Dedicato ai piccoli imprenditori e professionisti con ricavi inferiori ai 30mila euro
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di Massimiliano Casto*
SIENA. Nel nostro sistema fiscale, dal 2008, è in vigore il regime speciale dei “contribuenti minimi” cioè quel regime fiscale dedicato a tutti quei piccoli imprenditori e piccoli professionisti che, all’atto di inizio attività, presumono di rientrare in determinati requisiti reddituali, e quindi non aderiscono alla tassazione ordinaria. Vediamo quindi quali sono i vantaggi e le agevolazioni di questo particolare regime tributario:
CHI PUO’ AVVALERSENE
Possono optare per il regime agevolato dei “minimi” tutte quelle imprese individuali che nell’anno precedente:
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hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro
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non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
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non hanno effettuato cessioni all’esportazione
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non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
nel triennio precedente
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non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi)
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iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi deve essere rapportato all’anno (ad esempio, per una nuova attività che inizia il 1° settembre 2010 il limite è di 10mila euro, ossia i 4/12 di 30mila).
CHI NON RIENTRA
le imprese individuali e i professionisti che nell’anno precedente:
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hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30mila euro
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hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
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hanno effettuato cessioni all’esportazione
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hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
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le imprese individuali e i professionisti che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro
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le imprese individuali e i professionisti che iniziano l’attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui sopra.
Inoltre, non si applica il regime dei minimi a:
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coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
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chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.
LE AGEVOLAZIONI
Chi aderisce al regime dei minimi invece delle tradizionali imposte – come iva, irap e addizionali varie – paga un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito derivante dalla differenza tra ricavi (o compensi) e costi (ovvero le varie spese sostenute). Dal reddito si possono detrarre i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente. E’ inoltre sempre ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti. Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma mai oltre il quinto anno.
I contribuenti a cui si applica il regime dei minimi sono esonerati dagli adempimenti ai fini Iva: niente obblighi di registrazioni, nessuna dichiarazione e/o comunicazione e soprattutto non sussiste l’obbligo della conservazione dei registri contabili. Restano obbligatorie soltanto: la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganal; la certificazione dei corrispettivi e la conservazione dei documenti emessi e ricevut.
*Tributarista e Consulente del Lavoro