Sentenza della Cassazione sulla prescrizione dei conti
ROMA. La Corte di Cassazione, sez. VI,1, Pres. Consigliere Massimo Dogliotti, Rel. Consigliere Magda Cristiano, con la sentenza n° 20933 del 7-9-2017 appena, ha accolto il motivo d’impugnazione avanzato dal difensore dell’Adusbef avv. Antonio Tanza secondo il quale l’eccezione di prescrizione avanzata dall’istituto di credito, era formulata in maniera generica e senza l’indicazione delle operazioni aventi natura solutoria, erroneamente applicando, la Corte d’Appello di Lecce, il principio del c.d. “overruling” enunciato da Cassazione Sezioni Unite n° 15144/2011 esclusivamente limitato al mutamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di interpretazione di norme processuali, ad una fattispecie in cui venivano in rilievo norme di diritto processuale.
La Corte ha avuto modo di ribadire come, a partire dalla sentenza n° 24418 del 3-12-2010 resa dalle Sezioni Unite – a beneficio di un socio di Adusbef – si è costantemente affermato come l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nel caso in cui i versamenti abbiano avuto solo natura ripristinatoria della provvista, dalla chiusura del rapporto. Nel caso in esame, la natura ripristinatoria delle rimesse è solo presunta dovendo la banca, parte che eccepisce la prescrizione, allegare e provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria, con la conseguenza che a fronte della formulazione generica della eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto, in data anteriore al decennio, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri da parte della banca, essendo la prescrizione una eccezione in senso stretto e, dunque, non può l’Ufficio aiutare la banca individuando i versamenti solutori, o dando mandato ad un CTU di farlo in sostituzione alla carente difesa bancaria. Inoltre la Corte ha ritenuto che la banca debba pagare anche gli interessi creditori maturati nel corso del rapporto, seppur domandati solo nel corpo dell’atto di citazione.
La Corte di Cassazione, sez. VI,1, Pres. Consigliere Massimo Dogliotti, Rel. Consigliere Magda Cristiano, con la sentenza n° 20933 del 7-9-2017, ha chiarito due fondamentali principi:
1) La banca – in quanto parte processuale che eccepisce l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie – ha l’onere di indicare e documentare dette rimesse non potendo limitare l’eccezione ad una generica impugnazione. La corte ha precisato che essendo l’eccezione di prescrizione, un eccezione in senso stretto deve essere specificatamente formulata dalla banca, non potendo soccorrere il giudice ad integrare detta eccezione formulando, come nel caso in esame, una CTU che assolva alle mancanze della difesa dell’istituto.
2) Nella domanda con cui il cliente della banca domanda la ripetizione dell’indebito, previa esatta determinazione del dare-avere, è insita la richiesta di ripetizione anche dell’interesse creditore oltre alla restituzione del maltolto.
Non potrà reggere a lungo un sistema bancario protetto dalla Banca d’Italia, vessatorio ed iniquo rispetto ai diritti degli utenti dei servizi bancari, che non può continuare indisturbato a saccheggiare famiglie ed imprese, addebitando loro i lauti pasti dei banchieri, i gravi errori e le marchiane omissioni del diritto consolidato, perché certi dell’immunità, la cui riserva di legge non è indicata nelle norme penali e civili a favore dei banchieri e dei collusi vigilanti. Adusbef continuerà a tutelare diritti e legalità.
Antonio Tanza – Elio Lannutti (presidenti Adusbef)