SIENA. Buone nuove per gli agricoltori. Nessuna contribuzione consortile è dovuta per i fabbricati rurali. Dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena spiegano che finalmente è stata trovata una equa soluzione ad una controversia ormai datata d’indubbio “peso” per le aziende agricole.
“Doverosamente – sottolineano all’Unione – dobbiamo segnalare come ed anche in questo caso l’azione sindacale della Confagricoltura ma anche della nostra Unione sia stata poco visibile ma sicuramente determinate”.
Entrando nel merito: nel corso di un incontro sollecitato anche da Confagricoltura, si è svolta una riunione con l’Associazione nazionale delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari (Anbi) sul tema della contribuzione consortile per i fabbricati rurali.
In relazione a tale argomento, l’Anbi, nel rispondere a specifici quesiti posti dai Consorzi, negli anni passati aveva ritenuto che, avendo i fabbricati rurali oramai una propria rendita, dovessero essere assoggettati ad autonoma contribuzione, sempre che l’immobile ricevesse un vantaggio o un beneficio dall’attività del Consorzio.
Tale interpretazione era stata ritenuta da Confagricoltura assolutamente non condivisile, in considerazione del fatto che i fabbricati rurali, anche a seguito del loro accatastamento nel catasto urbano, hanno una rendita che è già stata computata nella rendita del terreno su cui insistono, per cui l’utilità che ricava il bene dalle opere di bonifica verrebbe a gravare illegittimamente di una ulteriore e distinta forma di imposizione. A ciò aggiungasi un’ulteriore elemento desumibile dall’orientamento legislativo, confermato di recente in materia di ICI, sull’autonoma intassabilità dei fabbricati rurali, ancorché accatastati, per essere la loro redditività già assorbita nelle tariffe d’estimo del terreno su cui insistono.
L’interpretazione sostenuta da Confagricoltura è stata ora accolta dall’Anbi, che nel corso dell’incontro ha evidenziato che, a seguito di ulteriori approfondimenti e avuto riguardo alle novità legislative intervenute di recente proprio con riguardo alla materia, i fabbricati rurali devono considerarsi, ai fini del calcolo della contribuzione di bonifica, come non esistenti.
Tale impostazione scaturisce dalla chiara norma contenuta nell’art. 23 comma 1 bis Legge 14/2009 che, nell’interpretare una disposizione della normativa in materia di ICI che tratta dei presupposti necessari per l’insorgere del tributo, statuisce – com’è noto – che non debbano considerarsi “fabbricati” le unità immobiliari, anche se iscritte o iscrivibili al catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità previsti dalla normativa vigente.
A parere dell’Anbi, tale norma, per cui il fabbricato rurale non deve considerarsi “fabbricato” non trova applicazione solo ai fini della imposizione fiscale (ICI) ma acquista una valenza generale e dunque riferibile anche alla materia dei contributi di bonifica.
Secondo tale interpretazione, dunque, nel determinare il contributo di bonifica da imporre a coloro che risiedono nel comprensorio del Consorzio, i fabbricati rurali, pur se iscritti al catasto, non debbono essere considerati ai fini di determinare la contribuzione dovuta.
L’Anbi, ha provveduto ad inviare a tutti i Consorzi di Bonifica la relativa circolare contenente la suddetta interpretazione, ai fini di calcolare correttamente la contribuzione relativa al 2010. Resta il problema di determinare le modalità attraverso cui quei Consorzi che abbiano imposto ai fabbricati rurali un autonomo contributo di bonifica, possono accertare la ruralità dei fabbricati, ai fini dell’esclusione del contributo consortile.
“Nel rinviare alla nota dell’Agenzia del Territorio circa i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati – spiegano all’Unione Agricoltori di Siena – si ritiene che il requisito della ruralità del fabbricato, ove non risultante dalla classificazione catastale, possa essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il dichiarante attesta la sussistenza dei requisiti cui la legge subordina il riconoscimento della ruralità del fabbricato, indicati all’art. 9 D.L. n. 557/1993, convertito nella legge n. 133/1994”.