Intervento del Comitato Cittadini Sovrani e Beni Comuni
SIENA. L’ultima nota del Comitato risale allo scorso mese di Marzo ed aveva per tema la conclusione del lavoro sullo Studio di fattibilità, redatto dalla Fondazione M.P.S. per il S.M.S.. Proprio la pratica amministrativa legata alla nomina del Prof. Daniele Pitteri a dirigente della Direzione Musei del Comune di Siena, pur tra le riserve e le ambiguità puntualmente denunciate dal Comitato, ha portato con sé un momento di sospensione, come di attesa. E questo non perché mancassero azioni e fatti di qualche rilievo in direzione del Santa Maria della Scala (valga per tutti lo Studio di fattibilità promosso dal Comune di Siena e dalla Fondazione M.P.S. nell’ambito del progetto integrato di valorizzazione del Santa Maria della Scala; o le dimissioni dell’assessore Prof. Massimo Vedovelli e conseguente nomina della Professoressa Francesca Vannozzi, cui è stata tolta la delega relativa al Santa Maria della Scala grazie all’assunzione diretta del Sindaco di Siena in considerazione delle sue alte competenze; o la dichiarazione dell’iscrizione nel bilancio di previsione 2016-2018 approvato il 31.3 u.s. di due interventi legati al “complesso museale” S.M.S. per un totale di Euro 2.100.000, finanziati con avanzo (?) di amministrazione vincolato e derivanti da risorse già a suo tempo destinate al S.M.S.), ma per una sorta di rispetto nei confronti del “nuovo” dirigente e dei suoi primi atti. Al di là delle conferenze stampa e delle dichiarazioni di intenti e dei ripetuti annunci del Sindaco circa “il pieno rilancio del Santa Maria della Scala”, istituzione ferma ad essere ancora un “complesso museale” e non un “Museo”, privo, tra l’altro, anche di un comitato scientifico.
Purtroppo l’atto dirigenziale n. 526 del 13.4.2016 mostra chiaramente che anche con il “nuovo” dirigente nulla è cambiato negli Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa del Comune di Siena in direzione del S.M.S.. Intanto, una volta indicato l’oggetto: Servizi da eseguirsi presso il Santa Maria della Scala, pulizia e accoglienza per il pubblico (sorveglianza, biglietteria, portineria, servizi didattici e bibliotecari, servizi di promozione e comunicazione organizzazione mostre, eventi e visite guidate, gestione ostello, caffetteria, informazione ed accoglienza turistica, vendita di servizi/prodotti turistici e bookshop), si delinea il capitolato di cui fa fede il modello allegato 1.: Procedura di istanza di partecipazione a procedura aperta e dichiarazione dei requisiti di partecipazione, CIG n. 665470544A, per il bando di gara in ordine ai “servizi” indicati in oggetto, avente la scadenza per la presentazione dei documenti di partecipazione il 15.6.2016. Il Comitato rileva almeno due questioni. La prima relativa al poco spazio temporale concesso a coloro che intendano partecipare: si tratta di un bando legato all’atto dirigenziale n. 526 del 13.4.2016 che prevede la pubblicazione non solo sull’albo pretorio il 20.4.2016 ma anche sui quotidiani nazionali, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Siamo tra il momento di apertura del bando (19.4.2016) e la scadenza dei termini di partecipazione, a spazi da Speedy Gonzales! La seconda questione riguarda il deliberato di “prorogare i servizi….dal 15.4.2016 al 14.7.2016 – e comunque fino alla individuazione del nuovo aggiudicatario, al R.T.I., composto dalla Società Opera Laboratori Fiorentini Spa (mandataria), dalla Società Coop. Itinera Progetti e Ricerche (mandante), dalla Società SD Store Siena S.rl (mandante) e dalla Società Incoming Liguria Srl (Mandante).
Come non bastasse, si parla di un affidamento di cinque anni in “semiconcessione” secondo il regime previsto per gli appalti, come presente sull’anagrafica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), la quale ha più volte ribadito – vedere per esempio la deliberazione n. 57 del 6.10.2010: “I servizi per il pubblico, consistenti in attività di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, per effetto del combinato disposto degli artt. 117, co. 4, e 155, co. 3, D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), qualora si decida per la gestione indiretta, vanno affidati in concessione. Diversamento, la gestione indiretta dei servizi strumentali integra un appalto (cfr. Conte di Cass., sez. UC, ordinanza n. 12252/2009). Tuttavia, nel caso si scelga di aggregarli ai servizi per il pubblico (cd. integrazione orizzontale), il regime giuridico applicabile è nuovamente quello della concessione (cfr. art. 117, co. 3, D. Lgs. 42/2004)”.
Il Comitato, in una serie di sedute, aveva già pensato di aver messo in rilievo incongruenze, contraddizioni e posizioni a dir poco al limite della legalità, quando ha visto la luce l’atto dirigenziale n. 877 del 9.6.2016 (si badi bene, ad appena sei giorni dalla scadenza del bando!!) per determinare il differimento dei termini di scadenza gara dal 15.6.2016 al 4.7.2016 con apertura delle buste al 5 luglio. Siamo alla farsa e al ridicolo, se non fosse un capitolo di procedura amministrativa da servire forse nel magno libro dell’illegalità diffusa. E’ come esplosa l’ambiguità del bando del 13.4.2016, in quanto sul capitolato veniva stabilito di “affidare la gestione dei servizi indicati a mezzo di procedura aperta alla quale potevano partecipare i soggetti individuati all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 (ora sostituto dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016) in possesso dei requisiti esplicitamente riportati all’art. 7 del citato bando (avere, nell’ultimo triennio “gestito in regime di concessione per conto di Enti Pubblici almeno un plesso museale con un numero di visitatori non inferiore a 100.000 annui”)”. Si è dato il caso che tra i requisiti era segnalato che il soggetto partecipante alla gara doveva nell’ultimo triennio aver gestito in regime di concessione, dato questo che portava ad escludere chi avesse gestito non in regime di concessione, ma in regime di appalto. E qui il salto di natura linguistica e semantica nel voler rendere equivalente chi equivalente non è, sostenendo che concessione e appalto siano diversi solo in ordine alle modalità di remunerazione dei costi. Come se questa non fosse una differenza sostanziale! Ma forse il discorso è un altro: forse ci sono soggetti che intenderebbero partecipare, ma si sono precedentemente mossi in regime di appalto: Il salto linguistico, concettuale, operativo (e chiama in causa la pagina giuridica e la lingua italiana, nonché l’art. 34 del D. Lgs. 163/2006) forse nasconde “le specifiche richieste formulate da soggetti interessati alla selezione” (genericamente indicati!!). Il discorso resta ambiguo e confuso, senza dimenticare che se due mesi sul piano della diffusione per il bando erano poca cosa, un mese sul piano della rettifica è ancora meno. Tranne per chi è interessato direttamente!. Ma forse ancora una volta trova risposta e significato in questo modo di procedere il vecchio adagio: “un sarto che deve tagliare un abito per un gobbo, deve fare la gobba anche all’abito”.
Comitato Cittadini Sovrani e Beni Comuni