La legge è stata approvata a maggioranza. Accolti alcuni emendamenti di gruppi delle opposizioni
FIRENZE. Approvata a maggioranza la nuova legge che, come illustrato dalla presidente della commissione Territorio e ambiente, introduce nella normativa regionale una disciplina speciale e a termine, necessaria per favorire la piena realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del fondo complementare (Pnc). La legge è passata con 24 voti a favore (i gruppi della maggioranza e due gruppi dell’opposizione), 2 i consiglieri di opposizione contrari e 9 i consiglieri di opposizione che non hanno espresso voto. Approvati anche alcuni emendamenti della maggioranza e di un gruppo delle opposizioni. Respinti, invece, gli altri emendamenti delle opposizioni.
La disciplina, come ricordato dalla presidente della commissione Territorio e ambiente, semplifica la procedura per l’approvazione dei progetti delle opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del fondo complementare, prevedendo il via libera della conferenza dei servizi e la successiva presa d’atto da parte del Consiglio comunale, quale procedura di variante agli strumenti urbanistici, quando questa risulti necessaria alla realizzazione delle opere, ed escludendo la localizzazione delle singole opere dalla valutazione ambientale strategica.
In questo contesto di sburocratizzazione delle procedure, in sede di esame da parte della commissione competente, è stata approvata una richiesta della Giunta regionale, relativa alla realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto della proposta di legge, ma ugualmente finanziati dal Pnrr o dal fondo complementare. La presidente della commissione ha infine sottolineato come questo provvedimento legislativo si limiti ad agevolare soltanto le iniziative sostenute dal Pnrr e dal fondo complementare, che rispondono ad una programmazione nazionale passata al vaglio dall’Unione europea e sulla cui necessità di realizzazione non vi possono essere dubbi.
Il testo nasce con il proposito di cogliere appieno l’occasione offerta dall’arrivo delle risorse comunitarie per risanare i danni economici e sociali causati dalla crisi pandemica. Risorse ingenti e tempi stretti per la presentazione e l’attuazione dei progetti: di qui, la necessità di procedere a uno snellimento delle procedure amministrative legate al governo del territorio. Con la nuova legge, in particolare, si introduce, per il tempo strettamente necessario all’attuazione delle misure previste dal Pnrr e dal Pnc, una semplificazione dei procedimenti relativi all’approvazione delle varianti agli strumenti comunali della pianificazione territoriale o urbanistica, nel caso in cui i progetti che incidono sull’assetto del territorio siano connessi all’attuazione delle misure previste dal citato Pnrr o dal Pnc.
L’amministrazione proponente potrà convocare una conferenza dei servizi sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, chiedendo l’attivazione della procedura di variante automatica. I soggetti interessati potranno presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso, oppure trenta giorni qualora siano presenti vincoli preordinati all’esproprio, e i soggetti competenti potranno esprimere il parere sulle medesime osservazioni entro i successivi quindici giorni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza dei servizi costituirà variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e, ove necessario, vincolo preordinato all’esproprio. Tali varianti assumeranno efficacia in seguito alla deliberazione del Consiglio comunale con cui si prende atto della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.
Nel caso in cui le stesse varianti comportino nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, dovrà essere richiesto il pronunciamento positivo della conferenza di co-pianificazione previsto dalla legge regionale 65/2014 (la cosiddetta legge Marson). Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il parere si intenderà reso in senso favorevole.
Ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) non risulta necessaria per la localizzazione delle singole opere. Nel caso in cui la realizzazione di opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilità e finanziate totalmente o parzialmente dal Pnrr o dal Pnc comporti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tali varianti saranno consentite in deroga agli articoli dal 222 al 234 della legge Marson e ricondotte a quanto previsto dal Titolo II della stessa legge regionale 65/2014.
Nel corso del lungo dibattito i gruppi di minoranza hanno parlato di una legge che di fatto crea discriminazione nei confronti dei Comuni e dei privati; che comprime la partecipazione e usa la semplificazione quale alibi, da parte della Regione, per abdicare alla funzione di programmazione e controllo; di un atto che espropria e mortifica la democrazia; di una legge che non porta alcun vantaggio alla collettività e che addirittura danneggia l’ambiente, attraverso progetti che passano sulla testa dei comuni. Fuori dal coro anche chi, pur parlando di legge difficile e complicata, ha sottolineato la possibilità, concessa alle comunità locali, di usufruire dei 4 miliardi di euro, per la realizzazione di opere pubbliche finanziate con il Pnrr. Dai banchi della maggioranza si è invece spiegato che con questa legge si cerca una soluzione ad un problema che esiste, legato ai tempi e alle procedure del Pnrr: la ricetta non sarà perfetta, ma è compito della politica trovare soluzioni.