"Bankitalia continua ad agire contro i diritti"
ROMA. Adesso si capisce la ratio del decreto sulle banche popolari: devono fare da preda alle banche straniere, come confermato oggi nel G7 di Dresda dal ministro dell’Economia Padoan, che vede effetti positivi con le fusioni con le banche estere. Adusbef e Federconsumatori non sono d’accordo, e solleveranno, anche al Tar del Lazio, profili di costituzionalità. Il 24 marzo 2010, la Banca d’Italia ha approvato il regolamento che disciplina il procedimento di adozione degli atti normativi e a contenuto generale da emanare nell’esercizio della funzione di vigilanza bancaria e finanziaria. Il provvedimento trova la propria base giuridica nell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. “legge sul risparmio”) che, nel tentativo di favorire un approccio di sistema alla tutela dei risparmiatori, stabilisce i principi e le regole procedurali cui Banca d’Italia, Consob, Isvap e Covip devono attenersi nell’adottare provvedimenti generali suscettibili di avere un significativo impatto sull’operatività dei mercati di rispettiva competenza.
Recita l’art.4: “Tenuto conto dei destinatari degli atti normativi e degli altri soggetti interessati, della pubblicazione sul sito internet è data notizia alle associazioni di categoria degli intermediari e agli organismi e associazioni rappresentativi dei consumatori di cui agli articoli 136 e 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo”.
Il decreto di riforma delle banche popolari, richiesto da Bce e banca centrale per sovvertire principi solidaristici e finalità mutualistiche attualmente presenti nella governance, con l’obiettivo di massimizzare i profitti, con l’obbligo della loro trasformazione in società per azioni per quegli istituti di credito popolari con patrimonio superiore agli 8 miliardi, oltre ad incidere sul modello di business degli istituti di credito interessati, che ridurranno la loro capacità di finanziamento di famiglie e piccole imprese, getta nelle grinfie delle grandi corporation il pubblico risparmio raccolto da sui territori ed un patrimonio antico di conoscenza, democrazia e di sapere locale, immolato sull’altare di globalizzazione e centralizzazione decisionali.
La Banca d’Italia, che aveva avviato il 9 aprile 2015 la consultazione pubblica sulle disposizioni di attuazione della riforma delle banche popolari, per emanare un regolamento sia per definire il modello di banca popolare per le aziende con un totale attivo non superiore a 8 miliardi di euro, che per le popolari che superano questa soglia obbligate a trasformarsi in Spa entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative, aveva il dovere in base all’art.4 del proprio regolamento, di comunicare alle associazioni rappresentative degli intermediari finanziari e dei consumatori, direttamente interessati dalla funzione regolatoria della banca centrale, in quanto titolari di un interesse rafforzato alla partecipazione ai fini di un regolamento condiviso.
Ma come per il commissariamento della Banca Popolare di Spoleto, annullato dal Consiglio di Stato, la Banca d’Italia sorvola sui diritti e legalità reiterando con la Delibera CICR – Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 20 aprile 2015, lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Spoleto, lasciando intatte le delibere degli azionisti, del 30 luglio 2014, del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 sulla base delle liste presentate dall´azionista di maggioranza Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e dall´azionista di minoranza Spoleto Credito e Servizi, Soc. Cop. in A.S.
Poiché diritti, legalità rispetto dei principi costituzionali sono elementi fondamentali nelle democrazie, Adusbef e Federconsumatori presenteranno un ricorso al Tar del Lazio, sia per chiedere di annullare le decisioni di Bankitalia, che per rimettere alla Corte Costituzionale il nuovo regime emanato in spregio agli artt. 77 ( mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza) e 117 (violazione degli obblighi di legislazione concorrente per mancato coinvolgimento delle regioni nelle materie afferenti “casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale”), che incidendo sostanzialmente su veste giuridica e governance delle banche popolari, per i molteplici profili di violazione di norme atte a snaturare i principi cooperativistici, presenti nell’impianto normativo della riforma la cui trasformazione in S.p.A.,azzera l’istituzione storica della forma cooperativistica e della democrazia partecipativa, che vede nel legame con il territorio il proprio valore fondativo.
Elio Lannutti (Adusbef) – Rosario Trefiletti (Federconsumatori)