Procedimento a carico della Nobile Contrada del Bruco
La giunta comunale, premesso che con atto n. 149, prot. n. 58.098, del 7 novembre 2008 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Nobile Contrada del Bruco, rilevate in occasione del Palio 16 agosto 2008, dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Nobile Contrada del Bruco in data 7 novembre 2008; preso atto che la Nobile Contrada del Bruco non ha ritenuto presentare memorie difensive in relazione al suddetto atto; ritenuto, pertanto, di far proprie le considerazioni esposte e di confermare la sanzione proposta dall'Assessore Delegato; visto l'art. 97 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all'atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000; delibera:
1. di infliggere alla Nobile Contrada del Bruco, per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2008, ai sensi dell'art. 97 del Regolamento per il Palio, la punizione di una "censura" per avere dato luogo, un folto gruppo di propri contradaioli, ad una pericolosa invasione della pista, tale da costituire una vera e propria potenziale alterazione del regolare svolgimento della Carriera, contravvenendo all' art. 101 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all'ordinanza n. 149 del 7 novembre 2008 dell'Assessore Delegato;
2. di notificare la presente deliberazione alla Nobile Contrada del Bruco, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento per il Palio;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
Procedimento a carico della Nobile Contrada dell'Aquila
La giunta comunale, premesso che con atto n. 148, prot. n. 58.097, del 7 novembre 2008 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare alla Nobile Contrada dell'Aquila, rilevate in occasione del Palio 16 agosto 2008; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate alla Nobile Contrada dell'Aquila in data 7 novembre 2008; preso atto che la Contrada ha ritenuto di presentare delle proprie memorie difensive in relazione al suddetto atto in data 17 novembre 2008; considerato che nelle memorie difensive la Contrada stessa evidenzia che:
– i tre contradaioli "scesi in pista per soccorrere il fantino caduto a San Martino al primo giro durante la quarta prova […] hanno percorso la pista rimanendo sempre lungo i palchi e sempre hanno atteso, per muoversi, il passaggio di tutti i cavalli;
– "la loro discesa […] non ha influito minimamente sull'andamento della prova e di conseguenza, non ha provocato turbamento al regolare svolgimento della manifestazione, non avendo creato intralcio a cavalli e fantini";
– "che l'esposizione mediatica di cui è stato oggetto l'episodio […] non può trasformarsi in un aggravante rispetto ai precedenti".
Visto l'art. 69 del Regolamento per il Palio dove:
– il comma 1 prevede che "ai fantini caduti da cavallo non può essere prestato aiuto per risalirvi";
– il comma 2 stabilisce che "a sottrarli da eventuali pericoli ed a raccoglierli per i soccorsi del caso, provvedono le squadre delle Associazioni di assistenza, all'uopo disposte lungo il percorso";
Ritenuto che la sanzione della "deplorazione" trova fondamento non solo nel numero dei contradaioli che sono scesi in pista ma, altresì, nel fatto che non hanno aspettato che i soccorsi facessero quanto nelle loro competenze, correndo in direzione contraria fin dal primo giro, dal Casato verso San Martino, con il rischio di mettere a repentaglio la propria e altrui incolumità.
Considerato che la gravità della sanzione viene determinata dall'entità dell'infrazione e non dal manifestarsi di un evento disastroso, respingendo così la tesi per cui i contradaioli, nel compiere il loro gesto contrario al Regolamento, non hanno alterato l'andamento della prova creando intralcio a cavalli e fantini.
Considerato altresì che l'elemento del percorrere la pista lungo i palchi e l'attendere, per muoversi, il passaggio di tutti i cavalli, non può costituire un'attenuante per il fatto che, come evidenziato anche dai Deputati della Festa, ha creato una "situazione di grave pericolo per il normale svolgimento della Festa".
Ritenuto inoltre che, probabilmente, l'attenzione mediatica di cui è stato oggetto l'episodio, come evidenziato dalla Nobile Contrada dell'Aquila, è dovuta proprio dall'eccezionalità e dalla gravità del fatto, talmente eclatante da richiamare tale interesse generale, proprio per il pericolo ed il rischio che poteva sorgere da tale azione.
Ritenuto quindi di fare proprie le considerazioni esposte e di confermare la sanzione proposta dall'Assessore Delegato, visto l'art. 97 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all'atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del d .lgs. n. 267 del 18.8.2000, la giunta delibera:
1. di infliggere alla Nobile Contrada dell'Aquila, per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2008, ai sensi dell'art. 97 del Regolamento per il Palio la punizione di una "deplorazione", per essere scesi dei propri contradaioli in pista, per soccorrere il loro fantino caduto alla prima curva di San Martino, contravvenendo in tal modo a quanto contenuto nell'art. 69 e 101 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all'ordinanza n. 148 del 7 novembre 2008 dell'Assessore Delegato;
2. di infliggere alla Nobile Contrada dell'Aquila, per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2008, ai sensi dell'art. 97 del Regolamento per il Palio la punizione di una "censura", per essere scesi dei propri contradaioli in pista a fermare il cavallo scosso prima del completamento del terzo giro, sulla base di quanto previsto dall'art. 101 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all'ordinanza n. 148 del 7 novembre 2008 dell'Assessore Delegato;
3. di notificare la presente deliberazione alla Nobile Contrada dell'Aquila, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento per il Palio;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico del fantino della Contrada della Selva, Ygor Argomenni detto Smarrancio
La giunta comunale, premesso che con atto n. 151, prot. n. 58.106, del 7 novembre 2008 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Contrada della Selva, Ygor Argomenni detto Smarrancio, rilevate in occasione del Palio 16 agosto 2008, dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Contrada della Selva, Ygor Argomenni detto Smarrancio in data 14 novembre 2008; preso atto che il fantino della Contrada della Selva, Ygor Argomenni detto Smarrancio non ha ritenuto presentare memorie difensive in relazione al suddetto atto; ritenuto, pertanto, di far proprie le considerazioni esposte e di confermare la sanzione proposta dall'Assessore Delegato; visto l'art. 99 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all'atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000, delibera:
1. di infliggere al fantino della Contrada della Selva, Ygor Argomenni detto Smarrancio, per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2008, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento del Palio, la punizione di una "ammonizione" per essere uscito, al momento dell'abbassamento del canape, da una posizione diversa da quella prevista dall'ordine di chiamata ovvero per essere partito dal quinto posto anzichè dal sesto assegnatogli, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 64 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all'ordinanza n. 151 del 7 novembre 2008 dell'Assessore Delegato;
2. di notificare la presente deliberazione al fantino della Contrada della Selva, Ygor Argomenni detto Smarrancio, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per il Palio;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Procedimento a carico del fantino della Nobile Contrada dell'Oca, Giovanni Atzeni detto Tittia
La giunta comunale, premesso che con atto n. 150, prot. n. 58.101, del 7 novembre 2008 l'Assessore Delegato ebbe a formulare le proposte di addebito da contestare al fantino della Nobile Contrada dell'Oca, Giovanni Atzeni detto Tittia, rilevate in occasione del Palio 16 agosto 2008; dato atto che tali proposte di sanzioni sono state notificate al fantino della Nobile Contrada dell'Oca, Giovanni Atzeni detto Tittia in data 7 novembre 2008; preso atto che il fantino della Nobile Contrada dell'Oca, Giovanni Atzeni detto Tittia non ha ritenuto presentare memorie difensive in relazione al suddetto atto; ritenuto, pertanto, di far proprie le considerazioni esposte e di confermare la sanzione proposta dall'Assessore Delegato; visto l'art. 99 del Regolamento per il Palio; visto il parere del Dirigente della Direzione Comunicazione, Sistema informativo e Reti tecnologiche in relazione alla procedura amministrativa preliminare all'atto di Giunta; ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del d. lgs. n. 267 del 18.8.2000; delibera:
1. di infliggere al fantino della Nobile Contrada dell'Oca, Giovanni Atzeni detto Tittia per i fatti relativi al Palio del 16 agosto 2008, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento del Palio, la punizione di una "ammonizione" per avere tentato durante il primo giro, prima di affrontare la curva di San Martino, di afferrare con il braccio sinistro il fantino della Contrada del Drago, tenendo un comportamento contrario a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 67 del Regolamento per il Palio, facendo proprie le motivazioni di cui all'ordinanza n. 150 del 7 novembre 2008 dell'Assessore Delegato;
2. di notificare la presente deliberazione al fantino della Nobile Contrada dell'Oca, Giovanni Atzeni detto Tittia, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per il Palio;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.