Multe illecite: sui siti delle associazioni come fare ricorso
ROMA. Adusbef e Federconsumatori, che come noto si battono da anni per la prevenzione e per il rigoroso rispetto del codice della strada per contrastare la vera e propria ecatombe di incidenti stradali, spesso causati dall’alta velocità, che dal 2005 consideravano illegittimo ed inaccettabile il disinvolto utilizzo degli apparecchi autovelox senza alcuna taratura, installati da gran parte dei Comuni, con la tecnica dell’agguato ed in violazione delle pur minime garanzie previste dal c.d.s. (anche senza vigili e/o agenti) con l’unica finalità di fare cassa e l’esclusivo scopo di garantirsi fiorenti entrate, che per alcuni comuni arrivano anche al 30 per cento del bilancio annuo, con metodologie spregiudicate ed illegali, dopo la sentenza della Consulta preparano offensiva per ripristinare il diritto e la legalità.
In base a quanto stabilito dalla legge 273/91, tutti gli strumenti a componente metrica devono essere accompagnati da un certificato di taratura rilasciato da appositi istituti riconosciuti a livello nazionale, ma in Italia tali istituti non esistono (su sollecitazione dell’Adusbef il ministero delle infrastrutture ha provveduto ad istituire i SIT –Servizi italiani di Taratura-), per revisionare autovelox e Photored, privi di vigili urbani e/o di agenti accertatori obbligati per legge a controfirmare la violazione.
Gli automobilisti sanno bene che è giusto osservare le regole del Codice della strada per una guida sicura a salvaguardia della propria vita e di quella degli altri utenti, ma poiché dietro l’eccesso di zelo si nasconde l’esigenza dei Comuni di fare cassa coi soldi delle multe inflitte ai cittadini, tali sanzioni rilevate con autovelox e photored possono essere annullate su tutto il territorio nazionale con la restituzione dei punti detratti sulla patente, come già dimostrato da numerose pronunce e dalla sentenza della Consulta.
La Sentenza 113/2015 Così deciso in Roma, decisa nel Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015, firmata da Alessandro CRISCUOLO, Presidente; Aldo CAROSI, Redattore; depositata dal Cancelliere Gabriella Paola MELATTI, il 18 giugno 2015 in Cancelleria, impone un ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate.
In definitiva, se «il giudizio di ragionevolezza [di questa Corte], lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988) e se la prescrizione dell’art. 142, comma 6, del codice della strada nella sua astratta formulazione risulta immune dai richiamati vizi di proporzionalità, la prescrizione dell’art. 45 del medesimo codice, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento.
Il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142, comma 6, del codice della strada trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull’art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica. Dunque, l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Per questi motivi la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Sui siti delle associazioni oltre ai fac simile già pubblicati dal 20 maggio 2005 ed aggiornati alla luce delle sentenza 113/2015, le istruzioni per i ricorsi contro multe illecite, qualora non suffragate dall’attestazione dell’ultima taratura degli autovelox, e le modalità per riottenere i punti decurtati della patente.