Il divieto in un'ordinanza del sindaco. "Silenzio" dalle 24 del 30 alle 24 del 1° gennaio
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SIENA. In città è tassativamente vietato far esplodere botti, petardi e qualsiasi materiale pirico di ogni tipo dalle ore 24 del 30 fino alle ore 24 del 1° gennaio 2012. Lo impedisce l’ordinanza, in vigore su tutto il centro storico, emessa oggi dal sindaco del Comune di Siena. Una misura tesa a salvaguardare l’incolumità pubblica, soprattutto in momenti come la notte di S. Silvestro, durante la quale tanti sono i visitatori e i cittadini che affluiscono a Siena per assistere alle tante iniziative organizzate dall’amministrazione per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.
Nell’ordinanza, che richiama anche l’art. 5 del Regolamento di Polizia Municipale, valido tutto l’anno e per tutto il territorio comunale, dove è previsto il divieto di giochi che possano creare danno o molestia alle persone e agli animali o, comunque, a deteriorare immobili o cose, come con lo scoppio di petardi, una serie di raccomandazioni. Acquistare questo tipo di prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, ricordando che solo gli artifici cosiddetti “declassificati” sono di libero commercio; non raccogliere quelli trovati inesplosi; non affidarli ai minori (la vendita è vietata ad un pubblico di età inferiore ai 14 anni); accendere i botti in zone isolate e in aree dove non possano generare incendi e, comunque, a debita distanza da persone e animali.
L’inosservanza di quanto disposto sarà punita con una sanzione dai 75 ai 450 euro e, nel caso di rilievo penale, con la denuncia all’autorità giudiziaria.
Nell’ordinanza, che richiama anche l’art. 5 del Regolamento di Polizia Municipale, valido tutto l’anno e per tutto il territorio comunale, dove è previsto il divieto di giochi che possano creare danno o molestia alle persone e agli animali o, comunque, a deteriorare immobili o cose, come con lo scoppio di petardi, una serie di raccomandazioni. Acquistare questo tipo di prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, ricordando che solo gli artifici cosiddetti “declassificati” sono di libero commercio; non raccogliere quelli trovati inesplosi; non affidarli ai minori (la vendita è vietata ad un pubblico di età inferiore ai 14 anni); accendere i botti in zone isolate e in aree dove non possano generare incendi e, comunque, a debita distanza da persone e animali.
L’inosservanza di quanto disposto sarà punita con una sanzione dai 75 ai 450 euro e, nel caso di rilievo penale, con la denuncia all’autorità giudiziaria.