ROMA. La libertà di stampa sancita dalla Costituzione vale anche per i giornali diffusi sul web e, dunque, non possono essere sequestrati nel caso di notizie diffamatorie. Lo ha sancito la Cassazione, con una sentenza delle Sezioni unite civili: “La tutela costituzionale assicurata del terzo comma dell’art. 21 della Costituzione alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico – è il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte – quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione e un editore registrato presso il Registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioé di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Pertanto – sottolinea la Corte – nel caso in cui sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, in via esclusivo o meno, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di protezione dei dati personali”.