Secondo il consigliere "non coglie appieno lo spirito di flessibilità della nuova normativa regionale"
SIENA. Da Alessandro Masi, capogruppo Pd in Consiglio comunale, riceviam e pubblichiamo.
La legge regionale toscana in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) ha avuto l’obbiettivo di consentire ai Comuni e ai loro sindaci una maggiore flessibilità e velocità per incidere sulla delicata dinamica dell’abitare e la possibilità alla Regione di esercitare un miglior controllo, come condiviso nel lungo percorso partecipativo pubblico e nei LODE locali.
In una dinamica sociale con fragilità in rapida evoluzione, occorrono strumenti che consentano risposte ai bisogni concrete e puntuali, poiché il mercato degli affitti è rimasto alto, dato anche lo stallo di nuove costruzioni e ristrutturazione del patrimonio ERP. Così, nella sola Toscana l’8% delle famiglie fuori dall’ERP avrebbe i requisiti per accedervi.
Il Comune di Siena ha adeguato il proprio regolamento ERP dopo ben 8 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, con naturali conseguenze sui tempi delle procedure (ad esempio, la commissione emergenze) e disagi per tutte le parti coinvolte. E in una dinamica locale, come ha evidenziato sulla stampa il SUNIA (sindacato unitario nazionale inquilini ed assegnatari), in cui la locazione cittadina si orienta maggiormente sul settore turistico.
Intanto, rispetto alle quote di riserva previste dalla legge per le varie emergenze, il Comune ha ritagliato previsioni ben più basse.Così, in tema di bandi di assegnazione, rispetto alla quota del 40% della legge regionale per emergenza abitativa e peculiari esigenze locali, oggi si scende al 30%, rispetto anche alla vecchia previsione comunale del 35%.
Venendo invece all’utilizzo provvisorio autorizzato degli alloggi ERP per emergenze abitative, l’art. 14, al comma 2, fa riserva sino al 40%, mentre il Comune di Siena riserva invece solo il 20%. Per i richiedenti si prevede che risiedano in quell’alloggio da 4 anni, quando i tempi di uno sfratto esecutivo possono arrivare prima.
Il successivo art. 14, comma 6, della legge regionale estende la previsione dell’utilizzo provvisorio sino al 40% ai soggetti che usufruiscono di interventi socio-terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psicofisica o di disagio socio familiare nell’ambito dei programmi di intervento dei comuni. Qui, il nuovo regolamento prevede invece una percentuale del 10% e contratto di 3 anni rinnovabile di altri 3; mentre la nuova legge non prevede tempistiche,diversamente dalla vecchia legge, proprio perché i casi socio-terapeutici e assistenziali vanno – così recita – verificati ogni 2 anni massimo, ma molto spesso non migliorano: o entrano con il bando ordinario o restano lì. Così, si rischia di farli uscire dall’alloggio popolare, per poi in ipotesi dover provvedere per gli stessi con rette in strutture, con le difficoltà che potrebbero derivare dal cambio di ambiente.
Infine, sul capitolo mobilità c’è una riflessione generale da fare. Giusto l’esame di sovraffollamento e sottoutilizzo, ma è stato fatto un conto di quanto costerà risistemare gli alloggi che cambiano inquilino? che tempistiche ci saranno? La mobilità è una cosa seria e positiva, ma estremamente delicata da gestire, per cui va attentamente programmata e condivisa, perché richiederà un grosso impegno da parte di tutti gli attori coinvolti.