Consob ha revocato l'obbligo di informazione mensile
CASOLE D’ELSA. Pramac spa in liquidazione – Con riferimento al comunicato stampa del 12 luglio 2013 con il quale la Società ha comunicato che Borsa Italiana spa ha disposto la revoca, a decorrere dal giorno 22 luglio 2013, dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie emesse dalla stessa; con riferimento altresì al comunicato stampa del 8 agosto 2013 con il quale la Società ha reso noto che, a seguito della revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Pramac, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (“Regolamento Emittenti”), ha trasmesso alla Consob la prescritta comunicazione che costituisce il presupposto per l’iscrizione nell’elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, la Commissione, con riferimento agli obblighi derivanti dalla qualifica di emittente diffuso, ha rappresentato che a seguito della revoca dalle negoziazioni nei mercati regolamentati sono venuti meno i presupposti per il mantenimento degli obblighi di informazione mensile richiesti dalla Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5, del Tuf.
La Società è in ogni caso tenuta a diffondere senza indugio, ai sensi dell’art. 114, comma 1, del Tuf, informazioni in merito agli sviluppi della procedura di liquidazione ed ogni significativo cambiamento relativo alle informazioni diffuse in riferimento alla nota del 27 ottobre 2011.