Sul sito di Adusbef il fac simile per esercitare i propri diritti
ROMA. L’attuale versione del Testo unico bancario, come modificato dalla legge di stabilità approvata a fine 2013, in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dal primo gennaio 2014, vieta l’anatocismo bancario sotto qualsiasi forma affermando che: “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”.
Ma le banche, protette da Bankitalia, che ha perso da tempo la sua funzione di terzietà, indipendenza ed autorevolezza trasformandosi in una vera e propria lobby bancaria, come provato dall’audizione dello scorso luglio al Senato sul decreto legge di stabilità che prevedeva la reintroduzione dell’ anatocismo bancario, riprendendo i desiderata dell’Abi, Giorgio Gobbi del Servizio stabilità finanziaria della Banca d’Italia affermava: ”Qualsiasi paese che non abbia una legislazione islamica accetta l’applicazione degli interessi composti, nessuna economia di mercato può funzionare senza questo meccanismo”, aspettano la pronuncia di una fantomatica delibera del CICR.
Dopo il Tribunale di Milano, che su ricorso dei consumatori ha vietato a tre banche l’utilizzo di qualsiasi forma di anatocismo sui conti in essere e su quelli nuovi, ordinando agli istituti di pubblicizzare la condanna sui loro siti e sulla stampa nazionale oltre che a ogni correntista, non rilevando il fatto che la legge demandi al Cicr (Comitato Credito e Risparmio) l’adozione di una delibera con cui stabilire le modalità e i criteri di produzione degli interessi nei rapporti bancari, poiché anche in assenza di tale specifica, basta la legge di Stabilità per riscrivere i rapporti tra banche e correntisti; nei giorni scorsi la Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 9127/2015, ha ribadito il divieto assoluto e tombale di anatocismo tramite capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, esteso, a livello temporale, dalla consueta trimestralità, all’infinito per tutta la durata del rapporto contrattuale, negando dunque anche la possibilità di capitalizzazione annuale.
La Corte di Cassazione osserva infatti che dalla giurisprudenza che ha vietato la capitalizzazione trimestrale appaia “….assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di “normatività”, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori”.
Poiché è quindi rilevabile d’ufficio anche la nullità «annuale» della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi inserita nel contratto di conto corrente bancario, come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione VI-1 civile, sentenza 7 maggio 2015 n. 9127 (Presidente Renato Rordorf, Consigliere estensore Vittorio Ragonesi), Adusbef oltre ad aver pubblicato un fac-simile sul proprio sito www.adusbef.it per offrire la possibilità a milioni di utenti vessati e strangolati dalle banche di poter esercitare i propri diritti, ha inviato una inibitoria alle principali banche, con diffida a praticare tali metodi arbitrari in futuro con contestuale richiesta di ricalcolare gli interessi anatocistici su fidi, prestiti e scoperti di conto corrente, praticati dal sistema bancario dal 1 gennaio 2014 ad oggi.
Elio Lannutti – Antonio Tanza (Adusbef)