"Lo scambio col denaro subordinato all'autenticità delle pietre. Ma che hanno venduto?"
SIENA. Avendo visionato alcune bozze di atti transattivi tra alcune banche ed i propri clienti con cui si tenta di trovare una soluzione transattiva alla vicenda DIAMANTI, il CODACONS si è reso conto che l’efficacia della transazione è subordinata all’autenticità dei diamanti e che sull’autenticità farà fede la valutazione insindacabile della banca.
Questo tipo di accordo presenta diverse criticità intollerabili, penalizzanti e pericolose a carico dei clienti, in quanto i diamanti venduti dalla Intermarket Diamond Business S.p.A. e dalle altre società che sono stati commercializzati dalle banche che dovevano per ciò stesso garantire la bontà di ciò che stavano commercializzando; per cui non è corretto condizionare la transazione alla verifica insindacabile della autenticità dei diamanti da parte della banca, perchè se le banche avessero anche inconsapevolmente commercializzato dei pezzi di vetro dentro dei blister sigillati, che tali sono ancora oggi, non possono oggi contestare alcunchè al cliente ma sarebbero in ogni caso tenute a risarcirlo.
Non solo ma nelle transazioni che abbiamo letto sotto forma di bozza non si prevede neppure una verifica contestuale con la presenza di un perito gemmologo da parte del cliente della autenticità del diamante e della integrità del blister che contiene i diamanti cosa che potrebbe far sì che la gemma venga sostituita con altro rispetto a quella nel blister e ad attività di danneggiamento anche involontario del blister da parte della banca che prende dal cliente in consegna il diamante per analizzarlo danneggiamento che potrà far mettere in dubbio il fatto che il blister sia sempre rimasto sigillato.
Non solo ma con la vendita celata da transazione i clienti si privano della possibilità di agire non solo contro le banche ma anche contro la società Intermarket Diamond Business S.p.A. ( sulla cui futura solvibilità non è possibile avere garanzie) per ottenere il danno ulteriore dato dal mancato guadagno ( danno da lucro cessante ) legato al mancato investimento della somma impiegata per acquistare i diamanti in altro strumento finanziario agendo ad esempio tramite la richiesta di vendita all’asta a proprio favore del diamante una volta tornato a seguito di una sentenza di risoluzione del contratto di compravendita nella titolarità della Intermarket Diamond Business.
Il CODACONS ha inviato pertanto una lettera a tutte le banche coinvolte dalla vendita dei diamanti per contestare quanto sopra chiedendo di modificare in ogni caso le storture sopra denunciate.
Si invitano quindi tutti i possessori di Diamanti acquistati dalle banche rimasti vittime della nota truffa di non firmare atti transattivi per loro pregiudizievoli e di rivolgersi al CODACONS per avere la corretta tutela.
Bruno Barbieri, vicepresidente azionale CODACONS