SIENA. “Le notizie diffuse sull’esposizione delle tabelle per le indicazioni sui tassi alcolemici non sono corrette”. È quanto ribadisce Fipe Confcommercio Siena. Infatti i mass media continuano a ripetere erroneamente che tali tabelle devono essere affisse da tutti i locali pubblici, quindi anche da tutti i bar e da tutti i ristoranti.
Si tratta di un'informazione scorretta, poiché come espressamente indicato nella legge 2 ottobre 2007 n. 160 il provvedimento riguarda il divieto di somministrazione di alcol dopo le due di notte nei locali "ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di somministrazione di bevande alcoliche". Più chiaramente sono tenuti all’esposizione di cartelli e a mettere a disposizione l’etilometro i titolari dei locali nei quali la somministrazione di alcolici è effettuata congiuntamente all’intrattenimento, anche se il locale chiude prima delle 2 di notte. Pertanto tali cartelli dovranno essere esposti anche da esercizi che effettuano trattenimenti in maniera sporadica, quali i veglioni di capodanno o di carnevale, ma solo nei giorni nei quali si effettuano i trattenimenti. “Non saremmo voluti intervenire pubblicamente– ci dice Luisella Bartali responsabile turismo di Confcommercio Siena – ma lo sconcerto suscitato negli operatori dei pubblici esercizi ci ha in qualche modo ‘costretto’ a queste inevitabili precisazioni. Ora – conclude Bartali – ci auguriamo che si possa ricominciare a ragionare realisticamente evitando equivoci, polemiche pretestuose e inutili allarmismi dannosi per tutti in un momento così critico per l’economia e i consumi.” A maggior chiarimento si riporta il seguente passo della circolare del Ministero dell’Interno n. 557 del 23/04/08: “In ordine alla tipologia dei locali destinatari del provvedimento, si precisa che “l’intrattenimento” da prendere in considerazione, ai fini dell’applicazione della disciplina de qua, è quello che viene svolto “con qualsiasi modalità” in esercizi nei quali la frequentazione dei clienti non si limiti al tempo necessario per soddisfare le sole esigenze di ristorazione ma possa essere prolungato dalla volontà o dall’intento di assistere a spettacoli o ad altre forme di intrattenimento”.
Si tratta di un'informazione scorretta, poiché come espressamente indicato nella legge 2 ottobre 2007 n. 160 il provvedimento riguarda il divieto di somministrazione di alcol dopo le due di notte nei locali "ove si svolgono con qualsiasi modalità ed in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di somministrazione di bevande alcoliche". Più chiaramente sono tenuti all’esposizione di cartelli e a mettere a disposizione l’etilometro i titolari dei locali nei quali la somministrazione di alcolici è effettuata congiuntamente all’intrattenimento, anche se il locale chiude prima delle 2 di notte. Pertanto tali cartelli dovranno essere esposti anche da esercizi che effettuano trattenimenti in maniera sporadica, quali i veglioni di capodanno o di carnevale, ma solo nei giorni nei quali si effettuano i trattenimenti. “Non saremmo voluti intervenire pubblicamente– ci dice Luisella Bartali responsabile turismo di Confcommercio Siena – ma lo sconcerto suscitato negli operatori dei pubblici esercizi ci ha in qualche modo ‘costretto’ a queste inevitabili precisazioni. Ora – conclude Bartali – ci auguriamo che si possa ricominciare a ragionare realisticamente evitando equivoci, polemiche pretestuose e inutili allarmismi dannosi per tutti in un momento così critico per l’economia e i consumi.” A maggior chiarimento si riporta il seguente passo della circolare del Ministero dell’Interno n. 557 del 23/04/08: “In ordine alla tipologia dei locali destinatari del provvedimento, si precisa che “l’intrattenimento” da prendere in considerazione, ai fini dell’applicazione della disciplina de qua, è quello che viene svolto “con qualsiasi modalità” in esercizi nei quali la frequentazione dei clienti non si limiti al tempo necessario per soddisfare le sole esigenze di ristorazione ma possa essere prolungato dalla volontà o dall’intento di assistere a spettacoli o ad altre forme di intrattenimento”.