Secondo l'Authority, Trenitalia «ha messo in atto una pluralità di condotte distinte, configurabili come pratiche commerciali contrarie alla diligenza del professionista consistenti in limitazione delle modalità di riconoscimento e corresponsione del bonus in caso di ritardo dei treni (sanzione di 200mila euro); limitazione dei posti per le tariffe Amica e Familia (sanzione di 280mila euro); denominazione scorretta delle tipologie di treni (sanzione di 280mila euro); omissioni informative sul programma di fidelizzazione Cartaviaggio (sanzione di 80mila euro); offerta di alcuni servizi solamente attraverso il call center (sanzione 5mila euro, pari al minimo edittale)».
Nell'ambito del provvedimento l'Autorità ha ritenuto rilevante, ai fini anche di una significativa riduzione delle sanzioni, le condotte spontaneamente assunte da Trenitalia a vantaggio dei consumatori. Infatti, Trenitalia si è impegnata a modificare le modalità di corresponsione del bonus attraverso procedure semplificate con l'utilizzo dello stesso biglietto, a offrire i servizi del call center contestati a costo della tariffa ordinaria e a fornire maggiori informazioni sulla scadenza del programma di fidelizzazione Cartaviaggio. L'Autorità ha inoltre giudicato non scorretta le modalità con cui la società ha informato la clientela sulle sanzioni e penalità per le diverse irregolarità a bordo del treno: a fronte dell'incremento dell'ammontare delle sanzioni, avvenuto nel settembre 2007, da 25 a 200 euro, l'attività di informazione svolta dal professionista è risultata infatti sufficiente e adeguata per portare a conoscenza dei consumatori il nuovo regime.