Chi non ha acquistato in rapporto negoziale diretto non ha diritto al rimborso forfettario

AREZZO. Dalle Vittime del Salvabanche riceviamo e pubblichiamo.
“È di ieri la pubblicazione sul sito del Fitd dell’interpretazione dei decreti attuativi che regolamentano la procedura per l’indennizzo forfettario (https://www.fitd.it/Content/
A pag. 6 si legge quanto segue: “Sono altresì esclusi gli acquisiti avvenuti nell’ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la Banca in liquidazione abbia svolto solo un’attività di intermediazione tra acquirente e venditore, senza aver instaurato alcun rapporto negoziale diretto come sopra definito.”, questa personalissima interpretazione della legge da parte del FITD porterà all’esclusione di una ulteriore fetta di risparmiatori i quali dovranno partecipare ad una ulteriore lotteria stile gratta e vinci, in cui saranno costretti a verificare la loro modalità di sottoscrizione delle obbligazioni.
Il rimborso rimane quindi legato alla casualità di come il bancario allo sportello di banca gli abbia operativamente eseguito l’operazione. Neppure un operatore di borsa avrebbe chiesto dettagli su come sarebbe stato eseguito il suo acquisto: in sottoscrizione? secondario in contropartita diretta? secondario puro? nel primo e secondo caso i fortunati saranno rimborsati, nel terzo caso esclusi.
Pare ovvio, che questa ennesima mossa ingiusta e discriminatoria abbia il fine ultimo di tutelare il sistema banche a discapito dei risparmiatori, nel tentativo di limitare il più possibile i rimborsi”.