Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca” o “BMPS”), terminato nella tarda serata di ieri, sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, quale organo competente ai sensi del D.M. n.169/2020, ha accertato, relativamente a ciascun Consigliere di Amministrazione nominato per cooptazione in data 27 dicembre 2024, la sussistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.
In particolare, sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto i Consiglieri:
1) Marcella Panucci;
2) Francesca Paramico Renzulli;
3) Barbara Tadolini.
Si precisa che come dagli stessi dichiarato, è stato confermato che i Consiglieri Alessandro Caltagirone ed Elena De Simone sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), ma non dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.M. n. 169/2020 e del Codice di Corporate Governance e quindi i medesimi non risultano indipendenti ai sensi dello Statuto della Banca.
Attualmente sono quindi presenti in Consiglio undici amministratori indipendenti, pari a oltre la metà dei relativi componenti, per cui la percentuale resta ampiamente superiore alla soglia minima (almeno un terzo) indicata dallo Statuto della Banca, in conformità alla normativa vigente.
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti sulla base delle informazioni fornite da ciascun esponente, nonché a fronte delle informazioni pubbliche disponibili o comunque a disposizione della Banca; in particolare, per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, la verifica è stata effettuata secondo i criteri definiti dall’art. 15 dello Statuto (artt. 147-ter e 148 del TUF, art. 13 del D.M. n. 169/2020 e art. 2 del Codice di Corporate Governance), tenendo conto anche delle Linee Guida EBA/ESMA e degli eventuali rapporti creditizi, relazioni commerciali e professionali riconducibili agli esponenti stessi, la cui significatività è stata valutata tenendo conto delle soglie di rilevanza individuate dalla Banca.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la non sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi della normativa in materia di divieto di interlocking ex art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.