Possibilità di ottenere l’annullamento dei verbali se i dispositivi non sono revisionati
TORINO. “Gli autovelox devono essere periodicamente tarati, altrimenti le multe levate agli utenti della strada sono nulle. Così ha disposto la Corte Costituzionale, dichiarando illegittimo l’art. 45, comma 6 del nuovo Codice della strada, ‘nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura’ “, dichiara l’avvocato Patrizia Polliotto dell’Unione Nazionale Consumatori, dal 1955 a oggi la prima e più autorevole associazione consumeristica italiana.
“Appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a oscillazioni dei valori misurati dovute a invecchiamento delle proprie componenti e a eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Pertanto, il Giudice ha rilevato come i fenomeni di obsolescenza e deterioramento degli apparecchi di rilevazione delle velocità possono, se non periodicamente verificati, pregiudicare la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello cardine della sicurezza stradale. L’obbligo di verifica periodica riguarda anche i cosiddetti autovelox muniti di meccanismo di autodiagnosi. Si apre così la possibilità concreta di ottenere a mezzo ricorso annullamenti di contravvenzioni elevati da dispositivi siti in Comuni ove non sono state effettuate dagli stessi idonee procedure di revisione ricorrente di tali apparecchi”.