Secondo Adusbef e Federconsumatori il ddl è un altro regalo per gli istituti di credito
ROMA. Le modifiche al concordato preventivo e sulla legge fallimentare (n.267/42), sul cui decreto il Governo ha posto il voto di fiducia, contiene gli ennesimi regali alle banche, con la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite sui crediti consentendone la deducibilità in un unico esercizio (finora erano 5 anni) e introducendo una specifica disciplina transitoria su imposte sui redditi e Irap.
L’ennesima legge ‘salvabanche’ approvata con il voto di fiducia dalla Camera dei Deputati, per portare in deduzione tutte le sofferenze e le scoperture, senza dover dimostrare nulla, mentre ai cittadini comuni è richiesta la dimostrazione della inesigibilità.
Con l’ introduzione dell’ articolo 2929-bis, relativo all’ espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni , il creditore, per il solo fatto che ritenga di essere pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust, da un vincolo, può iniziare l’ esecuzione forzata senza alcun permesso del Giudice presumendo che gli atti in questione si considerano stipulati in frode al creditore.
Una norma che limita gravemente la difesa del debitore e del terzo che ha ricevuto il bene, perché essi non sono più chiamati a difendere le proprie ragioni in una causa ordinaria, ma possono esclusivamente proporre opposizione all’ esecuzione, con la concreta possibilità che l’ esproprio di un immobile possa avvenire prima di una sentenza dichiarativa di inefficacia dell’ atto e le discrasie che essa presenta possano portare ad autoalimentare il contenzioso .
Se una banca afferma di avere ad esempio un credito di 100.000 euro da un Tizio che, sei mesi prima, ha donato alla figlia la casa, ora la banca potrà procedere con esecuzione forzata verso la casa della figlia, senza bisogno di aspettare un giudizio di un Tribunale, con l’aggravante della retroattività di 12 mesi.
Elio Lannutti (Adusbef) – Rosario Trefiletti (Federconsumatori)