Una proposta, sostiene Azione Universiaria Siena, "che ha lo scopo di rendere assai più complesso ed inutilmente difficile il periodo post-lauream".
"IN questo modo – si legge nel volantino realizzato dal movimento universitario – la casta intende difendere se stessa smaltendo l'enorme mole di avvocati presenti in Italia, impedendo a molti giovani di accedere alla professione e vanificando tutte le nostre fatiche".
"Avvocatura: vogliamo una riforma non una chiusura!" è l'altro slogan pensato dagli studenti senesi che chiedono di accantonare l'assurda proposta e che il Governo scelga di migliorare le regole dell'accesso e di far svolgere il ritocinio durante il corso di studio e nelle scuole di specializzazione, attraverso accordi tra facoltà e ordini.
Di seguito le proposte alle quali si oppone l'Azione Universitaria Siena.
TIROCINIO PROFESSIONALE
1) Introduzione di un test di preselezione per l’iscrizione al registro dei praticanti
Art.41 punto 2: “Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei Consigli degli Ordini Distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali.”
2) Incompatibilità assoluta dello svolgimento del tirocinio con qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato
Art.41 punto 5: “Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di impresa.”
3) Introduzione di un numero massimo di praticanti per studio
Art.41 punto 8: “L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso… pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio dell’Ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.”
4) Abolizione Patrocinio Autonomo per coloro i quali abbiano superato il primo anno di pratica
Art.41 punto 10 : “Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale.”
5) Obbligo di svolgere la pratica e di frequentare la scuola specializzazione contemporaneamente, in quanto entrambe parti necessarie del tirocinio
Art.42 punto 1 : “Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi.”
6) Verifiche intermedie e finali del profitto
Art.42 punto 2 lettera d): “le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari,in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.”
ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE
1) Introduzione di un test di preselezione per l’accesso all’esame di stato
Art.43 punto 1 : “Il Consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’ammissione all’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.”
2) Introduzione limite anagrafico
Art.44 punto 1 : “L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può esser sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica”.
3) Materie d'esame orale
Art.46 punto 1 lettera b): “in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario,ordinamento giudiziario.” Come molti avranno notato tra le materie a scelta manca diritto canonico, materia più leggera che ha da sempre aiutato gli aspiranti avvocati.
4) I candidati non possono portare con sé testi o scritti
Art.46 punto 7: “I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento di un commissario presente”