SIENA. Credo che la domanda che pongo alla Fondazione Monte dei Paschi sia pleonastica, ma a scanso di equivoci è bene verificare e avere una risposta non tanto al sottoscritto quanto ai cittadini senesi.
Come ben conosce il presidente della sopra citata Fondazione i beni di cui all’oggetto come il Palazzo del Capitano rientrano nell’art. 10 comma 1 del codice Urbani che recita: Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro*, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico. Tali beni, secondo l’art. 12 dello stesso Dlgs 42/2004 (codice Urbani), per poter essere venduti devono essere assoggettati alla verifica di interesse culturale, in tal caso la Soprintendenza procede al vincolo, ovviamente solo su quelli che ne hanno le caratteristiche. Risulterebbe che che tutti i fabbricati del centro storico, con questo tipo di procedura sono stati notificati. E’ interessante il fatto che anche prima della verifica dell’interesse culturale da parte del segretariato regionale del MIBACT, per qualsiasi modifica deve essere chiesto il parere alla soprintendenza come per gli altri beni vincolati. Nel caso in questione se oggi si dovesse fare una modifica il proprietario dovrebbe chiedere il parere monumentale alla Soprintendenza anche se non vincolato.
E’ molto probabile, se non certo, che su un edificio importante il Soprintendente consenta una trasformazione che mette in discussione i caratteri identificativi dei monumenti come il Palazzo del Capitano, appunto. Così come è utile ricordare che la vendita senza la procedura di verifica dell’interesse culturale sarebbe nulla.
Ai sensi dell’art. 164 dello stesso Dlgs 42/2004 che così afferma a proposito delle violazioni in atti giuridici:
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’articolo 61, comma 2
Pierluigi Piccini
*TESTO STATUTARIO DELIBERATO DALLA DEPUTAZIONE GENERALE IL 28 APRILE 2016 E APPROVATO DAL MINISTERO DELLE FINANZE E ECONOMIA (MEF) IL 10 GIUGNO 2016 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IL 10 GENNAIO 2017 (APPROVAZIONE MEF 3 FEBBRAIO 2017)
Il Monte dei Paschi di Siena, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con istrumento di fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno del secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472, come Istituto di diritto pubblico ha effettuato il conferimento previsto dalla Legge 30 luglio 1990 n. 218 e dal D. Lgs. 20 novembre 1990 n. 356 dell’azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena nella Società per azioni “Banca Monte dei Paschi di Siena SpA”, approvato con decreto del Ministro del Tesoro n. 721602 dell’8 agosto 1995 e, acquisita la natura di Fondazione, è oggi persona giuridica privata, senza fine di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale nel quadro della legislazione vigente.