In un post su FB il professore pone delle domande. E le gira anche al Prefetto e all'ANAC
SIENA. Amministrazione trasparente a Siena?
Nel sito del Comune di Siena manca tutto l’Albo recente dei Beneficiari, che indica, per ogni persona, l’ammontare di quanto corrisposto dal Comune nell’anno, se complessivamente superiore a 1000 euro.
Ci sono solo il 2011 e il 2012… non è strano?
Il problema serio è che la pubblicazione è CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DEI PAGAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE AI 1000 EURO! Non c’è da essere preoccupati per chi ha avuto pagamenti?
O leggo male le norme di legge? Per prudenza giro la domanda al Responsabile della AT. Ma i consiglieri comunali potrebbero, più rapidamente di me, fare qualche accertamento.
D.Lgs. 33/2013 – Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.