Un esposto provoca la verifica dei contratti di partnership nel risparmio gestito

SIENA. Poco dopo aver appreso la volontà di Moody’s di riclassificare il rating della banca, è arrivata una nuova notizia. Nella giornata di giovedì 2 febbraio, come riferisce il giornale online www.economiaweb.it, la Consob ha iniziato un’ispezione negli uffici di Rocca Salimbeni “per verifiche in materia di asset management e di gestione del risparmio”. Risulta che sarebbe “nel mirino l’area risparmio gestito e, in particolare, alcuni contratti di partnership siglati con asset manager esterni”. Contattati in merito, la Commissione e la banca non commentano la notizia. “Oggetto dell’indagine, secondo quanto riferiscono fonti vicine alla situazione è verificare il rispetto della direttiva Mid sugli ‘inducement’ pagati dalle case d’investimento e non retrocessi a clienti”. La verifica degli ispettori della Consob sarebbe partita dopo una segnalazione.
“Si tratta – prosegue l’articolo – degli incentivi, ovvero tutti quei corrispettivi (compensi, commissioni o prestazioni non monetarie) che le banche possono percepire o pagare in connessione alla prestazione di servizi di investimento (ad esempio consulenza, collocamento, ricezione e trasmissione ordini o gestione portafogli). La filosofia della MiFID è che gli incentivi siano sempre comunicati in maniera chiara al cliente e comunque siano finalizzati ad offrire un valore di servizio più elevato e negli interessi del cliente stesso. Il tema assume rilevanza soprattutto per quei servizi o prodotti ad elevato valore consulenziale, come le gestioni di portafogli ed i fondi comuni di investimento. In questi casi le banche, che intrattengono il rapporto diretto con il cliente, offrono prodotti in virtù di accordi con altre società che si occupano più propriamente di “confezionare” o gestire il prodotto (le cosiddette “società prodotto”). Nella fase di distribuzione di tali prodotti gli attori in gioco sono tre: il cliente, la banca e la società prodotto. Un esempio concreto è dato da un cliente che si rivolge alla propria banca, questa fornisce il servizio di consulenza proponendo dei fondi comuni di investimento, la società prodotto gestisce questi fondi. Nell’offerta di tale servizio deve essere chiaro che ogni corrispettivo che la banca riceva in relazione al prodotto sottoscritto dal cliente deve essere chiaramente riportato nel contratto, con specifico riferimento all’importo o al metodo di calcolo. Anche nel caso di un accordo distributivo fra banca e società prodotto, che preveda il pagamento di corrispettivi o bonus particolari legati al collocamento di questi prodotti, deve essere mantenuta massima trasparenza e sempre con la finalità di migliorare il livello di servizio per il cliente”.