di Massimiliano Casto*
SIENA. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate – in attuazione dell’articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – ha emanato una circolare con cui vengono disposti i termini e le modalità di versamento del canone di abbonamento Rai tramite trattenuta sulle pensione.
In particolare, i soggetti il cui reddito di pensione non superi i 18.000 euro, titolari di abbonamento alla televisione, possono richiedere al proprio ente pensionistico (Inps – Inpdap) di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall’anno 2011, tramite una ritenuta mensile sulla pensione.
Tale richiesta del pensionato avrà validità annuale e dovrà essere effettuata al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento annuale si riferisce, con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico.
L’istanza, che dovrà recare il numero di abbonamento, costituirà una opzione di pagamento annuale del canone e potrà essere presentata se il soggetto risulterà titolare di trattamento pensionistico alla data di scadenza per la presentazione della stessa. Nel caso in cui il soggetto sia titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, si potrà presentare la richiesta ad uno degli enti erogatori ma in ogni caso la pensione su cui effettuare la trattenuta dovrà avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone annuale.
Le trattenute saranno effettuate dall’ente pensionistico in un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, e partiranno dal mese di gennaio dell’anno a cui si riferisce l’abbonamento.
Inoltre tale opportunità di rateizzazione, verrà concessa anche i titolari di prestazioni pensionistiche di natura assistenziale, come l’assegno sociale e di invalidità civile, erogate dagli stessi enti pensionistici. Se l’importo della pensione dovesse risultare temporaneamente insufficiente, l’ente pensionistico dovrà suddividere l’importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili per le trattenute.
Qualora entro il mese di novembre non sia stato possibile trattenere l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento annuale, al pensionato verrà comunicato dall’ente l’importo delle rate trattenute e l’importo residuo e le modalità di versamento del saldo all’Agenzia delle Entrate – SAT Sportello abbonamenti TV.
*Tributarista e consulente del lavoro
SIENA. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate – in attuazione dell’articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – ha emanato una circolare con cui vengono disposti i termini e le modalità di versamento del canone di abbonamento Rai tramite trattenuta sulle pensione.
In particolare, i soggetti il cui reddito di pensione non superi i 18.000 euro, titolari di abbonamento alla televisione, possono richiedere al proprio ente pensionistico (Inps – Inpdap) di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione, a partire dall’anno 2011, tramite una ritenuta mensile sulla pensione.
Tale richiesta del pensionato avrà validità annuale e dovrà essere effettuata al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento annuale si riferisce, con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico.
L’istanza, che dovrà recare il numero di abbonamento, costituirà una opzione di pagamento annuale del canone e potrà essere presentata se il soggetto risulterà titolare di trattamento pensionistico alla data di scadenza per la presentazione della stessa. Nel caso in cui il soggetto sia titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18.000 euro, si potrà presentare la richiesta ad uno degli enti erogatori ma in ogni caso la pensione su cui effettuare la trattenuta dovrà avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone annuale.
Le trattenute saranno effettuate dall’ente pensionistico in un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, e partiranno dal mese di gennaio dell’anno a cui si riferisce l’abbonamento.
Inoltre tale opportunità di rateizzazione, verrà concessa anche i titolari di prestazioni pensionistiche di natura assistenziale, come l’assegno sociale e di invalidità civile, erogate dagli stessi enti pensionistici. Se l’importo della pensione dovesse risultare temporaneamente insufficiente, l’ente pensionistico dovrà suddividere l’importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili per le trattenute.
Qualora entro il mese di novembre non sia stato possibile trattenere l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento annuale, al pensionato verrà comunicato dall’ente l’importo delle rate trattenute e l’importo residuo e le modalità di versamento del saldo all’Agenzia delle Entrate – SAT Sportello abbonamenti TV.
*Tributarista e consulente del lavoro