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Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
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Le osservazioni di Per Siena sullo statuto di Siena Jazz

SIENA. Per Siena: osservazioni allo statuto del Siena Jazz preparato e approvato dalla sola  maggioranza consiliare.

Le osservazioni fatte da Per Siena saranno inviate ai ministeri di competenza per verificare la rispondenza dell’articolato con le leggi e gli ordinamenti di riferimento relativamente all’Alta Formazione. 

“Letta la bozza di statuto da approvare si ritiene utile effettuare delle precisazioni importanti ai fini dell’assunzione della decisione sull’approvazione da parte del Consiglio Comunale e cio’ anche per maggiore consapevolezza da parte dei consiglieri su cosa si va ad approvare.

In via preliminare va evidenziato come il processo di approvazione del nuovo statuto dell’associazione Siena Jazz sia fuori dagli schemi ordinari. Più precisamente laddove un’associazione decide di provvedere a modificare il proprio statuto assume la decisione all’interno dell’assemblea dei soci e se questa è formata da enti pubblici , occorre  che il socio ente pubblico sia autorizzato all’approvazione della modifica chiedendo all’organo comunale di procedere all’approvazione.

Dunque si sta operando proprio in tal senso ma manca all’origine la delibera dell’assemblea dei soci dell’associazione con cui si decide di procedere alla modifica dello statuto . Senza la preventiva delibera dell’associazione , l’approvazione preventiva da parte del Comune del nuovo statuto appare assolutamente illegittima essendosi verificata una volontà preventiva ed esterna da quella ordinaria ossia della stessa associazione .

Il notaio , ufficiale rogante , per procedere  in assemblea dei soci dell’associazione all’approvazione dello Statuto deve verificare se è la stessa assemblea ha in precedenza deliberato il testo del nuovo statuto  da approvare .

La circostanza rileva sotto il profilo della legittimità dell’eventuale delibera da assumere.

Passando all’esame del testo del nuovo statuto non puo’ che evidenziarsi l’illegittimità di alcune clausole ( art.li 3, 4,6,7,8,9,14 ) e l’inopportunità di altre ( art. 5) .

Nello specifico :

Lo statuto prevede all’art. 3 che l’associazione opera quale soggetto del terzo settore.

Se l’associazione deve operare utilizzando la normativa del terzo settore ( dl 117/2017) allora lo statuto deve essere integrato con alcune clausole previste dal citato DL come obbligatorie e senza le quali non l’associazione non può essere iscritta al registro unico del terzo settore.

E così deve essere previsto l’utilizzo dell’acronimo ETS nel nome dell’associazione, devono essere elencate le attività di cui all’art. 5 del DL 117/2017,deve essere previsto  l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio da  sottoporre all’assemblea dei soci  per la definitiva approvazione, devono essere previste le modalità di adesione dei nuovi soci/ associati  nonché nell’ipotesi di rigetto le modalità di impugnazione, deve essere previsto il diritto dei soci di esaminare i libri sociali , devono essere integrate le funzioni del Consiglio di amministrazione con quelle espressamente previste dal DL 117/2017, deve essere previsto il diritto di voto degli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ed ancora vi sono alcune clausole che sono in contrasto e che se approvate determinerebbero un conflitto non facilmente risolvibile. Ci si riferisce all’art. 4 laddove si prevede il diritto di voto dei soci  e del potere degli stessi di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione ( art. 6 ) , potere che di fatto viene meno per effetto dell’art. 7 laddove si prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dei soli soci fondatori (Comune di Siena, Provincia di Siena e Associazione Jazzistica senese).

In altri punti lo statuto sembra prevedere una modalità di nomina del Presidente ad appannaggio esclusivo del Comune di Siena e/o del suo Sindaco e quindi solo di uno dei soci  in pieno contrasto il principio democratico dell’associazione ed ancora un’ultrattività delle funzioni del Presidente uscente giustificando il tutto  quale fase di avvio del nuovo statuto (?).

Non si possono prevedere poteri gestori in capo ad uno dei soci ed all’esterno dell’associazione poiché diversamente si minano i principi fondamentali dell’associazione ed ancora non si può prevedere una diversa efficacia e validità dello statuto.

E così All’art. 8 si prevede la revoca del direttore artistico ed amministrativo su richiesta motivata del Sindaco del Comune di Siena. Tale previsione è illegittima in quanto non si può prevedere l’ingerenza della gestione dell’associazione da parte di soggetti estranei.

Sono solo i soci (intesi come Comune di Siena, Provincia di Siena e Jazzistica senese) che possono chiedere di aprire il procedimento per la revoca del direttore amministrativo e del direttore artistico.

Il Sindaco non è socio ed è terzo estraneo alla gestione dell’associazione per cui mai potrebbe avere ingerenze nella gestione dell’attività .

Ed allora la clausola andrebbe riscritta nel senso di conferimento di facoltà a tutti i soci (e non solo al Comune di Siena) di richiedere la revoca del direttore artistico/amministrativo.

Analogo discorso per tutte quelle clausole dello statuto in cui si richiama l’intervento del Sindaco (art. 9 designazione del Presidente, art. 10 designazione del direttore artistico, art. 11 designazione del direttore amministrativo) per la gestione dell’associazione.

Ed ancora può dirsi illegittima ed inefficace la previsione di una fase di avvio del nuovo statuto non essendo possibile prevedere una diversa validità ed efficacia se non dalla sua approvazione.

In altri termini una volta approvato lo statuto l’associazione è gestita secondo le regole del nuovo statuto e non è possibile prevedere diversa regolamentazione per mantenere gli organi del Consiglio di amministrazione e tra cui il Presidente che andrà nominato secondo le regole dello statuto all’atto del rinnovo delle cariche sociali.

Si tratta di una previsione inserita nel nuovo statuto che non trova giustificazione in alcuna normativa specifica. Una tale previsione è in contrasto con il principio della rotazione degli incarichi di cui alla normativa sull’anticorruzione.

Ed invero la normativa che va applicata anche agli enti di natura privata a partecipazione pubblica maggioritaria come nel caso dell’associazione Siena Jazz prevede quali misure di prevenzione della corruzione la rotazione degli incarichi in applicazione della l.190/2012.

La previsione di un’ultra attività del Presidente violerebbe la specifica normativa anticorruzione.

Queste alcune considerazioni quanto alla illegittimità di alcune previsioni statutarie che difficilmente il notaio rogante potrà avallare.

Quanto all’inopportunità di andare a modificare l’assetto organizzativo dell’associazione, si deve evidenziare come tale modifica potrebbe incidere negativamente sull’accreditamento dell’associazione presso l’Afam con possibile revoca Ministeriale in quanto non in linea con gli statuti dei Conservatori.

Ci si riferisce all’art. 5 del nuovo statuto che prevede il direttore artistico non più come organo ma quale struttura.

Per comprendere meglio occorre effettuare una premessa necessaria.

La  legge 508/1999 all’art. 2 ha disposto che le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

Viene previsto l’intervento di uno o più regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni.

Sono, pertanto, intervenuti il DPR 132/2003 recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni AFAM, il DPR 212/2005 recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle medesime Istituzioni  e il DPR 143/2019, recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico.

Al riguardo,  proprio il DPR 212/2015 all’art. 11 ha disposto che, fino all’entrata in vigore di tale regolamento, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Rientra tra le istituzioni statali anche l’associazione Siena Jazz, che, per effetto della predetta autorizzazione e dell’accreditamento, nei limiti dell’autonomia statutaria di cui al DPR 132/2003, è obbligata ad adeguarsi alle direttive imposte dall’Afam quanto all’organizzazione didattica ed al funzionamento dell’istituzione.

Di qui la necessità per l’associazione di adeguare lo Statuto all’organizzazione dell’istituzione statale almeno secondo le direttive del Ministero che prevede  quale organi dell’istituzione il Direttore responsabile dell’andamento didattico scientifico ed artistico previsto dal DPR  132/2003 che prevede all’art 6  la responsabilità  legale in ordine alle collaborazioni ed alle attività che riguardano la didattica e la produzione.

Tale previsione è rafforzata con la disposizione di cui all’art. 11 del  Dpr 212/2005.

Proprio  le richiamate disposizioni normative hanno imposto alle istituzioni statali e per analogia a quelle non statali accreditate l’adeguamento dei propri statuti con gli organi necessari per il funzionamento della stessa istituzione.

Tra questi organi necessari rientra Il direttore didattico/artistico che nella previsione del nuovo statuto da adottarsi viene degradato a “struttura” al pari del direttore amministrativo.

L’eventuale modifica indicata è contraria alla normativa richiamata e l’eventuale approvazione rischierebbe seriamente di provocare la revoca dell’accreditamento istituzionale.

E così se da una parte appare necessario procedere ad adeguare il vecchio statuto alle previsioni del terzo settore ( d.lgs 117/2017 ) occorre tener presente che ogni modifica deve essere valutata anche ai fini del mantenimento dell’accreditamento .

Di qui la necessità di prevedere il direttore artistico e quello amministrativo come organi e non come semplici strutture.

Ed infatti il Ministero al quale va comunicata obbligatoriamente ogni modifica statutaria potrebbe ritenere non compatibile lo Statuto modificato rispetto a quello in vigore disponendo l’apertura del procedimento per la revoca dell’autorizzazione al rilascio di titoli Afam e del relativo accreditamento.

Anzi a dir il vero ed al fine di adeguarsi alla citata normativa occorre procedere alla modifica dello Statuto proprio nel senso indicato dal DPR 132/2003, prevedendo anche altri organi come ad esempio la consulta degli studenti nel senso indicato dal Ministero”.

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