SIENA. In questi giorni di incendi casuali o dolosi che distruggono il nostro Paese, abbiamo appreso dalla stampa locale che fino al 30 di settembre in Toscana è proibito tenere i cani alla catena in quanto, in casi di incendi, questi animali, non più legati ad una catena, possono fuggire e salvarsi dalle fiamme. Bella notizia! Viene dato ampio risalto all’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale Eugenio Giani.
Se andiamo a leggere questa ordinanza ci accorgiamo che è solo fumo gettato negli occhi per tutte quelle persone che chiedono più rispetto verso gli animali. Un po’ come la legge 59/2009 ed il relativo regolamento attuativo DPGR 38/R 2011.
Intanto mi sorge spontanea una domanda che farei al presidente Giani: perche solo fino al 30 di settembre? Perché non fare come in altre regioni d’Italia ove questa consuetudine è vietata? Le altre Regioni sono forse più brave? Perche l’ordinanza stabilisce solo cani alla catena? E tutti gli altri, quelli chiusi in recinti di 4 o 5 metri quadrati ove sono chiusi anche più animali? Questi recinti il più delle volte sono realizzati al limitare dei boschi o fatti anche dentro. Costruiti in cemento e ferro chiusi con lucchetti. In caso di incendi questi nostri amici che possibilità di salvezza hanno? Non hanno diritto a salvarsi come quelli tenuti alla catena? Se poi andiamo a ben vedere notiamo che i cani tenuti legati alla catena sono nella maggior parte quelli vicini alle abitazioni. E quindi, in caso di pericolo, sono più facilmente raggiungibili dall’uomo per slegarli. Ma quelli chiusi dentro i boschi, in luoghi quindi molto più pericolosi in caso di incendi, i cui proprietari magari abitano a chilometri di distanza, quali possibilità di salvezza hanno? Il cane tenuto legato alla catena è quasi sempre un singolo cane, mentre quelli chiusi nei recinti spesse volte sono decine e anche di più. Vedi i recinti ove i cacciatori di cinghiali tengono chiusi i loro cani da caccia. Qui mi sia consentito aprire una parentesi. Il DPGR 38/R nell’allegato A, prescrive che ogni cane tenuto chiuso nei recinti o nei box debba avere come minimo almeno otto metri quadrati a disposizione per potersi muovere… Ma chi controlla il rispetto di questa prescrizione?
Torniamo alla tanto declamata ordinanza e leggiamola con la dovuta attenzione.
Disposizioni Finali, comma 2 “la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art.40 comma 1 lettera b) della Legge Regionale 59/2009.
Andiamo allora a vedere cosa prescrive l’art. 40 della L. 59/2009. “salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e salvo che il fatto costituisca reato, qualora l’autorità competente accerti la violazione degli obblighi di cui all’articolo 5, invita il responsabile a ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo termine di adeguamento; la mancata attuazione di tali prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00”. che poi con la Legge 689 del 2014 si concretizza in una sanzione amministrativa di euro 200.
Guardiamo quali sono gli obblighi di cui all’art. 5.
“Art. 5 Obblighi del responsabile
- Il responsabile di un animale ha l’obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare il responsabile:
- a) assicura all’animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata;
- b) garantisce le necessarie cure sanitarie;
- c) garantisce l’equilibrio fisico dell’animale mediante adeguate possibilità di movimento;
- d) garantisce l’equilibrio comportamentale e psicologico dell’animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;
- e) adotta misure idonee a prevenire l’allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno;
- f) assicura all’animale un ricovero idoneo e pulito;
- g) garantisce l’adeguato e costante controllo dell’animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità.
- Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 41 ( il DPGR 38/R del 2011 ) individua i criteri e le modalità per il ricovero dell’animale e la prevenzione dell’allontanamento.
In quest’articolo 5 non leggo nessun riferimento a cani tenuti legati a catena. Lo leggo invece nell’allegato A del medesimo Regolamento alla voce Specifiche tecniche relative alle modalità di custodia
“La detenzione dei cani alla catena è consentita in via eccezionale, alternativamente o per le ore diurne o per quelle notturne per un tempo massimo di 6 ore giornaliere a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non superiore ai due metri. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.”
Signor presidente Giani, ma secondo Lei, come già scritto in precedenza, chi mai potrebbe stare di giorno o di notte per più di 6 ore, senza allontanarsi mai dal posto, per controllare se il povero animale stia più di sei ore legato alla catena?
Il responsabile “assicura all’animale un ricovero idoneo e pulito”. Per garantirgli “adeguate possibilità di movimento” dovrebbe avere almeno una superficie minima di 8 metri quadrati. Ma Lei ha mai fatto un sopralluogo per verificare se le belle cose scritte nella Legge e nel Regolamento vengono attuate? Se lo gradisce ce lo posso accompagnare io. Ne sarei lieto.
Tornando a leggere l’ordinanza in oggetto a tutela dei cani legati con catene, “qualora l’Autorità competente accerti le violazioni degli obblighi di cui all’art. 5 invita il responsabile a ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni con relativo termine di Adeguamento”.
Termine di adeguamento? Giorni? Settimane? Come se gli incendi si potessero programmare. Ma di quali prescrizioni parla? Se veramente vuole che sino al 30 di settembre non vi siano nelle campagne cani legati a catena per salvarli dagli incendi, non faccia riferimenti a prescrizioni, queste si fanno quando non ci sono urgenze e pericoli.
Si scriva semplicemente che qualora il responsabile del cane non si adegui alla sua Ordinanza, questi è immediatamente sanzionabile con l’obbligo di adeguarsi alle vigenti leggi. Quindi, secondo la mia lettura, la sua ordinanza è un bel proclama, ma niente di più. Belle parole sparse al vento.
Con il rispetto verso il ruolo che ricopre in Regione Toscana, la saluto cordialmente
Luigi Favara, delegato L.A.C. per la provincia di Siena