Ordinanza del sindaco di Siena Luigi De MossiOrdinanza del sindaco di Siena Luigi De Mossi
SIENA. Il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha firmato un’ordinanza relativa ai contenitori di bevande in occasione del Capodanno. Nell’ordinanza si dispone che, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, è fatto divieto, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 del 31 dicembre e le ore 4 del giorno 1 gennaio 2023: ai titolari di esercizi di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande, sia in sede fissa che su area pubblica, che attraverso distributori automatici, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza, entro il perimetro cittadino definito come “centro storico”; a chiunque di introdurre o detenere nella stessa area di cui sopra, bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza. Restano escluse dal divieto di cui sopra la somministrazione e la vendita di bevande per il consumo sul posto all’interno del locale e nelle sue specifiche pertinenze esterne di occupazione suolo pubblico.
Divieto di fa esplodere botti e petardi o comunque qualsiasi materiale pirico anche di libera vendita su suolo pubblico o privato di uso pubblico all’interno del territorio comunale, considerata la finalità di prevenire pericoli per la pubblica incolumità e sicurezza. E’ quanto si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco di Siena Luigi De Mossi e relativa agli orari che vanno dalle ore 24 del 30 dicembre 2022 fino alle ore 24 del 1 gennaio 2023.
Il sindaco De Mossi raccomanda che, fermo restando il divieto nella fascia specificata, di acquistare i prodotti esclusivamente presso i rivenditori autorizzati, assicurandosi preventivamente che siano muniti della specifica dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, ricordando che solo ed esclusivamente gli artifici così detti “declassificati” devono intendersi di libero commercio; di non raccogliere eventuali artifici rinvenuti che potrebbero essere inesplosi; di non affidare a minori prodotti che, anche se non siano loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego; di accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino non idonee e nella quali l’esplosione del prodotto pirico potrebbe ingenerare pericolo di incendi.
Nell’ordinanza si legge anche che “i Comuni non hanno la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici, quando si tratti di prodotti per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano osservate le modalità prescritte per la vendita, né di vietarne, in qualsiasi modo, l’impiego in ambito privato. “In relazione alla particolare intensità e concentrazione del rumore derivante dall’utilizzo di materiale pirotecnico – si legge ancora – gli animali domestici e di affezione sono, loro malgrado, sottoposti a periodi di stress e di disagio comportamentale, con conseguente pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, quando ciò si verifichi in luogo pubblico o aperto al pubblico”. Il sindaco informa anche che l’inottemperanza all’ordinanza comporta la denuncia all’autorità giudiziaria.