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Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
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Palio del 2 luglio: arrivano le sanzioni proposte dall’assessore Minuti

SIENA. L’assessore delegato al Palio Fabio Minuti ha presentato le seguenti proposte di sanzione per il Palio del 2 luglio 2009.

Procedimento a carico del fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo. L’assessore delegato, premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa, durante la terza prova:

  • “Si segnala il comportamento del fantino della Contrada della Tartuca che poco prima della fine della prova ha provveduto a fermare il proprio cavallo e, davanti al palco dei giudici, ha invertito il senso di marcia proprio mentre sopraggiungeva la Nobile Contrada dell’Oca, mettendo così a serio rischio l’incolumità fisica dei fantini e dei cavalli con la probabilità di provocare disordini”;

  • il fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo, ha contravvenuto all’art. 66 del Regolamento per il Palio che prevede “E' obbligo di tutti i Fantini di far compiere ai rispettivi cavalli i tradizionali prescritti tre giri della pista, ma quando, per minor velocità del proprio cavallo, alcuno di essi rimanga distanziato, all'udire lo sparo del mortaretto segnalante l'arrivo del vincitore al bandierino del traguardo e la conseguente fine della corsa, ha il dovere di fermarsi nel più breve tempo possibile evitando, comunque, di porre in pericolo, correndo, l'incolumità del pubblico.”;

visti gli artt. 66, 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio propone

  • di sanzionare il fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, durante la terza prova, invertito il senso di marcia proprio mentre sopraggiungeva la Nobile Contrada dell’Oca, mettendo così a serio rischio l’incolumità fisica dei fantini e dei cavalli con la probabilità di provocare disordini e contravvenendo così a quanto disposto dall’art. 66 del Regolamento per il Palio;

  • di notificare, come previsto dall’art .99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada della Tartuca, Giuseppe Zedde detto Gingillo, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

Procedimento a carico del fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso.
L’assessore delegato premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della Tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione:

  • “La mossa è stata particolarmente lunga e la ricerca dell’allineamento molto laboriosa. […] mentre, nella parte bassa del canape, avevano inizio le schermaglie tra la Contrada della Chiocciola e quella dell’Istrice che, nel prosieguo della mossa, avranno un peso specifico determinante ai fini della sua durata […];

  • nelle fasi della mossa il Mossiere, nel ricercare un corretto allineamento, richiamava ufficialmente il fantino Alberto Ricceri detto Salasso per la Contrada della Chiocciola;

  • il fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso è partito, in occasione del Palio, dal secondo posto, anziché dal primo assegnatogli determinando, conseguentemente, un diverso posizionamento della Contrada Sovrana dell’Istrice, contravvenendo quindi a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio, in quanto usciva, al momento dell’abbassamento del canape, da una posizione diversa da quella prevista dall’ordine di chiamata;

  • il fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso “[…] sfoggiava un evidentissimo paio di guanti di colore rosso, non indossati durante la perquisizione” contravvenendo quindi a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 84 del Regolamento per il Palio dove si stabilisce che “Per la corsa del Palio, i Fantini sono tenuti ad indossare il costume della foggia prescritta dall'Art. 61 per le prove […]”

  • “A un certo punto, Alberto Ricceri fantino della Chiocciola, assestava un calcio al cavallo dell’Istrice. […]” contravvenendo quindi a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 67 del Regolamento per il Palio “E’ vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l’uno sul petto dell’altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi. […]”

Considerato che nella propria Relazione il Mossiere evidenzia che “La mossa è stata lunga e snervante la Chiocciola e l’Istrice che avevano avuto in sorte le due prime posizioni hanno iniziato un teatrino di dentro e fuori lo schieramento che è durato tutta la mossa costringendomi a sanzionarli rispettivamente con due avvertimenti l’uno e con due avvertimento e un richiamo l’altro.” Visti gli artt. 61, 64, 67, 84, 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio, propone:

  • di sanzionare il fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;

  • di sanzionare il fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere contravvenuto a quanto disposto dal comma 1 dell’art.84 del Regolamento per il Palio;

  • di sanzionare il fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.67 del Regolamento per il Palio;

  • di notificare, come previsto dall’art .99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada della Chiocciola, Alberto Ricceri detto Salasso, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

 

 

Procedimento a carico del fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio. L’assessore delegato, premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa circa la mossa della Prova Generale “[…] si segnala una gomitata che Mari Andrea detto Brio, fantino della Civetta, assesta sul muso del cavallo dell’Istrice (Elisir di Logudoro), provocando le rimostranze dei contradaioli nella piazza e l’intervento del Capitano dell’Istrice su quello della Civetta sul Palco dei Giudici.” contravvenendo quindi a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 67 del Regolamento per il Palio “E’ vietato ai Fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l’uno sul petto dell’altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi. […]”.

Visti gli artt. 67, 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio, propone

  • di sanzionare il fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione” per avere, nella fase della mossa della Prova Generale, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.67 del Regolamento per il Palio;

  • di notificare, come previsto dall’art. 99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada Priora della Civetta, Andrea Mari detto Brio, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

 

Procedimento a carico del fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice, Luigi Bruschelli detto Trecciolino. L’assessore delegato, premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della Tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione:

  • “La mossa è stata particolarmente lunga e la ricerca dell’allineamento molto laboriosa. […] mentre, nella parte bassa del canape, avevano inizio le schermaglie tra la Contrada della Chiocciola e quella dell’Istrice che, nel prosieguo della mossa, avranno un peso specifico determinante ai fini della sua durata […];

  • nelle fasi della mossa il Mossiere, nel ricercare un corretto allineamento, richiamava ufficialmente il fantino Luigi Bruschelli detto Trecciolino per la Contrada Sovrana dell’Istrice;

  • il fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice, Luigi Bruschelli detto Trecciolino, ha contravvenuto quindi a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio: “È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza ai compagni”.

Considerato che nella propria Relazione il Mossiere evidenzia che “La mossa è stata lunga e snervante la Chiocciola e l’Istrice che avevano avuto in sorte le due prime posizioni hanno iniziato un teatrino di dentro e fuori lo schieramento che è durato tutta la mossa costringendomi a sanzionarli rispettivamente con due avvertimenti l’uno e con due avvertimento e un richiamo l’altro.” Visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio, propone

  • di sanzionare il fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice, Luigi Bruschelli detto Trecciolino, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio;

  • di notificare, come previsto dall’art .99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada Sovrana dell’Istrice, Luigi Bruschelli detto Trecciolino, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

 

Palio del 2 luglio 2009 – Procedimento a carico del fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia.  L’assessore delegato, premesso che, come risulta dalla Relazione dei Deputati della Festa e come meglio evidenziato dai filmati ufficiali del Consorzio della Tutela del Palio allegati alla suddetta Relazione:

  • “La mossa è stata particolarmente lunga e la ricerca dell’allineamento molto laboriosa. […] La Contrada del Drago, (rincorsa), si trovava sempre lontana dal verrocchino […] la contrada di rincorsa si defilava lontano dai canapi […] Le Contrade venivano nuovamente chiamate dentro i canapi e si trovava subito un buon allineamento, peraltro vanificato dalla lontananza dal verrocchino della Contrada del Drago. […] Più volte, anche se con difficoltà, veniva trovato un allineamento soddisfacente ma la Contrada del Drago si trovava sempre lontano dal verrocchino. […];

  • nelle fasi della mossa il Mossiere, nel ricercare un corretto allineamento, richiamava ufficialmente il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia per la Contrada del Drago;

  • il fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia, ha contravvenuto a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 64 del Regolamento per il Palio dove sancisce che “E’ stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata […];

 

Considerato che nella propria Relazione il Mossiere, con riferimento al comportamento del fantino della Contrada del Drago Giovanni Atzeni detto Tittia, evidenzia che “Gran parte del ritardo penso sia dovuto al suo comportamento […] il fatto di stare spesso troppo lontano dal verrocchino ha fatto sì che le poche volte che si sarebbe potuti partire, nonostante i miei inviti, non è stato in grado di cogliere l’attimo. […] ho comminato anche al Drago un avvertimento per l’eccessivo indugio ad entrare”; visti gli artt. 99 e 103, 3° comma, del Regolamento per il Palio, propone

  • di sanzionare il fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia, così come previsto dall’art. 99, con la punizione della “ammonizione”, per avere, nella fase della mossa, tenuto un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell’art.64 del Regolamento per il Palio che recita nella parte che rileva “E’ stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell’ordine di chiamata […];

  • di notificare, come previsto dall’art .99, 2° comma, la presente proposta di sanzione al fantino della Contrada del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia, assegnandogli, così come previsto dal 3° comma dell’art. 99, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

 

 

Palio del 2 luglio 2009 – Procedimento a carico della Contrada della Torre

 

 

L'assessore delegato, premesso che, come risulta dai filmati ufficiali del Consorzio della Tutela del Palio allegati alla Relazione dei Deputati della Festa, l’Economo e due Vice Economi della Contrada della Torre si trovano sul Palco delle Comparse al momento dell’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà per il Palio, pur tuttavia non essendo Figuranti in costume; visto il 3° comma dell’art. 80 del Regolamento del Palio “All'infuori dei Figuranti in costume, nessun altro può accedere e prender posto nel palco delle Comparse”; dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]; dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”; visti gli artt. 80, 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio, propone

  • di infliggere alla Contrada della Torre, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per essere l’Economo e due Vice Economi della Contrada sul Palco delle Comparse al momento dell’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà per il Palio, pur tuttavia non essendo Figuranti in costume;

  • di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Torre, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

 

Palio del 2 luglio 2009 – Procedimento a carico della Contrada della Tartuca

 

L’assessore delegato, premesso che la Relazione dei Deputati della Festa così recita:

  • riferendosi ai momenti successivi alla fine della terza prova “Immediatamente finita la prova le Contrade defluivano dalla piazza; i contradaioli della Contrada della Chiocciola, mentre il loro cavallo si allontanava verso il Chiasso Largo, si avviavano verso la mossa schierandosi e fronteggiando i contradaioli della Tartuca che stavano sopraggiungendo per la consueta uscita dalla Piazza. I due gruppi si fronteggiavano con energia e dopo alcuni minuti, attenuandosi il confronto, potevano intervenire dapprima le Guardie Comunali e, poi, alcuni agenti di Polizia per separare i contendenti”;

  • “All’arrivo vittorioso al bandierino della Contrada della Tartuca, alcuni contradaioli della stessa erano già scesi in pista […]”

Considerato che gli Ispettori di Pista nella loro relazione evidenziano che il fronteggiamento tra le due Contrade è cessato “[…] al momento dell’intervento della Polizia Municipale.” Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […], visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio, propone

  • di infliggere alla Contrada della Tartuca, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un energico fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova, con i contradaioli della Contrada della Chiocciola;

  • di infliggere alla Contrada della Tartuca, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art. 97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per essere i propri contradaioli scesi in pista all’arrivo vittorioso al bandierino prima dello scoppio del mortaretto;

  • di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Tartuca, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

 

Palio del 2 luglio 2009 – Procedimento a carico della Contrada della Pantera

L’assessore delegato, premesso che, riferendosi ai momenti successivi alla fine della terza prova:

  • la Relazione dei Deputati della Festa così recita: "La Piazza (Postierla) era gremita di Contradaioli della Nobile Contrada dell’Aquila che, all’arrivo dei Contradaioli della Pantera, si sono schierati e li hanno fronteggiati energicamente. In assenza delle forze dell’ordine, il fronteggiamento si è protratto per alcuni minuti […];

  • la Relazione degli Ispettori di Pista riporta che nonostante la loro presenza e quella di alcuni Deputati della Festa “[…] si sono fronteggiate la Nobile Contrada dell’Aquila e la Contrada della Pantera, comunque, grazie all’intervento dei Dirigenti delle rispettive Contrade, la situazione si è normalizzata in tempi ragionevoli […]”.

Dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […], visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio, propone

  • di infliggere alla Contrada della Pantera, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un energico fronteggiamento, nella Piazza Postierla, dopo la terza prova, con i contradaioli della Nobile Contrada dell’Aquila;

  • di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Pantera, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

 

Palio del 2 luglio 2009 – Procedimento a carico della Contrada Capitana dell’Onda

 

L'assessore delegato, premesso che la Relazione dei Deputati della Festa così recita: "Il Sig. Sindaco ci ha riferito che durante l’assegnazione dei cavalli alcuni contradaioli della Contrada Capitana dell’Onda hanno ripetutamente inveito contro di lui […]”; dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]; visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio, propone

  • di infliggere alla Contrada Capitana dell’Onda, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli ripetutamente inveito contro l’Autorità Comunale durante l’assegnazione dei cavalli;

  • di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada Capitana dell’Onda, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive

 

Palio del 2 luglio 2009 – Procedimento a carico della Contrada della Lupa

 

L’assessore delegato, premesso che la Relazione dei Deputati della Festa così recita: "Durante il Corteo Storico il Capitano della Contrada della Lupa, vista l’iniziale irrequietezza del proprio barbero, aveva richiesto l’esonero dal partecipare al corteo storico; ma stante il fatto che il barbero sembrava essersi tranquillizzato, ha convenuto con i Deputati di soprassedere a tale richiesta e di seguire la comparsa anche per valutare eventuali sviluppi. Poco dopo la Fonte Gaia, visto il crescente nervosismo del barbero, la Contrada è stata invitata (a suo dire) da un rotellino a farlo rientrare anzitempo nell’entrone”.

Dato atto che il ritiro, non autorizzato, del barbero dal Corteo Storico contrasta con il divieto contenuto nell'articolo 76 del Regolamento del Palio che recita: "E' vietato alle Contrade di far rappresentare nella Comparsa il Fantino da altro figurante montato sul Soprallasso, nello sfilamento del Corteo, o di esimersi, sotto qualsiasi pretesto, di farvi intervenire il cavallo da corsa (Barbero)", riservando a casi di particolare irrequietezza del cavallo, pericolosi per la propria e l'altrui incolumità, la possibilità che l'"Autorità Comunale" sentiti i Deputati della Festa possa concedere l'autorizzazione all'esenzione dalla partecipazione al Corteo Storico; rilevato quindi che nessuna autorizzazione è stata, nel caso, rilasciata alla Contrada della Lupa, visti l'art. 76, commi 1 e 2, e gli artt. 97, 98 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio, propone

  • di sanzionare la Contrada della Lupa così come previsto dall'articolo 97, con la punizione di una "Deplorazione" per aver fatto rientrare nell’entrone durante il Corteo Storico il barbero, senza autorizzazione alcuna, non appena passata la Fonte Gaia, contravvenendo in tal modo a quanto contenuto nell'articolo 76 del Regolamento del Palio;

  • di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Lupa, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

 

Palio del 2 luglio 2009 – Procedimento a carico della Contrada Priora della Civetta

 

L’assessore delegato, premesso che la Relazione dei Deputati della Festa così recita “La Contrada Priora della Civetta ha fatto pervenire alla Amministrazione Comunale e ai Deputati della Festa una lettera per comunicare che a seguito dell’infortunio occorso al cavallo ed in segno di dolore per la mancata partecipazione alla carriera, avrebbe fatto sfilare la propria comparsa senza effettuare le consuete sbandierate ma limitandosi ad effettuare solo i movimenti “dell’otto” (all. n. 11). Cosa che è stata puntualmente applicata.”; visto l’art. 50 del Regolamento del Palio che stabilisce che, nel caso una Contrada “[…] si venga a trovare nell'impossibilità di correre […]”, “In tali eventualità, mentre resta fermo per la Contrada l'obbligo di presentarsi insieme alle altre, con la propria Comparsa, nel Corteo Storico […]; visto l’art. 81 del Regolamento del Palio “[…] gli Alfieri di ciascuna Comparsa delle Contrade partecipanti al Palio, dopo aver compiuto l'alzata di saluto all'ingresso nel "Campo", al rullo del tamburo debbono eseguire soltanto quattro sbandierate […]”, visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio, propone

  • di infliggere alla Contrada Priora della Civetta, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere la propria comparsa sfilato per il Corteo Storico senza avere effettuato le consuete sbandierate ma limitandosi ad effettuare solo i movimenti “dell’otto”;

  • di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada Priora della Civetta, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

 

Palio del 2 luglio 2009 – Procedimento a carico della Contrada della Chiocciola

 

L’assessore delegato premesso che la Relazione dei Deputati della Festa, riferendosi ai momenti successivi alla fine della terza prova, così recita: "Immediatamente finita la prova le Contrade defluivano dalla piazza; i contradaioli della Contrada della Chiocciola, mentre il loro cavallo si allontanava verso il Chiasso Largo, si avviavano verso la mossa schierandosi e fronteggiando i contradaioli della Tartuca che stavano sopraggiungendo per la consueta uscita dalla Piazza. I due gruppi si fronteggiavano con energia e dopo alcuni minuti, attenuandosi il confronto, potevano intervenire dapprima le Guardie Comunali e, poi, alcuni agenti di Polizia per separare i contendenti”; considerato che da quanto sopra emerge in modo inequivocabile che sono i contradaioli della Chiocciola a dare inizio al fronteggiamento con i contradaioli della Tartuca; preso atto che “I Deputati, al momento del loro intervento, hanno potuto appurare la presenza fattiva dei dirigenti delle due Contrade”; dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]; dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”; considerato altresì che gli Ispettori di Pista nella loro relazione evidenziano che il fronteggiamento tra le due contrade è cessato “[…] al momento dell’intervento della Polizia Municipale. Visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio, propone di

  • di infliggere alla Contrada della Chiocciola, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art. 97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un energico fronteggiamento, nella Piazza del Campo, dopo la terza prova, con i contradaioli della Contrada della Tartuca;

  • di infliggere alla Contrada della Chiocciola, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Deplorazione”, per avere i propri contradaioli dato inizio in modo inequivocabile al fronteggiamento nella Piazza del Campo, dopo la terza prova, con i contradaioli della Tartuca;

  • di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Chiocciola, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive.

 

Palio del 2 luglio 2009 – Procedimento a carico della Nobile Contrada dell’Aquila

 

L’assessore delegato, premesso che, riferendosi ai momenti successivi alla fine della terza prova:

  • la Relazione dei Deputati della Festa così recita: "La Piazza (Postierla) era gremita di Contradaioli della Nobile Contrada dell’Aquila che, all’arrivo dei Contradaioli della Pantera, si sono schierati e li hanno fronteggiati energicamente. In assenza delle forze dell’ordine, il fronteggiamento si è protratto per alcuni minuti […];

  • la Relazione degli Ispettori di Pista riporta che nonostante la loro presenza e quella di alcuni Deputati della Festa “[…] si sono fronteggiate la Nobile Contrada dell’Aquila e la Contrada della Pantera, comunque, grazie all’intervento dei Dirigenti delle rispettive Contrade, la situazione si è normalizzata in tempi ragionevoli […]”;

Considerato che, da quanto sopra, emerge in modo inequivocabile che sono i contradaioli della Nobile Contrada dell’Aquila a dare inizio al fronteggiamento con i contradaioli della Pantera; considerato inoltre che la Nobile Contrada dell’Aquila non è tra le dieci partecipanti al Palio e quindi maggiormente tenuta a un atteggiamento rispettoso; preso atto che “grazie anzitutto alla fattiva opera delle due Dirigenze, e successivamente ai Deputati della festa e agli Ispettori di Pista […] si è potuta normalizzare la situazione”; dato atto che l’Ente Contrada, ai sensi dell’art.101, 2° comma, “E’ altresì responsabile del contegno […] dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, […]; dato atto inoltre che, ai sensi dell’art.101, 3° comma, “L'Assessore Delegato potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada secondo quanto stabilito dal presente Regolamento”; visti gli artt. 97, 98, 101 e 103, 3° comma, del Regolamento del Palio, propone di

  • di infliggere alla Nobile Contrada dell’Aquila, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Censura”, per avere i propri contradaioli preso parte ad un energico fronteggiamento, nella Piazza Postierla, dopo la terza prova, con i contradaioli della Contrada della Pantera;

  • di infliggere alla Nobile Contrada dell’Aquila, per i fatti relativi al Palio del 2 luglio 2009, ai sensi dell’art.97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una “Deplorazione”, per avere i propri contradaioli dato inizio in modo inequivocabile al fronteggiamento nella Piazza Postierla, dopo la terza prova, con i contradaioli della Pantera;

  • di notificare, come previsto dall'art. 98, 2° comma, la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada dell’Aquila, assegnando, così come previsto dal 3° comma dell'art. 98, 10 (dieci) giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale le proprie memorie difensive

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