Il da Ilaria D'Amelio interviene sulla trasmissione in Procura della mail del dottor Costa
SIENA. Dall’Università di Siena riceviamo e pubblicchiamo l’intervento del da reggente Ilaria D’Amelio.
“Mi corre l’obbligo di precisare, anche nella veste di Responsabile dell’Ufficio Legale di Ateneo, che la trasmissione in Procura della mail del Dott. Costa, effettuata dall’Ateneo ai sensi dell’art. 331 c.p.p., non è certo una querela per diffamazione (atto che presupporrebbe la qualità di parte offesa del Rettore), ma un atto obbligato del pubblico ufficiale che, come in tutti i casi in cui sono valutabili possibili ipotesi di reato perseguibili di ufficio, viene effettuato automaticamente dall’Ufficio Legale di Ateneo.
Non si procederà pertanto alla trasmissione delle altre lettere pervenute, anche se di contenuto identico, in quanto è evidente che non aggiungono altro a quanto già doverosamente comunicato.
Per completezza di informazione, riporto il testo dell’art. 331, comma 1, c.p.p.: “Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito”.
Saluti.
Il Direttore Amministrativo Reggente
Ilaria D’Amelio”.
“Mi corre l’obbligo di precisare, anche nella veste di Responsabile dell’Ufficio Legale di Ateneo, che la trasmissione in Procura della mail del Dott. Costa, effettuata dall’Ateneo ai sensi dell’art. 331 c.p.p., non è certo una querela per diffamazione (atto che presupporrebbe la qualità di parte offesa del Rettore), ma un atto obbligato del pubblico ufficiale che, come in tutti i casi in cui sono valutabili possibili ipotesi di reato perseguibili di ufficio, viene effettuato automaticamente dall’Ufficio Legale di Ateneo.
Non si procederà pertanto alla trasmissione delle altre lettere pervenute, anche se di contenuto identico, in quanto è evidente che non aggiungono altro a quanto già doverosamente comunicato.
Per completezza di informazione, riporto il testo dell’art. 331, comma 1, c.p.p.: “Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito”.
Saluti.
Il Direttore Amministrativo Reggente
Ilaria D’Amelio”.