SIENA. Pubblichiamo il testo della Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto si compone di 5 Titoli e comprende anche il cosiddetto “pacchetto sanità” e il cosiddetto “pacchetto famiglia”:
Titolo I – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
Titolo II – Misure a sostegno del lavoro;
Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
Titolo V – Ulteriori disposizioni.
Qui sotto la scheda di sintesi, nella quale si riepilogano le principali misure e, tra queste, quella che dispone il differimento dei termini ordinari per l’approvazione del bilancio 2019 da parte delle società, anche cooperative (art. 106).
D.L. 18/2020 – “Cura Italia”
Titolo I
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
Art. 3 – Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)
Le Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie possono stipulare contratti ex art. 8-quinquies del D.lgs. 502/1992 o, in subordine, contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del medesimo decreto legislativo, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga ai vigenti limiti di spesa.
Art. 5 – Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici
Il Commissario straordinario di cui all’art. 122 è autorizzato a erogare – tramite l’Agenzia Invitalia – finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.
Il Commissario, entro 5 giorni, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.
I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili mascherine chirurgiche e mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.
Art. 6 – Requisizione in uso o in proprietà di beni mobili ed immobili
Fino al 30 giugno 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in uso (per massimo 6 mesi dall’apprensione del bene) o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere (ad es: macchinari necessarie per le terapie intensive), occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
Contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde al proprietario dei beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione.
Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza, i Prefetti – su proposta del Dipartimento della protezione civile – possono disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, o di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, disponendo anche in merito alle relative procedure indennitarie.
La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza.
In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, NON può essere sospesa l’esecutorietà dei provvedimenti di requisizione degli immobili.
Art. 15 – Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale
Fino al 30 giugno 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.
I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche e coloro che li immettono in commercio inviano all’I.S.S. un’autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’I.S.S. ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.
L’I.S.S., nei successivi 3 giorni, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.
I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa.
L’INAIL, nei successivi giorni, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti.
Qualora all’esito della valutazione dell’I.S.S. o dell’INAIL i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.
Art. 16 – Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
Fino al 30 giugno, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.
Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.