di Massimiliano Casto*
SIENA. Nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 2010 è stato finalmente pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.132 – emanato il 21 giugno 2010 – che riguarda il Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. In particolare, è stato istituito il regolamento che disciplina il fondo e ne contempla le modalità operative.
Questo Fondo, non appena pienamente operativo, avrà il compito di venire in aiuto a quei proprietari di immobili, che hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ) sotto i 30.000 euro e che, a causa di una comprovata difficoltà economica, non sono più in grado di pagare le rate del mutuo con cui hanno acquistato la casa di residenza.
In effetti, per questo fondo sono stati stanziati solamente 20 milioni di euro e quindi esso è destinato ad accontentare un numero molto limitato di famiglie, probabilmente solo 3mila. Comunque con la prossima manovra finanziaria ci si aspetta un rimpinguamento delle risorse finanziarie del fondo.
Le condizioni per poter beneficiare del fondo sono molteplici, come – ad esempio – un periodo di temporanea disoccupazione, il decesso di un componente della famiglia oppure la necessità di sostenere spese sanitarie rilevanti e cioè di oltre 5mila euro
Per poterne usufruire è anche fondamentale attestare, oltre alla difficoltà finanziaria, che l’immobile non sia particolarmente di lusso e che il mutuo non sia stato stipulato per una cifra superiore ai 250mila euro.
Con tale fondo, la persona in difficoltà potrà chiedere alla sua banca – che ha elargito il mutuo – una sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell’intero contratto di mutuo. Il fondo si attiverà per pagare agli istituti di credito le rate sospese. Durante il periodo di sospensione – periodo in cui si usufruisce del fondo – la durata del contratto di mutuo sarà prorogata di un periodo uguale alla durata di sospensione.
C’è da chiarire però che la richiesta di sospensione non potrà essere presentata se sono in corso le procedure di pignoramento dello stesso immobile. Trascorsi i 18 mesi, il pagamento delle rate riprenderà regolarmente con gli importi e con la periodicità originariamente prevista dal contratto di mutuo.
Per il momento c’è il regolamento del fondo, ma perché sia pienamente operativo bisognerà aspettare l’individuazione da parte del Ministero dell’Economia del “Gestore”, previsto dall’art. 5, comma 3 del D.M. n.132/2010, e solo dopo si potranno fare le istanze di adesione.
*Tributarista e consulente del lavoro
SIENA. Nella Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto 2010 è stato finalmente pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.132 – emanato il 21 giugno 2010 – che riguarda il Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. In particolare, è stato istituito il regolamento che disciplina il fondo e ne contempla le modalità operative.
Questo Fondo, non appena pienamente operativo, avrà il compito di venire in aiuto a quei proprietari di immobili, che hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ) sotto i 30.000 euro e che, a causa di una comprovata difficoltà economica, non sono più in grado di pagare le rate del mutuo con cui hanno acquistato la casa di residenza.
In effetti, per questo fondo sono stati stanziati solamente 20 milioni di euro e quindi esso è destinato ad accontentare un numero molto limitato di famiglie, probabilmente solo 3mila. Comunque con la prossima manovra finanziaria ci si aspetta un rimpinguamento delle risorse finanziarie del fondo.
Le condizioni per poter beneficiare del fondo sono molteplici, come – ad esempio – un periodo di temporanea disoccupazione, il decesso di un componente della famiglia oppure la necessità di sostenere spese sanitarie rilevanti e cioè di oltre 5mila euro
Per poterne usufruire è anche fondamentale attestare, oltre alla difficoltà finanziaria, che l’immobile non sia particolarmente di lusso e che il mutuo non sia stato stipulato per una cifra superiore ai 250mila euro.
Con tale fondo, la persona in difficoltà potrà chiedere alla sua banca – che ha elargito il mutuo – una sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell’intero contratto di mutuo. Il fondo si attiverà per pagare agli istituti di credito le rate sospese. Durante il periodo di sospensione – periodo in cui si usufruisce del fondo – la durata del contratto di mutuo sarà prorogata di un periodo uguale alla durata di sospensione.
C’è da chiarire però che la richiesta di sospensione non potrà essere presentata se sono in corso le procedure di pignoramento dello stesso immobile. Trascorsi i 18 mesi, il pagamento delle rate riprenderà regolarmente con gli importi e con la periodicità originariamente prevista dal contratto di mutuo.
Per il momento c’è il regolamento del fondo, ma perché sia pienamente operativo bisognerà aspettare l’individuazione da parte del Ministero dell’Economia del “Gestore”, previsto dall’art. 5, comma 3 del D.M. n.132/2010, e solo dopo si potranno fare le istanze di adesione.
*Tributarista e consulente del lavoro