del Tittia, dall’estrema difficoltà di trovare un accettabile allineamento tra i canapi per i continui movimenti e cambiamenti di posto delle altre Contrade e soprattutto per la presenza nella parte alta di fantini che tenevano costantemente il cavallo di traverso o addirittura si avvicinavano al verrocchino (e vi soggiornavano lungamente) per impedire l’ingresso della rincorsa.”;
“ … […] il fantino della Contrada del Drago non era stato in alcun modo ravvisato come responsabile del prolungamento dei tempi. I filmati ufficiali attestano infatti che il Tittia non ha ricevuto alcun richiamo ufficiale […]”
Considerato che:
il fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia, con le sue memorie difensive, non introduce nuovi elementi di valutazione in merito al comportamento da lui tenuto ed evidenziato dalle Relazioni dei Deputati della Festa e del Mossiere, al quale entrambe le relazioni imputano il grande ritardo della mossa, ma dà semplicemente una diversa interpretazione del ritardo della mossa;
da un attento riesame del filmato del Consorzio per la Tutela del Palio, è confermato il comportamento del fantino della Contrada del Drago come meglio specificato nelle relazioni dei Deputati della Festa e del Mossiere sopra riportati;
ai sensi dell’art.92 del Regolamento del Palio “[…] i Deputati della Festa debbono rimettere all'Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito all' organizzazione ed all'intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti. […]”;
i filmati ufficiali, allegati alla relazione dei Deputati della Festa, sono una rappresentazione che non può necessariamente ritenersi completamente esaustiva di tutto l’accaduto delle concitate fasi della mossa;
del resto, anche in altre circostanze, la Giunta ha riesaminato benevolmente le memorie difensive solo quando esse portavano elementi probatori che potevano essere ignoti all’Assessore Delegato;
Ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 119/2009; visto l’art. 99 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. n.267 del 18.08.2000; con votazione unanime la giunta delibera:
1.di sanzionare il fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio che recita nella parte che rileva “E’ stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata […], facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 119/2009 dell’Assessore Delegato;
2.di dare atto che l’ “ammonizione” inflitta si cumula con l’ “ammonizione” comminata con la deliberazione di Giunta comunale n. 379/2008 e pertanto, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per il Palio, al fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia verrà applicata automaticamente la sanzione dell’ “esclusione” dalle prove e dal Palio immediatamente successivo;
3.di notificare la presente deliberazione al fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per il Palio;
4.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico della Contrada della Torre
La giunta comunale, premesso che con atto n. 115, prot. n. 54505, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada della Torre, rilevate in occasione del Palio 2 luglio 2009; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Contrada della Torre in data 12 ottobre 2009; preso atto che la Contrada della Torre ha ritenuto di presentare delle memorie difensive in relazione al suddetto atto, in data 21 ottobre 2009; rilevato che nelle memorie difensive la Contrada della Torre precisa sostanzialmente che:
“Invero si possono notare, oltre all’economo ed ai due vice economi della Contrada della Torre, n.3 contradaioli della Nobile Contrada dell’Oca e n.3 della Contrada Capitana dell’Onda […];
“Nonostante tutto ciò, l’Assessore Delegato ha proposto di infliggere alla sola Contrada della Torre la punizione della “Censura”;
“La proposta di sanzione dell’Assessore Delegato va anche a confliggere, con la ratio legis dell’art.99 bis del Regolamento del Palio che postula la formazione di un costante indirizzo decisionale in materia di giustizia paliesca. Recita, infatti, l’articolo in esame che “A cura dell'Amministrazione Comunale deve essere istituita e costantemente aggiornata una raccolta delle delibere di Giunta concernenti l'applicazione delle sanzioni. Ciò al fine di costituire un indirizzo sanzionatorio di riferimento nell'esercizio delle funzioni regolamentari, i cui scostamenti devono essere adeguatamente motivati.”
Risulta, nel recente passato, un costante atteggiamento, da parte di Codesta Amministrazione Comunale, improntato ad una sostanziale tolleranza […];
“Non si ravvisa l’applicabilità dell’art. 101, 2° comma, del Regolamento del Palio in quanto la condotta tenuta dalle persone interessate non è certamente idonea ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione, nè, tantomeno, a provocare incidenti o tumulti. E’ infatti incontrovertibile che la semplice presenza dei soggetti in questione sul Palco delle Comparse non può essere considerata, anche solo potenzialmente, un fatto da provocare gli effetti menzionati dalla norma in questione”;
“In altri termini, è certamente possibile utilizzare per le proposte sanzionatorie gli allegati alla Relazione (tra cui anche i filmati: sul punto cfr. anche l’art.98 del regolamento), ma soltanto quando questi siano funzionali a dimostrare quanto espressamente rilevato nella Relazione dei Deputati. […]”;
Vista la documentazione allegata dalla Contrada della Torre; considerato in ordine alle memorie difensive della Contrada della Torre che:
sul palco delle comparse sono effettivamente presenti altri contradaioli in borghese;
solo grazie alla documentazione allegata dalla stessa Contrada è stato possibile vedere e riconoscere sul palco delle comparse ulteriori contradaioli in borghese, i quali sono tutti coperti e nascosti dalla comparsa della propria Contrada al contrario dell’Economo e dei due Vice Economi della Torre che hanno comodamente uno spazio dedicato;
i fatti dimostrano l’opportunità dell’Assessore Delegato a intervenire in una prassi palesemente scorretta soprattutto nei confronti di quelle contrade rispettose degli spazi necessari alle loro comparse e all’intero Corteo Storico;
la presenza di altri contradaioli in borghese sul palco delle comparse non può tuttavia impedire l’adozione di idonei provvedimenti nei confronti di coloro che si trovano in una situazioni di irregolarità;
la proposta di sanzione dell’Assessore Delegato non può andare a confliggere, con la ratio legis dell’art. 99 bis del Regolamento del Palio che postula la formazione di un costante indirizzo decisionale in materia di giustizia paliesca. Mentre è corretto, infatti, ritenere che la Giunta Comunale debba rifarsi ai casi precedentemente giudicati quando l’analogia della situazione lo permetta, non è plausibile pensare che la stessa Giunta Comunale non possa introdurre nuovi elementi di valutazione, in particolare modo laddove non esistano precedenti;
viene, nel caso di specie, espressamente richiamato il 3° comma dell’art. 80 del Regolamento del Palio “All'infuori dei Figuranti in costume, nessun altro può accedere e prender posto nel palco delle Comparse”
la lettura dell’art.101, 1° comma, “Agli effetti punitivi l'Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa dei Palio”, con gli art. 75 e 80 del Regolamento del Palio non può che confermare la sua corretta applicabilità da parte dell’Assessore Delegato;
come affermato dalla stessa Contrada della Torre, è certamente possibile utilizzare per le proposte sanzionatorie gli allegati alla Relazione (tra cui anche i filmati: sul punto cfr. anche l’art.98 del regolamento).
Ritenuto pertanto corretto il procedimento proposto dall’Assessore Delegato a carico della Contrada della Torre con l’ordinanza n. 115/2009; ritenuto tuttavia che, per la natura dell’infrazione commessa, il momento sanzionatorio possa essere preceduto da una tempestiva opera di sensibilizzazione di tutte le contrade sulla norma in questione; dato atto che in futuro non sarà accettata e tollerata la presenza sul palco delle comparse di contradaioli che non siano Figuranti in costume; ritenuto quindi di accogliere il ricorso della Contrada della Torre; visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000; con votazione unanime la giunta delibera:
1.di accogliere il ricorso della Contrada della Torre;
2.di archiviare la proposta di sanzione dell’Assessore Delegato di cui all’ordinanza n. 115 del 12 ottobre 2009;
3.di dare atto che in futuro non sarà accettata e tollerata la presenza sul palco delle comparse di contradaioli che non siano Figuranti in costume;
4.di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Torre, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio;
5.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico della Contrada della Tartuca
La giunta comunale, premesso che con atto n. 114, prot. n. 54504, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada della Tartuca, rilevate in occasione del Palio 2 luglio 2009; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Contrada della Tartuca in data 12 ottobre 2009; preso atto che la Contrada della Tartuca non ha ritenuto presentare memorie difensive in relazione al suddetto atto; ritenuto, pertanto, di far proprie le considerazioni esposte e di confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato; visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000; con votazione unanime la giunta delibera:
1.di infliggere alla Contrada della Tartuca, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un energico fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova, con i contradaioli della Contrada della Chiocciola, contravvenendo in tal modo a quanto contenuto nell’art. 101 del regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 114 del 12 ottobre 2009 dell’Assessore delegato;
2.di infliggere alla Contrada della Tartuca, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per essere i propri contradaioli scesi in pista all’arrivo vittorioso al bandierino prima dello scoppio del mortaretto, contravvenendo in tal modo a quanto contenuto nell’art. 101 del regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 114 del 12 ottobre 2009 dell’Assessore delegato;
3.di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Tartuca, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio;
4.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico della Contrada della Pantera
La giunta comunale, premesso che con atto n. 113, prot. n. 54503, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada della Pantera, rilevate in occasione del Palio 2 luglio 2009; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Contrada della Pantera in data 12 ottobre 2009; preso atto che la Contrada della Pantera ha ritenuto di presentare delle memorie difensive in relazione al suddetto atto, in data 22 ottobre 2009; rilevato che nelle memorie difensive la Contrada della Pantera precisa sostanzialmente che:
“E’ quindi evidente che il fronteggiamento fu unicamente determinato dai contradaioli della nostra rivale che, in numero rilevante, attendevano in Piazza Postierla il nostro rientro dalla Prova e si fecero avanti, con atteggiamento deciso e minaccioso, determinando il contestato inevitabile fronteggiamento durante il nostro altrettanto inevitabile passaggio dai Quattro Cantoni.”;
“Nè del resto appare potersi in alcun modo applicare al caso di specie, a carico della Contrada della Pantera, la norma di cui all’art. 101 del Regolamento del Palio: che consente siano comminate sanzioni solamente a carico di quella Contrada i cui contradaioli abbiano tenuto un contegno “… tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle Prove e del Palio,” […];
Preso atto che la Contrada della Pantera sostiene che i suoi contradaioli non avevano nessuna intenzione di provocare incidenti o tumulti ma si sono trovati a doversi difendere dall’inaspettato aggressivo fronteggiamento avversario e pertanto non hanno tenuto un comportamento tale da infrangere l’art. 101 del Regolamento del Palio; ritenuto però che tale interpretazione circa l’applicazione dell’art. 101 del Regolamento del Palio non sia corretta dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […] e che pertanto in tale ipotesi si debba individuare una responsabilità anche per il popolo che “accetta” il fronteggiamento, ritenendo che sulla base di tradizionali canoni interpretativi una contrada possa comunque sottrarsi al fronteggiamento stesso; ritenuto, pertanto, di far proprie le considerazioni esposte e di confermare la sanzione proposta dell’Assessore Delegato con l’ordinanza n.113/2009; visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000; con votazione unanime la giunta delibera:
1.di infliggere alla Contrada della Pantera, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un energico fronteggiamento, nella Piazza Postierla, dopo la terza prova, con i contradaioli della Nobile Contrada dell’Aquila, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 101 del Regolamento del Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 113 del 12 ottobre 2009 dell’Assessore delegato;
2.di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Pantera, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio;
3.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico della Contrada Capitana dell’Onda
La giunta comunale, premesso che con atto n. 112, prot. n. 54502, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada Capitana dell’Onda, rilevate in occasione del Palio 2 luglio 2009; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Contrada Capitana dell’Onda in data 12 ottobre 2009; preso atto che la Contrada Capitana dell’Onda non ha ritenuto presentare memorie difensive in relazione al suddetto atto; ritenuto, pertanto, di far proprie le considerazioni esposte e di confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato; visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000; con votazione unanime la giunta delibera:
1.di infliggere alla Contrada Capitana dell’Onda, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art. 97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli ripetutamente inveito contro l’Autorità Comunale durante l’assegnazione dei cavalli, contravvenendo in tal modo a quanto contenuto nell’art. 101 del regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 112 del 12 ottobre 2009 dell’Assessore delegato;
2.di notificare la presente deliberazione alla Contrada Capitana dell’Onda, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio;
3.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico della Contrada della Lupa
La giunta comunale, premesso che con atto n. 111, prot. n. 54501, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada della Lupa, rilevate in occasione del Palio 2 luglio 2009; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Contrada della Lupa in data 12 ottobre 2009; preso atto che la Contrada della Lupa ha ritenuto di presentare delle memorie difensive in relazione al suddetto atto, in data 22 ottobre 2009; rilevato che nelle memorie difensive la Contrada della Lupa precisa sostanzialmente che:
“[…] dalla Relazione dei Deputati della Festa che hanno avuto modo di constatare l’iniziale irrequietezza del barbero e che l’hanno evidentemente ritenuta tale da potere essere motivo di esenzione qualora si fosse ripetuta, altrimenti non si sarebbero riservati ulteriori valutazioni qualora il fenomeno si fosse ripresentato, ma avrebbero subito negato il consenso anzichè sospendere il giudizio rinviandolo”;
[…] la presente situazione deve essere ritenuta diversa da quella di chi non presenta il barbero nel Casato o da chi, senza la benchè minima osservanza dell’iter procedurale, decide di far abbandonare al barbero la “passeggiata storica””;
quando “il fenomeno dell’irrequietezza si è ripetuto con particolare violenza, creando gravi difficoltà nella gestione del cavallo […] Il barbaresco, consapevole che le problematiche del cavallo erano già state esaminate e valutate dai Deputati della Festa […] ha ritenuto che l’atteggiamento del rotellino fosse frutto dell’intervenuta autorizzazione dell’Autorità Comunale ad accompagnare il cavallo nell’entrone;
“Non appena verificatosi il fatto in questione, il Capitano della Contrada della Lupa ha accertato con i Deputati della Festa e con il barbaresco l’effettivo svolgimento dei fatti e, constatato che i Deputati stessi non avevano ripreso in esame la possibilità di ritiro dal Corteo del barbero della Lupa […];
Richiamata la relazione dei Deputati della Festa “Durante il Corteo Storico il Capitano della Contrada della Lupa, vista l’iniziale irrequietezza del proprio barbero, aveva richiesto l’esonero dal partecipare al corteo storico; ma stante il fatto che il barbero sembrava essersi tranquillizzato, ha convenuto con i Deputati di soprassedere a tale richiesta e di seguire la comparsa anche per valutare eventuali sviluppi”; preso atto pertanto che non si può addurre a giustificazione un difetto decisionale da parte degli organi competenti dal momento che gli stessi erano perfettamente a conoscenza dei fatti ed hanno ritenuto di non concedere alcuna autorizzazione alla conduzione del cavallo al Cortile del Podestà, in ossequio a quanto disposto dall’art. 76 del Regolamento per il Palio, rimandando la decisione a eventuali successivi sviluppi; considerato pertanto che, per l’iniziale richiesta di autorizzazione da parte del Capitano della Contrada della Lupa, anche il barbaresco non poteva ignorare quale fosse la corretta procedura da seguire e quale l’organo deputato a concedere l’autorizzazione; considerato inoltre che non è dato sapere, e non rileva quale giustificazione, quale potesse essere la decisione dei Deputati della Festa al ripetersi della richiesta di autorizzazione alla conduzione del cavallo nell’entrone da parte della Contrada della Lupa; ritenuto che non possa essere tantomeno addotta quale giustificazione l’aver informato i Deputati della Festa del ritiro del barbero dal Corteo Storico; atteso che nessuna autorizzazione è stata, nel caso, rilasciata alla Contrada della Lupa; ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 111/2009; visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000; con votazione unanime la giunta delibera:
1.di infliggere alla Contrada della Lupa, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, così come previsto dall'articolo 97 del Regolamento del Palio, la sanzione della "Deplorazione" per aver fatto rientrare nell’entrone durante il Corteo Storico il barbero, senza autorizzazione alcuna, non appena passata la Fonte Gaia, contravvenendo in tal modo a quanto contenuto nell'articolo 76 del Regolamento del Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 111 del 12 ottobre 2009 dell’Assessore delegato;
2.di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Lupa, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio;
3.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico della Contrada Priora della Civetta
La giunta comunale, premesso che con atto n. 110, prot. n. 54500, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada Priora della Civetta, rilevate in occasione del Palio 2 luglio 2009; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Contrada Priora della Civetta in data 12 ottobre 2009; preso atto che la Contrada Priora della Civetta non ha ritenuto presentare memorie difensive in relazione al suddetto atto; ritenuto, pertanto, di far proprie le considerazioni esposte e di confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato; visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000; con votazione unanime la giunta delibera:
1.di infliggere alla Contrada Priora della Civetta, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere la propria comparsa sfilato per il Corteo Storico senza avere effettuato le consuete sbandierate ma limitandosi ad effettuare solo i movimenti “dell’otto”, contravvenendo in tal modo a quanto contenuto nell’art. 81 del regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 110 del 12 ottobre 2009 dell’Assessore delegato;
2.di notificare la presente deliberazione alla Contrada Priora della Civetta, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio;
3.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico della Contrada della Chiocciola
La giunta comunale, premesso che con atto n. 109, prot. n. 54499, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada della Chiocciola, rilevate in occasione del Palio 2 luglio 2009; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Contrada della Chiocciola in data 12 ottobre 2009; preso atto che la Contrada della Chiocciola ha ritenuto di presentare delle memorie difensive in relazione al suddetto atto, in data 22 ottobre 2009; rilevato che nelle memorie difensive la Contrada della Chiocciola precisa sostanzialmente che:
non ha nulla da osservare sulla proposta di una Censura per avere i propri contradaioli preso parte ad un energico fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova, con i contradaioli della Tartuca;
in merito alla proposta della Deplorazione […] Erronea ci sembra infatti la valutazione che è stata fatta dall’Assessore Delegato per quanto riguarda il “fronteggiamento iniziale”, cioè lo schierarsi per primi dei contradaioli della Chiocciola; ed eccessiva la conseguente richiesta di “Deplorazione” a carico della scrivente Contrada” […] ci sembra in ogni caso che la “proposta di un confronto” (comportamento dei contradaioli della Chiocciola nella fase iniziale) non possa essere sanzionato più severamente della “effettività di un confronto” che ha poi avuto luogo per volontà di ambedue le parti (comportamento dei contradaioli della Chiocciola e dei contradaioli della Tartuca nella fase successiva);
nell’episodio Torre-Oca del 2006 non è stata invece data dalla Giunta Comunale autonoma rilevanza disciplinare alla “fase iniziale” e che pertanto la proposta di sanzione dell’Assessore Delegato si scosta dall’indirizzo sanzionatorio che, ai sensi dell’art.99 bis del Regolamento del Palio, avrebbe comunque dovuto essere adeguatamente motivato;
Considerato che la Contrada della Chiocciola nelle proprie memorie difensive conferma sostanzialmente quanto descritto nella relazione dei Deputati della Festa “i contradaioli della Chiocciola, in Piazza del Campo e partecipando al Palio ambedue le contrade rivali, hanno “proposto” un confronto ai contradaioli della Tartuca”; considerato che, pur sanzionando l’effettiva “accettazione” del confronto, non possano ritenersi sullo stesso piano la volontà di iniziare un confronto con il prendervi parte; ritenuto pertanto che il fronteggiamento iniziale abbia una rilevanza disciplinare autonoma rispetto all’accettazione del confronto, il quale può anche essere denotato dalla necessità di difendersi, e che pertanto possa comportare una diversa e maggiore sanzione seppur collocandosi all’interno di uno stesso episodio; considerato inoltre che il richiamato episodio Torre-Oca del 2006 definito dalla stessa Contrada della Chiocciola “seppur non identico” è in verità assai diverso e pertanto non può supportare la tesi di uno scostamento dall’indirizzo sanzionatorio di cui all’art. 99 bis del Regolamento del Palio; ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 109/2009; visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000; con votazione unanime la giunta delibera:
1.di infliggere alla Contrada della Chiocciola, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un energico fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova, con i contradaioli della Contrada della Tartuca, contravvenendo in tal modo a quanto contenuto nell'articolo 101 del Regolamento del Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 109 del 12 ottobre 2009 dell’Assessore delegato;
2.di infliggere alla Contrada della Chiocciola, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Deplorazione”, per avere i propri contradaioli dato inizio in modo inequivocabile al fronteggiamento nella Piazza del Campo, dopo la terza prova, con i contradaioli della Tartuca, contravvenendo in tal modo a quanto contenuto nell'articolo 101 del Regolamento del Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 109 del 12 ottobre 2009 dell’Assessore delegato;
3.di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Chiocciola, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio;
4.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico della Nobile Contrada dell’Aquila
La giunta comunale, premesso che con atto n. 108, prot. n. 54498, del 12 ottobre 2009 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Nobile Contrada dell’Aquila, rilevate in occasione del Palio 2 luglio 2009; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Nobile Contrada dell’Aquila in data 12 ottobre 2009; preso atto che la Nobile Contrada dell’Aquila ha ritenuto di presentare delle memorie difensive in relazione al suddetto atto, in data 22 ottobre 2009; rilevato che nelle memorie difensive la Nobile Contrada dell’Aquila precisa sostanzialmente che:
“[…] preme evidenziare come la ricostruzione dei Deputati della Festa e degli Ispettori di Pista, presenti al momento dello scontro, e sulla base delle quali sono proposte le sanzioni, non possa aver tenuto in alcun modo conto (non essendo alcuno di loro stato presente) di quanto accaduto nella stessa Piazza Postierla prima dell’inizio della terza prova, e precisamente nel momento in cui la Contrada della Pantera è transitata con il proprio cavallo dalla stessa piazza”;
contrariamente a quanto concordato con la dirigenza della Pantera “[…] mentre il barbaresco della Pantera accompagnava il cavallo verso la Piazza del Campo per lo svolgimento della prova i contradaioli che lo seguivano, sfilavano cantando canzoni ingiuriose nei confronti della rivale e si soffermavano nella Piazza Postierla rivolti verso l’ingresso del Vicolo del Verchione (che conduce alla Società) dove sostavano alcuni contradaioli dell’Aquila, mentre nella piazza erano presenti i soli Dirigenti”;
“che i contradaioli dell’Aquila non erano schierati, come si evince anche dalla relazione dei Deputati della Festa dove parlando di piazza “gremita” implicitamente esclude la presenza di uno schieramento atto a provocare i contradaioli avversari”;
“tale atteggiamento teneva assolutamente in dispregio quanto richiesto dalla Contrada dell’Aquila in termini di rispetto nell’attraversamento del proprio territorio”;
“in tale comportamento, sommato a quanto era accaduto in precedenza, erano ravvisabili gli estremi di una premeditata provocazione”;
“solo tale atteggiamento oltraggioso scatenava la reazione dei contradaioli dell’Aquila che accorrevano dall’interno della Società il Rostro perchè udivano i toni alti e continuati dei contradaioli rivali”;
“quindi, se è pur vero che gli appartenenti alla Nobile Contrada dell’Aquila sono accorsi nella Piazza, è altrettanto vero che il comportamento tenuto è stata esclusivamente la reazione alle offese subite ed al mancato rispetto degli accordi presi”;
“[…]non sembra essersi apprezzata la fattiva opera della Dirigenza della Contrada esponente come sottolineato, invece, nella relazione degli Ispettori di Pista” tanto che “l’esponente Contrada teme che il non riconoscimento dell’opera fattiva dei Dirigenti potrebbe portare in futuro gli stessi a tenere un comportamento meno collaborativo anche per tutelare la propria integrità fisica, dal momento che le sanzioni applicate alla contrada di appartenenza non subirebbero una graduazione”;
alla odierna esponente preme far presente come l’addebito non possa essere scisso in due fatti distinti, bensì preso in considerazione come unica violazione, poichè appare illegittimo ed ingiusto giudicare due volte, per la violazione della stessa norma (art. 101 del Regolamento del Palio) il medesimo ente per un unico episodio;
inoltre, secondo la giustizia paliesca, nei soli casi in cui sono state comminate due sanzioni si sono sostanziati comportamenti diversi e più gravi, tali da non poter essere assimilati in alcun modo a quanto accaduto nella Piazza Postierla il giorno 30 giugno 2009;
appare evidente come il succitato evento che ha coinvolto la Contrada della Torre e dell’Oca in occasione del Palio del 2 luglio 2006, per il quale l’attuale Assessore Delegato ha proposto sanzioni, peraltro accolte dalla Giunta Comunale, meno pesanti che per l’odierno esponente, sia invece da considerarsi ben di maggiore gravità ed impatto sulla Festa (ritardo nell’effettuazione della Tratta);
si ritiene, pertanto, che le accuse rivolte alla esponente Contrada non tengano in assoluta considerazione, quanto previsto dall’art. 99 bis del Regolamento del Palio […];
Considerato che:
la Nobile Contrada dell’Aquila nelle proprie memorie difensive conferma sostanzialmente quanto descritto nella relazione dei Deputati della Festa “solo tale atteggiamento oltraggioso scatenava la reazione dei contradaioli dell’Aquila che accorrevano dall’interno della Società il Rostro perchè udivano i toni alti e continuati dei contradaioli rivali” e ancora “se è pur vero che gli appartenenti alla Nobile Contrada dell’Aquila sono accorsi nella Piazza, è altrettanto vero che il comportamento tenuto è stata esclusivamente la reazione alle offese subite ed al mancato rispetto degli accordi presi”;
la Nobile Contrada dell’Aquila sembra ricondurre il comportamento dei propri contradaioli a quanto accaduto nei momenti precedenti all’effettuazione della prova dicendo che la ricostruzione dei Deputati “non possa aver tenuto in alcun modo conto (non essendo alcuno di loro stato presente) di quanto accaduto nella stessa Piazza Postierla prima dell’inizio della terza prova, e precisamente nel momento in cui la Contrada della Pantera è transitata con il proprio cavallo dalla stessa piazza”;
la relazione dei Deputati definisce la piazza “gremita” di contradaioli, per rappresentarne la quantità, e successivamente dice che “si sono schierati” per indicarne la volontà di iniziare il fronteggiamento;
l’Assessore Delegato ha tenuto in debita considerazione il comportamento dei dirigenti della Nobile Contrada dell’Aquila apprezzandone la fattiva opera e che la proposta della sanzione della “deplorazione” debba intendersi in tal senso, e quindi come una graduazione di una sanzione più pesante;
Ritenuto che:
pur sanzionando l’effettiva “accettazione” del confronto, non possano ritenersi sullo stesso piano la volontà di iniziare un confronto con il prendervi parte;
pertanto che il fronteggiamento iniziale abbia una rilevanza disciplinare autonoma rispetto all’accettazione del confronto e che pertanto possa comportare una diversa e maggiore sanzione seppur collocandosi all’interno di uno stesso episodio;
come dichiarato dalla Nobile Contrada dell’Aquila, secondo la giustizia paliesca, nei soli casi in cui sono state comminate due sanzioni si sono sostanziati comportamenti diversi […];
il richiamato episodio Torre-Oca del 2006 è in verità assai diverso e pertanto non può supportare la tesi di uno scostamento dall’indirizzo sanzionatorio di cui all’art. 99 bis del Regolamento del Palio;
Dato atto tuttavia che i contradaioli della Nobile Contrada dell’Aquila si trovavano nel proprio territorio e che l’inevitabile contatto con il popolo della Contrada della Pantera al suo passaggio, lungi tale osservazione dal sostanziarsi come una giustificazione, possa comunque essere stato catalizzatore della tensione presente nei giorni del Palio e aver facilitato l’insorgere di un animato confronto; ritenuto che la sanzione di una “deplorazione” possa quindi adeguatamente differenziare i due livelli di responsabilità; ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare parzialmente la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 108/2009; visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000; con votazione unanime la giunta delibera:
1.di infliggere alla Nobile Contrada dell’Aquila, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Deplorazione”, per avere i propri contradaioli dato inizio in modo inequivocabile e preso parte al fronteggiamento nella Piazza Postierla, dopo la terza prova, con i contradaioli della Pantera, contravvenendo in tal modo a quanto contenuto nell'articolo 101 del Regolamento del Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 108 del 12 ottobre 2009 dell’Assessore delegato;
2.di notificare la presente deliberazione alla Nobile Contrada dell’Aquila, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio;
3.di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.