di Massimiliano Casto*
SIENA. E’ stato recentemente pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui viene fissata la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Infatti, con un comunicato ufficiale diffuso tramite il sito internet dell’Agenzia, il direttore – in base alle attribuzioni conferitegli dalla legge – ha comunicato la fissazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo nella misura del 5,7567% in ragione annua. Il provvedimento fa decorrere dal 1° ottobre 2010 l’applicazione di tali interessi.
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi e dopo aver interpellato la Banca d’Italia.
Una vera boccata d’ossigeno per i contribuenti interessati al pagamento di tasse e tributi tramite le cartelle esattoriali notificate dai Concessionari della riscossione, se si considera che con provvedimento del 4 settembre 2009, era stata fissato – con effetto dal 1°ottobre 2009 fino al 30 settembre 2010 – un tasso del 6,8358 per cento in ragione annuale.
In questa occasione la Banca d’Italia, tenuto conto della flessione – registrata nell’anno 2009 – dei tassi bancari attivi, ha ritenuto giusto ridurre al 5,7567% l’attuale misura degli interessi di mora.
Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, individuata dalla stessa Banca d’Italia. Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.
Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009 di razionalizzazione della misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Pertanto con tale provvedimento si fissa, con effetto dal 1°ottobre 2010, al 5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
*Tributarista e Consulente del Lavoro
SIENA. E’ stato recentemente pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui viene fissata la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Infatti, con un comunicato ufficiale diffuso tramite il sito internet dell’Agenzia, il direttore – in base alle attribuzioni conferitegli dalla legge – ha comunicato la fissazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo nella misura del 5,7567% in ragione annua. Il provvedimento fa decorrere dal 1° ottobre 2010 l’applicazione di tali interessi.
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi e dopo aver interpellato la Banca d’Italia.
Una vera boccata d’ossigeno per i contribuenti interessati al pagamento di tasse e tributi tramite le cartelle esattoriali notificate dai Concessionari della riscossione, se si considera che con provvedimento del 4 settembre 2009, era stata fissato – con effetto dal 1°ottobre 2009 fino al 30 settembre 2010 – un tasso del 6,8358 per cento in ragione annuale.
In questa occasione la Banca d’Italia, tenuto conto della flessione – registrata nell’anno 2009 – dei tassi bancari attivi, ha ritenuto giusto ridurre al 5,7567% l’attuale misura degli interessi di mora.
Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, individuata dalla stessa Banca d’Italia. Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.
Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009 di razionalizzazione della misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Pertanto con tale provvedimento si fissa, con effetto dal 1°ottobre 2010, al 5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
*Tributarista e Consulente del Lavoro