Per fare in regola i piccoli lavori occasionali
SIENA. La legge n.133 del 2008 – che ha apportato alcune modifiche alla famosa legge Biagi – e la Legge 33 del 2009 hanno istituito i Buoni Lavoro o c.d. voucher, con i quali è data la possibilità di assumere regolarmente i lavoratori impegnati per un periodo limitato di tempo ed in particolari settori produttivi e subordinati. Alcune attività produttive, infatti, richiedono manodopera in particolari situazioni o periodi: si pensi ad esempio la classica vendemmia che impegna i lavoratori solo per alcuni giorni, oppure alle lezioni private eccetera.
I vantaggi per il datore di lavoro sono rappresentati dall’agire nell’assoluto rispetto della legge ed i lavoratori beneficiano allo stesso modo della condizione di legalità usufruendo di copertura assicurativa e di un compenso che può cumularsi con la pensione.
I buoni lavoro possono essere acquistati dal datore di lavoro al costo unitario di 10 euro. Tale importo comprende anche i contributi previdenziali ed assicurativi: i primi corrispondono alla quota del 13% a vantaggio dell’Inps ed i secondi sono pari al 7% a favore dell’Inail. In altre parole al lavoratore spetta l’importo netto di 7,50 euro per ciascun buono.
Oltre ai voucher singoli, vi sono quelli multipli che comprendono 5 buoni non divisibili il cui valore netto totale è pari a 37,50 euro.
Il lavoratore al compimento dell’opera sarà pertanto pagato attraverso i buoni lavoro, che possono essere riscossi presso qualsiasi ufficio postale, con l’assoluta certezza che tutti i contributi sono stati regolarmente versati. Per rendere possibile il ricevimento del denaro è necessario che il voucher sia compilato in ogni sua parte con il codice fiscale del committente e del prestatore, oltre alla data di inizio e fine della prestazione. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia acquistato un numero di buoni che ha scoperto in seguito essere superiore alla sua esigenze potrà chiedere il rimborso di quelli non utilizzati rivolgendosi direttamente all’Inps. Alla restituzione dei voucher non impiegati l’Inps provvederà ad effettuare un bonifico a favore del committente.
Per maggiore chiarezza, indichiamo di seguito chi può ed in quali casi utilizzare questi buoni:
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Imprese agricole per le attività stagionali, oppure per attività non stagionali a condizione che il volume d’affari dell’impresa sia inferiore a 7.000 euro.
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Imprese familiari che operano nel commercio, turismo e servizi per lo svolgimento di specifiche attività da parte di persone estranee all’impresa. Anche in questo caso è posto un limite al volume d’affari dell’azienda, fissato in 10.000 euro.
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Lavoro domestico relativamente ad attività occasionali
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d’assistenza a componenti della famiglia o di cura della casa;
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eventi sportivi, culturali, fieristici o legati a iniziative di solidarietà o di emergenza;
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opere di manutenzione, pulizia e giardinaggio relativamente a edifici, strade, parchi;
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consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa;
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insegnamento privato.
Massimiliano Casto -Tributarista e Consulente del Lavoro