Lo prevede la bozza di decreto attuativo del federalismo fiscale sui premi e le sanzioni agli enti locali
ROMA (ansa) Rischia la rimozione il presidente che manda la propria regione in ‘rosso’. E subira’ anche il taglio del 30% del rimborso delle spese elettorali della lista che lo ha sostenuto. Lo prevede la bozza del decreto attuativo del federalismo fiscale sui premi e le sanzioni agli enti locali che ha avuto oggi il via libera preliminare, salvo intese, del Consiglio dei ministri che l’Ansa e’ in grado di anticipare. L’articolo 2 del provvedimento il cui titolo è ‘fallimento politico del presidente della giunta regionale’ prevede che nel caso di “grave dissesto finanziario” il governo “deve automaticamente proporre al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 126, comma primo, della Costituzione, la rimozione del Presidente della Giunta regionale per fallimento nel proprio mandato di amministrazione dell’ente Regione”. Il grave dissesto finanziario è dato da una serie di condizioni che si devono verificare congiuntamente è che sono: che il presidente della giunta regionale nominato commissario ad acta per i piani di rientro della sanità “non abbia adempiuto in tutto o in parte all’obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso”; “si riscontri, in sede di verifica annuale, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento” e “sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali, un ulteriore incremento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Irpef al livello massimo previsto dal decreto sul fisco regionale”. Altra sanzione prevista per il governatore ‘in rosso’ è il fatto che “il rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per la campagna per il rinnovo del consiglio regionale spettante al partito politico, alla lista o alla coalizione di cui è espressione il Presidente rimosso è decurtato del 30%”.
Il provvedimento all’articolo 6 (fallimento politico del presidente di provincia e del sindaco) prevede infatti l’ineleggibilità per i sindaci e i presidenti di Provincia che la Corte dei Conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti con dolo o colpa grave nei cinque anni dopo i quali c’é stata la deliberazione del dissesto dell’ente locale. Essi, si legge nel testo “non sono eleggibili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento, e del Parlamento europeo. Gli stessi sono altresì interdetti per un periodo di tempo di dieci anni da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici”.