Il Consorzio 6 Toscana sgombera il campo dai sospetti di violazione di legge o di abusi
SIENA. Nei giorni scorsi, sono apparsi sulla stampa interventi che auspicavano l’immediata cancellazione del contributo di bonifica, in quanto ingiusto balzello, indicandolo come frutto di una cattiva gestione politica della cosa pubblica. Per questo, il Consorzio 6 Toscana Sud ritiene necessario fornire un più completo quadro di valutazione per consentire ai contribuenti di conoscere i presupposti di legittimità della contribuzione di bonifica, ma anche e soprattutto per sgomberare il campo dai sospetti di violazione di legge o di abusi.
Perché la tassa di bonifica è dovuta – Il contributo di bonifica è previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 79/2012 che ha classificato tutto il territorio regionale in bonifica, accorpando i preesistenti 41 comprensori negli attuali 6, ricomprendendovi anche zone in precedenza escluse (buona parte di Siena e provincia, per esempio), ed ha individuato per ciascuna di esse altrettanti consorzi di bonifica. Detti Consorzi, sono enti – di diritto pubblico economico e a base associativa di natura obbligatoria – impositivi.
Chi deve pagare – Per espressa previsione legislativa, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica i proprietari di beni immobili, sia terreni che fabbricati urbani ed extraurbani, ricadenti nel perimetro di contribuenza. Il contributo, è quantificato in relazione al beneficio arrecato ai beni immobili, inteso quale vantaggio di presidio idrogeologico, di natura idraulica e di disponibilità irrigua. Per effetto dell’azione promossa dal Consorzio, i beni ricevono infatti un’evidente utilità che si traduce automaticamente nell’eventuale danno che viene evitato e nel mantenimento o incremento di valore degli immobili.
Il calcolo del contributo – L’ammontare del contributo viene calcolato sulla base del predetto Piano, adottato dal Consorzio, approvato dalla Regione Toscana, con delibera di Giunta n. 1240 del 5.12.2016 e consultabile sul sito internet: www.cb6toscanasud.it, utilizzando opportuni parametri tecnici ed economici, basati sulla stima dei benefici che ogni immobile consegue in termini di sicurezza idraulica, manutenzione, difesa e valorizzazione del bene.
Il vantaggio diretto – Le Sezioni Unite della Cassazione, hanno chiarito che non deve necessariamente sussistere una esatta corrispondenza costi-benefici sul piano individuale, essendo sufficiente una razionale individuazione dell’area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza del vantaggio, in ragione del fatto che la natura del contributo di bonifica è pubblicistica in quanto si tratta di “una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio”.
Diversamente da quanto si legge in alcuni articoli, l’azione di accertamento avviata dal Consorzio 6 Toscana tiene conto di tutti gli elementi indicati: certe dichiarazioni pubblicate, sembrano quindi dirette più ad alzare un polverone mediatico che a fornire un completo servizio informativo a vantaggio della platea dei contribuenti.
I corsi d’acqua – E’ stato detto che il contributo di bonifica non “può” essere dovuto a Siena, poiché qui non esisterebbero corsi d’acqua. Invece, proprio il comune di Siena è interessato da più fossi e torrenti che hanno assolutamente necessità di una costante e continua manutenzione ordinaria che per altro abbiamo già cominciato, come il Torrente Arbia, il Fosso Val di Tufi, il Fosso Ravacciano, il Fosso Paradiso, il Fosso della Voltina, il Torrente Bozzone e il Fosso di Tongori. Corsi d’acqua di piccole dimensioni, è vero, ma non per questo di secondaria importanza. Ma soprattutto, detta manutenzione è possibile solo e unicamente attraverso il tributo di bonifica che di fatto serve per finanziare questi interventi sul territorio, altrimenti impossibili e insostenibili economicamente in altra maniera. Comprendiamo certi malumori relativi a una nuova imposizione tributaria, tuttavia inevitabile, ma anche (fatto non di poco conto), deducibile dal reddito lordo da denunciare ai fini fiscali.
Perché Siena soltanto nel 2017? – L’inserimento del territorio di Siena e della sua provincia, all’interno del comprensorio del Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud solamente negli ultimi anni, è una autentica anomalia, che di fatto doveva essere corretta assai prima. Forse non tutti sanno che, detto territorio era già stato inserito nel comprensorio di bonifica nel 1994, con la Legge Regionale numero 34. Successivamente, una delibera del Consiglio Regionale della Toscana (la numero 315 del 1996), la inserì come comprensorio numero 30, nel territorio di bonifica. Quindi, solo per una serie di circostanze, si è arrivati sino ad un paio di anni fa, prima di ricominciare a vedere un qualche intervento di manutenzione sui corsi d’acqua di Siena e provincia che nel frattempo versavano in stato di abbandono. Anche per questo, soltanto oggi il tributo di bonifica arriva nelle case dei contribuenti senesi, ma di fatto, come si evince, sarebbe dovuto accadere molti anni prima.
In ogni caso, per qualsiasi chiarimento, chiunque sia interessato potrà contattare direttamente l’Ente, telefonando al n. 0564.22189, inviando una mail a catasto@cb6toscanasud.it, oppure recandosi di persona presso gli uffici di Grosseto (viale Ximenes n. 3) o di Siena (via Leonida Cialfi n. 23, località Pian delle Fornaci) durante gli orari di apertura al pubblico.