"Sul salario accessorio interpretazioni non esatte della legge"
ROMA. Ci è stato segnalato dalla FLC CGIL di Siena che la sua Amministrazione sta procedendo alla rideterminazione dei Fondi per il salario accessorio relativi all’anno 2010, sommando tutte le risorse previste dai contratti nazionali succedutesi dal 2000 fino ad oggi e sottraendo dal totale così ottenuto tutte le risorse spese per le Progressioni Economiche Orizzontali (PEO). Il risultato ottenuto, se positivo, costituirebbe la disponibilità del fondo 2010; se negativo, determinerebbe l’indisponibilità di risorse per il 2010 e un passivo pari alla negatività nella sessione negoziale successiva.
Questa interpretazione non trova giustificazione nemmeno nella nuova formulazione dell’art. 40 del d.lgs 165/201 così come novellato dall’art. 54 del d.lgs 150/2009. Infatti, è il comma 3-quinques del predetto decreto che introduce il concetto dell’”obbligo del recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva”, in caso di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte degli organi di controllo competenti. Ma, il periodo immediatamente successivo a quello che introduce il concetto del recupero, precisa che: “Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150..” (cioè 15 Novembre 2009).
Da ciò consegue che il recupero delle somme spese in eccedenza a quelle disponibili nel fondo trova attuazione a partire dai contratti integrativi sottoscritti successivamente al 15 Novembre 2009. Né potrebbe essere diversamente, atteso che i contratti integrativi sottoscritti dal 2000 ad oggi hanno operato nel rispetto delle delibere dei Consigli di Amministrazione che conferiscono al Rettore il mandato a trattare, nei limiti delle risorse all’uopo deliberate, e hanno superato il controllo del Collegio dei revisori dei conti, interno a ciascun Ateneo. E ciò, in virtù della clausola contrattuale che pone questi limiti solo se le risorse eventualmente assegnate ai fondi per l’accessorio non sono previsti negli “strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Appare evidente, allora, che Il modus operandi del Ateneo di Siena che applica o che pretenderebbe di applicare la norma citata, ora per allora, cioè con effetto retroattivo sui contratti stipulati antecedentemente al 15 Novembre 2009 è palesemente in contrasto con quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 3-quinquies dell’art. 40 del d.lgs. 150/2009.
Né riteniamo, le amministrazioni possano invocare il principio dell’adeguamento dei contratti antecedenti al 15/11/2009 all’altra imposizione del d.lgs.150/2009 riguardante il loro adeguamento entro il 31.12.2010 per evitarne la loro caducazione, per almeno due ragioni. La prima, perché in contrasto con il termine perentorio che indica la valenza della disposizione a partire dal 15/11/2009; la seconda in quanto l’adeguamento dei contratti integrativi entro il 31/12/2010, va fatta esclusivamente rispetto a eventuale mancato rispetto della ripartizione tra materie riservate alla legge o non previste nel contratto nazionale, nonché all’introduzione del principio della “premialità”. E, non già quella disegnata nel d.lgs. 150, al momento congelata dalla legge di stabilità (L. 122/2010), a causa della neutralizzazione triennale dei contratti nazionali, deputati ad assegnare le risorse finalizzate alla premialità (risorse differenziate per amministrazioni con individuazione di quelle finalizzate al bonus dell’eccellenza che preludono l’istituzione delle 3 fasce di merito), ma quella già prevista dai contratti nazionali che comunque contengono ampiamente i concetti di valutazione quando parlano di incentivazioni legate alla produttività. Talché, accertato che i contratti ante 15/11/2009, sono stati sottoscritti nei limiti delle materie rimesse dal CCNL alla contrattazione integrativa e hanno utilizzato risorse previste dal contratto nazionale e dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale degli atenei (delibere C.A.), non v’è nulla da adeguare.
Alla luce di quanto fin qui considerato invitiamo codesta Amministrazione a non operare alcuna sottrazione dal fondo accessorio di importi per spese fisse (PEO) disposte da contratti integrativi ante.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale FLC CGIL Domenico Pantaleo