di Massimiliano Casto*
SIENA. Il 24 settembre, con la circolare 126, l’Inps ha fornito le prime istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 122/2010 che regolamenta la materia della decorrenza dei trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2011.
In sintesi, per ottenere la pensione di anzianità e vecchiaia – dal 2011 – bisognerà aspettare almeno un anno dal momento in cui si raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto all’assegno. Invece, per i parasubordinati, gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e i coltivatori diretti, il tempo utile per ottenere la pensione sarà di 18 mesi.
Si salva, per il momento, solo coloro che raggiungeranno i requisiti per andare in pensione entro il 2010 poiché- per costoro – non sono previste queste nuove disposizioni.
Dal 1 gennaio 2011, i lavoratori dipendenti – spiega la circolare dell’Inps – conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi. Per i lavoratori autonomi commercianti ed artigiani, la decorrenza è prevista dopo 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
“La riforma delle pensioni appena varata con il decreto – c.d. manovra d’estate – è destinata a confermarsi come una delle più innovative nel contesto europeo”, afferma il presidente dell’Inps Mastrapasqua. Infatti, la circolare n. 126 fornisce le modalità applicative per un complesso di norme che mettono definitivamente al sicuro il sistema previdenziale italiano.
“Si spera che, con questo sistema”- aggiunge Mastrapasqua – “dal prossimo anno si inizino a produrre considerevoli risparmi, agganciandoli a un equo e progressivo innalzamento dell’età di pensione”.
L’Inps precisa che – per le domande di ricongiunzione contributiva nel Fondo pensioni dei dipendenti (FPLD) dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), presentate dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione avverrà a titolo oneroso, conformemente a quanto previsto per la ricongiunzione nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda le prestazioni legate al reddito, il diritto sarà determinato in riferimento ai limiti di reddito in vigore nell’anno solare in cui viene erogata la prestazione. Infine l’Inps fa sapere che per i pensionati con reddito da pensione inferiore a 18.000 euro annui per i quali, in fase di determinazione dei conguagli fiscali di fine anno, risulti un debito di imposta superiore a 100 euro, l’Inps effettuerà il recupero in undici rate, fino al mese di novembre dell’anno successivo.
Novità anche per le responsabilità dei medici. Infatti l’art 10, comma 3, della legge n.122/2010 ha disposto che, fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui all’ art.55 quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevedono la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600.
Inoltre per il triennio 2010-2012 l'INPS effettuerà, con le risorse umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività, l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
* Tributarista e Consulente del Lavoro
SIENA. Il 24 settembre, con la circolare 126, l’Inps ha fornito le prime istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 122/2010 che regolamenta la materia della decorrenza dei trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2011.
In sintesi, per ottenere la pensione di anzianità e vecchiaia – dal 2011 – bisognerà aspettare almeno un anno dal momento in cui si raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto all’assegno. Invece, per i parasubordinati, gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e i coltivatori diretti, il tempo utile per ottenere la pensione sarà di 18 mesi.
Si salva, per il momento, solo coloro che raggiungeranno i requisiti per andare in pensione entro il 2010 poiché- per costoro – non sono previste queste nuove disposizioni.
Dal 1 gennaio 2011, i lavoratori dipendenti – spiega la circolare dell’Inps – conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità e vecchiaia dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi. Per i lavoratori autonomi commercianti ed artigiani, la decorrenza è prevista dopo 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
“La riforma delle pensioni appena varata con il decreto – c.d. manovra d’estate – è destinata a confermarsi come una delle più innovative nel contesto europeo”, afferma il presidente dell’Inps Mastrapasqua. Infatti, la circolare n. 126 fornisce le modalità applicative per un complesso di norme che mettono definitivamente al sicuro il sistema previdenziale italiano.
“Si spera che, con questo sistema”- aggiunge Mastrapasqua – “dal prossimo anno si inizino a produrre considerevoli risparmi, agganciandoli a un equo e progressivo innalzamento dell’età di pensione”.
L’Inps precisa che – per le domande di ricongiunzione contributiva nel Fondo pensioni dei dipendenti (FPLD) dalle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), presentate dal 1° luglio 2010, la ricongiunzione avverrà a titolo oneroso, conformemente a quanto previsto per la ricongiunzione nel FPLD dei periodi di contribuzione maturati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda le prestazioni legate al reddito, il diritto sarà determinato in riferimento ai limiti di reddito in vigore nell’anno solare in cui viene erogata la prestazione. Infine l’Inps fa sapere che per i pensionati con reddito da pensione inferiore a 18.000 euro annui per i quali, in fase di determinazione dei conguagli fiscali di fine anno, risulti un debito di imposta superiore a 100 euro, l’Inps effettuerà il recupero in undici rate, fino al mese di novembre dell’anno successivo.
Novità anche per le responsabilità dei medici. Infatti l’art 10, comma 3, della legge n.122/2010 ha disposto che, fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui all’ art.55 quinquies, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevedono la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400 ad euro 1.600.
Inoltre per il triennio 2010-2012 l'INPS effettuerà, con le risorse umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività, l’accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
* Tributarista e Consulente del Lavoro