FIRENZE. L’assemblea RSU dei Dipendenti Regione Toscana, preso atto della Decisione 36/2019 e del mandato ricevuto dalle assemblee dei lavoratori in merito ai provvedimenti disciplinari emessi in seguito all’inchiesta di Massa; preso atto che la stessa Decisione 36 riconosce che l’applicazione della sanzione non ha tenuto conto delle diverse fattispecie di gravità dei comportamenti in esame; preso atto inoltre che nel corso del procedimento disciplinare molti interessati non hanno potuto agire compiutamente il proprio diritto alla difesa per la ristrettezza del tempo concesso e la difficoltà di produrre documentazione reperibile solo sul posto di lavoro o con accesso al sistema informativo del personale secondo procedure non tempestivamente comunicate; ribadito che in relazione al verificarsi di comportamenti di natura sicuramente non fraudolenta abbia contribuito una inadeguatezza delle procedure organizzative e dell’articolazione delle strutture e dei presidi territorial i;
chiede che :
la procedura di conciliazione possa avvenire in sede extra-giudiziale, prima del ricorso di fronte al Giudice del Lavoro, come già richiesto con nota del 15 febbraio scorso, per ovvi motivi di risparmio in termini di tempo e di costi legali da sostenere, sulla base di criteri equi che distinguano le diverse fattispecie di irregolarità, che non possono automaticamente portare al licenziamento;
la Commissione Disciplinare di rivalutazione istituita dalla decisione 36 individui quindi con chiarezza e trasparenza i profili di responsabilità, proporzionalità e gradualità che conducano, ove ne ricorrano i presupposti in termini oggettivi e soggettivi, alla procedura di conciliazione per l’applicazione di sanzioni conservative per i casi in esame;
gli interessati possano trasmettere alla Commissione Disciplinare di cui sopra ulteriori elementi per la corretta valutazione degi addebiti a loro contestati al fine di una migliore enucleazione dei suddetti profili anche tenendo conto delle fattispecie che si sono verificate in concreto, affinchè la Commissione non operi su basi puramente teoriche e scollegate dalla realtà quotidiana degli uffici;
nell’enucleazione dei suddetti profili sia escluso qualsiasi addebito di fraudolenza atto a determinare la sanzione del licenziamento senza preavviso per:
* servizi esterni e missioni non rendicontate;
* servizi esterni e missioni svolte senza autorizzazione;
* meri errori nella rendicontazione oraria dei servizi esterni e delle missioni;
* effettuazione di pause di recupero psicofisico, anche alla luce dell’assenza di una loro regolamentazione nel periodo dei fatti e della solo successiva introduzione della c.d. ‘pausa breve’;
sia tenuta in conto, sotto il profilo soggettivo, la storia professionale dei lavoratori, la valutazione individuale, il lavoro ed i risultati conseguiti negli anni, come pure l’assenza di pregresse contestazioni disciplinari;
sia esclusa qualsiasi discriminante automatica basata sulla somma dei minuti di assenza ma sia invece valutata effettivamente la gravità dei comportamenti contestati e presa in considerazione la sostanza dell?attività concretamente svolta durante i periodi di assenza non formalmente attestata ;
sia considerato il contesto lavorativo e organizzativo e le difficoltà e impossibilità dovute ad una procedura di rilevazione presenze non idonea a garantire procedure intellegibili, di facile attuazione e funzionali allo svolgimento del lavoro;
che i criteri così individuati dalla Commissione siano resi pubblici e costituiscano valido riferimento sia per i lavoratori sia per coloro che saranno chiamati a dare corso a futuri procedimenti disciplinari;
Tutto ciò premesso, l’assemblea RSU,
in segno di solidarietà con quei colleghi a cui è stata comminata la sanzione del licenziamento del tutto non proporzionale agli addebiti contestati, a tutela del lavoro di tutti e fino all’accoglimento di queste richieste quale condizione necessaria a ristabilire il rapporto fiduciario tra i lavoratori regionali e il proprio Ente, proclama lo stato di agitazione, invitando tutti i lavoratori ai seguenti comportamenti:
Rigido rispetto dell?orario di lavoro con astensione dall?effettuazione di qualsiasi prolungamento dell’orario di servizio che comporti lavoro straordinario;
Rigido rispetto delle procedure autorizzative per l’effettuazione dei servizi esterni e per le missioni, da farsi precedere dalla richiesta del dirigente alla loro effettuazione;
Nessuna deroga ad agire in assenza degli appositi strumenti autorizzativi correttamente e validamente compilati;
Rifiuto di predisporre alla firma del dirigente “ordini di missione” che non contemplino i rimborsi spese contrattualmente riconosciuti;
Indisponibilità a svolgere il lavoro dei colleghi licenziati a meno di ordine di servizio motivato e comunque temporaneo.
E chiede contestualmente al Sig. Prefetto di Firenze l’attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, riservandosi ulteriori iniziative di protesta quali presìdi e astensione dal lavoro in base agli esiti di tale procedura.