SIENA. Già possibile in questa fase accendere il riscaldamento per non più di 6 ore giornaliere. E’ quanto prevede la normativa, in particolare l’articolo 9 del D.P.R. numero 412 del 26 agosto 1993.
Siena infatti risulta essere inserita nella fascia D. Per le città in questa fascia l'esercizio degli impianti termici è “consentito con i seguenti limiti massimi, relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile”. L’articolo 9 inoltre specifica che: "Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime". Quindi per un massimo di 6 ore è già possibile tenerlo acceso, senza necessità di un intervento deliberativo da parte della giunta. In caso di necessità, per autorizzare l’accensione per un numero maggiore di ore, l’articolo 10 del D.P.R prevede che: “ In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili”.
Siena infatti risulta essere inserita nella fascia D. Per le città in questa fascia l'esercizio degli impianti termici è “consentito con i seguenti limiti massimi, relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile”. L’articolo 9 inoltre specifica che: "Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime". Quindi per un massimo di 6 ore è già possibile tenerlo acceso, senza necessità di un intervento deliberativo da parte della giunta. In caso di necessità, per autorizzare l’accensione per un numero maggiore di ore, l’articolo 10 del D.P.R prevede che: “ In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili”.