Ammoniti i fantini di Aquila e Drago; censura per la Selva e deplorazione per il Leocorno
SIENA. La giunta di oggi (27 ottobre), ai sensi del regolamento del Palio ha esaminato le proposte di sanzione dell’Assessore Delegato per il Palio del 2 luglio 2010 e le memorie difensive che sono state presentate dalla Contrada del Leocorno e dalla Nobil Contrada del Bruco, mentre la Contrada della Selva ha deciso di non presentarle, e quelle presentate dal fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, dal fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo. La giunta, dunque, ha deliberato di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo con la punizione della “ammonizione”, di sanzionare il fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo con la punizione della “ammonizione”, di sanzionare la Contrada della Selva la punizione di una “Censura”, di sanzionare la Contrada del Leocorno con la punizione di una “Deplorazione”, di non sanzionare la Nobil Contrada del Bruco.
Di seguito la sintesi delle delibere relative alle sanzioni
Procedimento a carico della Contrada della Selva
La giunta comunale, premesso che con atto n. 13, prot. n. 52626, dell’8 ottobre 2010 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada della Selva, rilevate in occasione del Palio 2 luglio 2010, dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Contrada della Selva in data 8 ottobre 2010; preso atto che la Contrada della Selva non ha ritenuto presentare memorie difensive in relazione al suddetto atto; ritenuto, pertanto, di far proprie le considerazioni esposte e di confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato; visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000, la giunta delibera con votazione unanime:
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di infliggere alla Contrada della Selva, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2010, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere il proprio barbaresco durante la carriera, al secondo giro appena passato l’ultimo cavallo, attraversato la pista per recuperare la coccarda che era rotolata fino allo steccato, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 13 dell’8 ottobre 2010 dell’Assessore delegato;
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di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Selva, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio;
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico della Nobil Contrada del Bruco
La giunta comunale, premesso che con atto n. 11, prot. n. 52623, dell’8 ottobre 2010 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Nobil Contrada del Bruco, rilevate in occasione del Palio 2 luglio 2010, dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Nobil Contrada del Bruco in data 8 ottobre 2010; preso atto che la Nobil Contrada del Bruco ha ritenuto di presentare delle memorie difensive in relazione al suddetto atto, in data 18 ottobre 2010; rilevato che nelle memorie difensive la Nobil Contrada del Bruco precisa sostanzialmente che:
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“Nel confermare la veridicità della circostanza, per altro pacifica e non contestata, la Nobil Contrada del Bruco non può fare a meno di osservare che tale comportamento è stato da essa stessa ripetuto nel corso degli anni più recenti e mai sanzionato da codesta Amministrazione […];
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“[…] Analogo comportamento, tenuto nel tempo anche da parte di altre consorelle, ha contribuito ad ingenerare nella Contrada il convincimento che lo stesso, benchè contrario alle norme del regolamento delle quali oggi si contesta la violazione, fosse confortato da consolidata consuetudine e quindi tollerato sia dalla Amministrazione che dagli organi deputati al controllo del decoro della Festa. […]”;
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[…] Nel caso in questione il Tenente presente in pista ha ricoperto, nel recente passato, i ruoli di Alfiere di Piazza e di Vice Barbaresco, rispettoso quindi della delicatezza del contesto, dotato di capacità specifiche e quindi in grado di attente valutazioni […];
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“[…] La decisione della Nobil Contrada del Bruco […] è scaturita inoltre anche da una interpretazione, forse erronea, delle parole scritte nel cartellino in possesso del Tenente e rilasciato dall’Amministrazione Comunale nel quale testualmente si legge: “Circolare: Casato e Pista. […]”
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[…] L’assenza di qualsiasi colpa della Nobil Contrada del Bruco nel comportamento contestato appare peraltro palese in considerazione della citata consuetudine che, in occasione di altri episodi contestati ad altre Contrade, è stata ritenuta dall’Amministrazione sufficiente per escludere qualsiasi responsabilità e quindi sanzione […];
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[…] In tale occasione la Contrada […] invocò con successo che mai tale comportamento, nel tempo ripetuto anche da altre Contrade, era stato sanzionato dall’Amministrazione […];
Considerato in ordine alle memorie difensive della Nobil Contrada del Bruco che:
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l’episodio viene ammesso precisando inoltre che tale comportamento è stato ripetuto dalla Contrada anche in passato;
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l’accaduto conferma l’opportunità dell’Assessore Delegato a intervenire in una prassi palesemente non conforme al decoro del Corteo Storico;
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durante il Corteo Storico – art.73 del Regolamento “[…] il Barbero (cavallo da corsa) avuto in sorte dalla Contrada, condotto a mano dal Barberesco […]” – non sembrano necessarie ulteriori figure per collaborare con il barberesco il quale è in possesso delle abilità necessarie alla gestione del cavallo e che comunque le esperienze del Tenente della Nobil Contrada del Bruco sono piuttosto diffuse tra i dirigenti di Contrada e pertanto non tali da giustificare comportamenti particolari;
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non possa assolutamente essere accolta a scusante l’errata interpretazione della dicitura del cartellino;
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le proposte di sanzione dell’Assessore Delegato e le deliberazioni della Giunta Comunale, mentre è corretto ritenere che debbano rifarsi ai casi precedentemente giudicati quando l’analogia della situazione lo permetta, non è plausibile pensare che non possano introdurre nuovi elementi di valutazione, in particolare modo laddove non esistano precedenti;
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a ciò si aggiunga che i Deputati della Festa possono segnalare episodi nuovi e con modi variabili nel tempo sia per le diverse sensibilità personali sia per il mutato contesto ambientale e sociale.
Ritenuto pertanto corretto il procedimento proposto dall’Assessore Delegato a carico della Nobil Contrada del Bruco con l’ordinanza n. 11/2010;
ritenuto tuttavia che, per la natura dell’infrazione commessa, il momento sanzionatorio possa essere preceduto da una tempestiva opera di sensibilizzazione di tutte le contrade sulla norma in questione;
dato atto che in futuro non sarà accettata e tollerata durante il Corteo Storico la presenza di persone non autorizzate e non facenti parte della Comparsa;
ritenuto quindi di accogliere il ricorso della Nobil Contrada del Bruco; visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000, la giunta delibera con votazione unanime:
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di accogliere il ricorso della Nobil Contrada del Bruco;
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di archiviare la proposta di sanzione dell’Assessore Delegato di cui all’ordinanza n. 11 dell’8 ottobre 2010;
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di dare atto che in futuro non sarà accettata e tollerata durante il Corteo Storico la presenza di persone non autorizzate e non facenti parte della Comparsa;
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di notificare la presente deliberazione alla Nobil Contrada del Bruco, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio;
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico della Contrada del Leocorno
La giunta comunale, premesso che con atto n. 12, prot. n. 52624, dell’8 ottobre 2010 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Contrada del Leocorno, rilevate in occasione del Palio 2 luglio 2010, dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Contrada del Leocorno in data 8 ottobre 2010; preso atto che la Contrada del Leocorno ha ritenuto di presentare delle memorie difensive in relazione al suddetto atto, in data 18 ottobre 2010; rilevato che nelle memorie difensive la Contrada del Leocorno precisa sostanzialmente che:
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“[…] Meraviglia che, nè nella relazione dei Deputati della Festa, nè nella relazione degli Ispettori di Pista, nè tantomeno nel contenuto del documento relativo al procedimento a carico della Contrada del Leocorno […] venga minimante fatta menzione dell’evidente, anche agli occhi dell’intera Città, aggressione subita dal Vicario Generale della Contrada del Leocorno […]”;
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“[…] Il Vicario Generale della Contrada del Leocorno, contrariamente a quanto viene riportato dall’Assessore Delegato nella proposta di punizione “Il fronteggiamento ha avuto breve durata grazie al pronto intervento delle due dirigenze” […] è sempre stato presente […]”;
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[…] Sul punto la giurisprudenza paliesca è costante e pacifica nell’affermare ed infliggere sanzioni […] alla Contrada i cui contradaioli aggrediscono e colpiscono un dirigente di altra Consorella […]”
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[…] l’increscioso episodio che ha visto coinvolto passivamente il Vicario Generale del Leocorno […] oggetto di rimostranze espresse il giorno successivo dall’Onorando Priore […] non viene minimante valutato dall’Assessore Delegato, anzi è totalmente ignorato […]”
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[…] Non si rinviene, infatti, nella proposta di sanzione alcun riferimento al grave comportamento tenuto dai contradaioli della Contrada Priora della Civetta i quali […] durante i tre giri avevano messo nel mirino Gingillo – fantino che vestiva il giubbetto con i colori della Contrada del Leocorno – offendendolo ed infamandolo unitamente alla Contrada […]
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[…] Pertanto, qualora nel comportamento della Contrada del Leocorno si ravvisasse, come sostenuto dall’Assessore Delegato, un comportamento contrario al Regolamento, si tratterebbe in ogni caso di inquadrare e qualificare tale comportamento come reazione ad una grave provocazione posta in essere dai contradaioli della Contrada Priora della Civetta[…]”
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“[…] i contradaioli della Civetta che si trovavano nel palco non erano “circa 25 persone di tutte le età”, come riportato dai Deputati della Festa nella propria relazione, bensì molte più unità tutte giovani […]”
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“[…] i contradaioli della Contrada priora della Civetta […] scesero dal palco per occupare la pista, fronteggiando apertamente i contradaioli del Leocorno […]”
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“[…] Desta, quindi, ulteriore sorpresa che […] identico provvedimento non venga preso anche verso la Contrada Priora della Civetta […]”
Considerato in ordine alle memorie difensive della Contrada del Leocorno che:
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per l’art. 92 del Regolamento del Palio i Deputati della Festa segnalano “ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti.” nella propria relazione, la quale “è l’unico documento sulla base del quale l’Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte sanzionatorie.” “[…] Ogni atto e/o documentazione, pervenuti successivamente al quinto giorno non possono essere accettati.”
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Nessuna documentazione è stata presentata dalla Contrada del Leocorno nei termini previsti dal citato art. 92 del Regolamento del Palio;
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l’Assessore Delegato ha tenuto in debita considerazione il comportamento dei dirigenti della Contrada del Leocorno apprezzandone la fattiva opera e che la proposta della sanzione della “deplorazione” debba intendersi in tal senso, e quindi come una graduazione di una sanzione più pesante;
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la Contrada del Leocorno riconosca sostanzialmente di aver dato inizio al fronteggiamento “come reazione ad una grave provocazione”;
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la documentazione allegata dalla Contrada del Leocorno non fornisca elementi a smentita di quanto contestato dall’Assessore Delegato alla stessa Contrada ma tenti di ricostruire un episodio avvenuto nell’ambito di un contesto più ampio, episodio che, senza entrare nel merito, doveva essere oggetto di un’apposita e tempestiva memoria.
Ritenuto in via generale che:
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le memorie difensive presentate dalla Contrada del Leocorno confermino sostanzialmente l’addebito contestato, cercando piuttosto di condividerne le responsabilità con la Contrada Priora della Civetta;
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l’aver dato inizio al fronteggiamento abbia comunque una rilevanza disciplinare maggiore rispetto all’accettazione del confronto;
ribadito che la relazione dei Deputati della Festa è l’unico documento sulla base del quale l’Assessore Delegato procede alle proposte sanzionatorie e conseguentemente la Giunta Comunale ad adottare le relative deliberazioni;
ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 12/2010; visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000, la giunta delibera con votazione unanime:
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di infliggere alla Contrada del Leocorno, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2010, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Deplorazione”, per avere i propri contradaioli dato inizio in modo inequivocabile e preso parte ad un fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo la prima prova, con i contradaioli della Contrada Priora della Civetta, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 12 dell’8 ottobre 2010 dell’Assessore delegato;
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di notificare la presente deliberazione alla Contrada del Leocorno, ai sensi dell’art.98 del Regolamento per il Palio;
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo
La giunta comunale, premesso che con atto n. 15, prot. n. 52629, dell’8 ottobre 2010 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, rilevate in occasione del Palio 2 Luglio 2010, dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo in data 8 ottobre 2010; preso atto che il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo ha ritenuto di presentare delle proprie memorie difensive in relazione al suddetto atto in data 18 ottobre 2010; rilevato che nelle memorie difensive il fantino stesso precisa sostanzialmente che:
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“[…] nella relazione dei Deputati della Festa, che testualmente riporta la relazione degli Ispettori di Pista, è riportato che il fatto contestato è avvenuto durante il secondo giro della stessa batteria; […]”;
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“[…] che effettivamente se un contatto tra il Fantino esponente ed il Fantino Migheli è avvenuto questo può essere accaduto soltanto durante il primo giro della quarta batteria […] che, pertanto, la relazione dei Deputati della Festa riporta un evento che non corrisponde al vero […]”;
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“[…] che, quindi, allo stato attuale non esiste alcuno strumento che possa attestare quanto accaduto al Fantino esponente in occasione della quarta batteria; […]”
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“[…] che, in ogni caso appare una forzatura del Regolamento stesso che per una presunta “scorrettezza” commessa da un fantino durante le batterie – dove, giova ricordare, non indossa il giubbetto di alcuna Contrada – si richiami un articolo del Regolamento – art.67 comma 1 – che è stato evidentemente formulato per le prove e per il Palio situazioni in cui la tensione è sicuramente maggiore proprio per il fatto che a quale punto i fantini hanno sulle proprie spalle i colori delle Contrade, con tutte le implicazioni che questa circostanza comporta; […]”
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“[…] che, comunque, l’esponente, mentre non nega affatto di essersi appoggiato al Fantino Migheli nel corso del primo giro […] e di avergli incidentalmente strappato il giubbetto, intende chiarire che quanto accaduto è stato del tutto involontario; […]”
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“[…] che per quanto riguarda il cambio di posto al momento della partenza, mentre non è possibile certo negare che questo è avvenuto, preme evidenziare come nella motivazione della proposta di sanzione l’Assessore Delegato abbia ricostruito in modo sproporzionato quanto realmente accaduto […] Non si comprende, pertanto, come e da quali eventi l’Organo proponente abbia desunto la volontarietà del cambio di posto; […]”
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“[…] durante le fasi della mossa il clima all’interno dei canapi si era surriscaldato […] a tutto ciò va aggiunta il fatto dell’inesperienza […] e si è ritrovato al nono posto al momento della partenza senza che questo fosse assolutamente volontario”
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“[…] nel cambiare dal nono all’ottavo posto non avrebbe potuto arrecare alcun vantaggio nè a lui nè tantomeno alla Contrada della quale indossava il giubbetto”
Considerato relativamente a quanto osservato dal fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo che:
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l’Assessore Delegato ha verificato l’episodio indicato dai Deputati della Festa visionando il filmato del Consorzio per la tutela del Palio ed ha accertato che il fantino Federico Ghiani ha strattonato il fantino Migheli durante lo svolgimento del primo giro della quarta batteria fino all’altezza del palco delle Comparse;
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il filmato del Consorzio per la tutela del Palio è allegato alla relazione dei Deputati della Festa per farne parte integrante e sostanziale;
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l’episodio è stato descritto e comunicato dall’Assessore Delegato come realmente accaduto offrendo al fantino Federico Ghiani l’opportunità di presentare le proprie memorie difensive sulla base di elementi corretti;
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per la proposta di sanzione l’Assessore Delegato ha giustamente richiamato il 4° comma dell’art. 43 del Regolamento del Palio “Essi sono tenuti a montare i cavalli loro assegnati, indossando giubbetto bianco e berretto bianco e nero, forniti dal Comune ed a comportarsi correttamente.” dove – giova ricordare – si evince che i fantini non indossano giubbetti di contrada mentre il richiamo al 1° comma dell’art. 67 esplicita solo per analogia il significato del “comportarsi correttamente”;
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la visione del filmato del Consorzio per la tutela del Palio conferma che il fantino Ghiani ha strattonato il fantino Migheli per lungo tempo evidenziando la volontarietà del gesto al di là di ogni ragionevole dubbio;
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non si comprende cosa debba intendersi per “[…] l’Assessore Delegato abbia ricostruito in modo sproporzionato quanto realmente accaduto […]” visto che l’Assessore Delegato ha “Precisato che la visione del filmato del Consorzio per la tutela del Palio, evidenzia che il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, non cerca nei momenti precedenti la mossa il nono posto assegnatogli, confermando quindi di avere volontariamente cambiato posizione al canape partendo dall’ottavo posto”, circostanza questa confermata dall’attenta visione del filmato del Consorzio per la tutela del Palio;
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trattandosi di un professionista, non possono essere addotte a scusante l’inesperienza e il clima all’interno dei canapi o tantomeno che lo spostamento di posizione abbia determinato un vantaggio più o meno maggiore a lui stesso al momento della partenza.
Ritenuto che non possano essere accolte le spiegazioni mosse dal fantino nelle proprie memorie, basate sostanzialmente sulla non conformità della Relazione dei Deputati della Festa e sulla involontarietà dei fatti contestati e apertamente riconosciuti;
considerato infine che, del resto, anche in altre circostanze, la Giunta Comunale ha riesaminato benevolmente le memorie difensive solo quando esse portavano elementi probatori che potevano essere ignoti all’Assessore Delegato;
ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 15/2010; visto l’art. 99 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. n.267 del 18.08.2000, la giunta delibera con votazione unanime:
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di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere strattonato durante lo svolgimento del primo giro della quarta batteria il fantino Migheli fino all’altezza del palco delle Comparse, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 43 e dal comma 1 dell’art.67 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 15/2010 dell’Assessore Delegato;
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di sanzionare il fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essere partito, in occasione del Palio, dall’ottavo posto, anziché dal nono assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 15/2010 dell’Assessore Delegato;
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di dare atto che le due “ammonizioni” inflitte si cumulano e pertanto, ai sensi dell’art.99 del Regolamento per il Palio, al fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo verrà applicata automaticamente la sanzione dell’“esclusione” dalle prove e dal Palio immediatamente successivo;
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di notificare la presente deliberazione al fantino della Nobile Contrada dell’Aquila, Federico Ghiani detto Strappo, ai sensi dell’art. 99 del Regolamento per il Palio;
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di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico del fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo
La Giunta Comunale, premesso che con atto n. 14, prot. n. 52628, dell’8 ottobre 2010 l’Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo, rilevate in occasione del Palio 2 Luglio 2010, dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo in data 8 ottobre 2010; preso atto che il fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo ha ritenuto di presentare delle proprie memorie difensive in relazione al suddetto atto in data 15 ottobre 2010; rilevato che nelle memorie difensive il fantino stesso precisa sostanzialmente che:
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“[…] La norma contenuta nel I° comma dell’art.64 del Regolamento per il Palio, per il periodo a cui risale ed anche per la sua formulazione letterale (si noti ad esempio l’espressione “tenersi a giusta distanza l’uno dall’altro”), fu certamente dettata nella previsione di una mossa di brevissima durata. Oggi il prolungarsi della permanenza dei fantini e dei cavalli all’interno dei canapi determina inevitabilmente una serie di apparenti trasgressioni. […]”;
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“[…] molto spesso è il caso e non la volontà dei fantini a far registrare partenze di più Contrade da posizioni diverse da quelle loro assegnate […]”;
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“[…] Del resto lo stesso Assessore Delegato inserisce nella motivazione della sua proposta l’avverbio “volontariamente” a significare che l’elemento volontarietà è necessario al configurarsi della infrazione sanzionabile. Ebbene, io escludo, in modo categorico e certo di dire la verità; di aver voluto cambiare posto.
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[…] Pur nella difficoltà di controllare il mio cavallo in certe fasi di generale concitazione, ho cercato di rimanere al mio posto, l’ottavo e non ho mai scavalcato la Contrada dell’Aquila per occupare il nono posto dove mi sono trovato al momento della partenza casualmente. […]”
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[…] La mia posizione sarebbe stata assolutamente regolare se il tempo della mossa fosse maturato pochi attimi prima o pochi attimi dopo. […]”
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“[…] egli ha ritenuto che fra me e il fantino dell’Aquila sia intervenuto un accordo, che non potrebbe prescindere dalla reciproca convenienza, a invertire le posizioni. Devo ricordare che i posti a noi assegnati erano l’ottavo e il nono, i meno desiderabili e i meno adatti a manovre dirette a disturbare la regolarità della mossa. Montavamo per opinione comune i due peggiori cavalli, non avevamo rivali ed eravamo distanti dalle Contrade maggiormente accreditate come possibili vincitrici. ; […]”
Considerato relativamente a quanto osservato dal fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo che:
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l’interpretazione storica sulla formulazione dell’art.64 così come la generica descrizione sullo svolgimento della mossa, oltre che opinabile, esula dallo specifico episodio contestato;
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non possa essere considerato quale elemento di valutazione per il non accoglimento delle proposte dell’Assessore Delegato la sola dichiarazione in buona fede del fantino;
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riesaminato attentamente il filmato del Consorzio per la tutela del Palio, proprio per non sanzionare in maniera errata chi ha effettuato e chi ha subito il cambio di posto, si evidenzia la non corrispondenza alla realtà dei fatti della tesi sostenuta dal fantino nelle proprie memorie difensive, soprattutto là dove sostiene che “[…] La mia posizione sarebbe stata assolutamente regolare se il tempo della mossa fosse maturato pochi attimi prima o pochi attimi dopo […]”. E’ confermato infatti che il fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo, non è e non cerca nei momenti precedenti la mossa l’ottavo posto assegnatogli;
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trattandosi di un professionista, non possono essere addotte a scusante l’inesperienza o che “[…] molto spesso è il caso e non la volontà dei fantini a far registrare partenze di più Contrade da posizioni diverse da quelle loro assegnate […]”;
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tantomeno possano l’Assessore Delegato e la Giunta Comunale interpretare se lo spostamento di posizione abbia determinato un vantaggio più o meno maggiore al momento della partenza o addirittura analizzare ipotetici accordi tra fantini o Contrade, circostanza peraltro proibita dal Regolamento.
Ritenuto che non possano essere accolte le spiegazioni mosse dal fantino nelle proprie memorie, basate sostanzialmente sulla involontarietà dei fatti contestati e apertamente riconosciuti;
considerato infine che, del resto, anche in altre circostanze, la Giunta Comunale ha riesaminato benevolmente le memorie difensive solo quando esse portavano elementi probatori che potevano essere ignoti all’Assessore Delegato;
ritenuto pertanto di fare proprie le considerazioni esposte e confermare la sanzione proposta dall’Assessore Delegato con l’ordinanza n. 14/2010; visto l’art. 99 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all’atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.lgs. n.267 del 18.08.2000 la giunta delibera con votazione unanime;
-
di sanzionare il fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per essere partito, in occasione del Palio, dal nono posto, anziché dall’ottavo assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all’ordinanza n. 14/2010 dell’Assessore Delegato;
-
di notificare la presente deliberazione al fantino della Contrada del Drago, Alessio Migheli detto Girolamo ai sensi dell’art.99 del Regolamento per il Palio;
-
di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.