Il giocatore rischia 5 anni o addirittura la radiazione

ROMA. Manolo Portanova, giocatore di proprietà del Genoa attualmente in prestito alla Reggiana in Serie B, dopo essere stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, rischia la radiazione. La richiesta è stata avanzata dalla Procura generale dello Sport presso il Collegio di garanzia del Coni, che ha chiesto per il calciatore anche una squalifica di 5 anni.
Si tratta di una delle rare occasioni in cui la Procura del Coni si mette di traverso rispetto alla Figc, che all’epoca non ha preso alcun provvedimento in merito, anzi, ha disposto l’archiviazione del caso perché “l’ordinamento endo-federale non conosce una norma sanzionatrice di condotte pur assolutamente riprovevoli come quella ascritta al reclamato”. La Procura del Coni ha impugnato l’atto, ma il tribunale d’appello della Figc ha ribadito in modo definitivo il difetto di giurisdizione sul caso, spiegando che un tesserato può essere giudicato solo se il fatto è riferito a un contesto prettamente sportivo.
Quindi, un caso di violenza sessuale commesso da un tesserato su una tesserata è reato sportivo, perché previsto dal Codice, uno commesso su una persona non tesserata no.
La Procura generale dello sport non demorde e presenta al Collegio di garanzia del Coni la richiesta di dichiarare la responsabilità disciplinare di Manolo Portanova, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva … (omissis) … con “irrogazione della sanzione della squalifica di anni 5 con proposta di radiazione, ovvero di quella diversa sanzione che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia dal Collegio”.
Il giocatore a fine giugno scorso aveva presentato ricorso alla Corte d’appello contro la condanna di primo grado comminata nel rito abbreviato dal tribunale di Siena.
Il comunicato del Coni
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, nei confronti del sig. Manolo Portanova avverso la decisione n. 0039/CFA 2023/24 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15 settembre 2023, RG. 0026/CFA/2023-2024, notificata via PEC in data 21 settembre 2023, con la quale, nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 369 pf 22-23 – FIGC/2022/0880 nei confronti del suddetto sig. Portanova, è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con funzione di Procuratore Federale, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0040/TFNSD dell’11 agosto 2023, con cui il suddetto Giudice di prime cure ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
La vicenda trae origine dal deferimento, con nota n. 902 del 7 giugno 2023, spiccato dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, a carico del calciatore Manolo Portanova, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall’art. 3, comma 1, del C.G.S. , con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI.
La ricorrente, Procura Generale dello Sport, chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare nulla, inefficace e, comunque, di annullare o revocare o dichiarare priva di effetto la decisione n. 0039/CFA 2023/24 del 15 settembre 2023, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in accoglimento del presente ricorso:
– in caso di decisione nel merito, di riconoscere ed affermare la propria piena giurisdizione sui fatti oggetto del procedimento e di dichiarare la responsabilità disciplinare del sig. Manolo Portanova, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in combinato disposto con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con irrogazione al sig. Manolo Portanova della sanzione della squalifica di anni 5 con proposta di radiazione, ovvero di quella diversa sanzione che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia dal Collegio;
– ovvero, di disporre il rinvio alla Corte Federale di Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.