SIENA. Allo scopo di conciliare l’offerta musicale e ricreativa dei locali di somministrazione nelle ore notturne con il diritto al riposo dei residenti, il Consiglio comunale, nella seduta di ieri, 10 maggio, ha approvato il regolamento per l’effettuazione di pubblici spettacoli, trattenimenti e manifestazioni temporanee. Il vicesindaco, illustrando all’aula il testo, ha spiegato come si sia reso necessario adeguare le disposizioni sul pubblico intrattenimento alla normativa vigente e predisporre un apposito regolamento con elementi di natura generale.
Il testo distingue le tipologie di attività non soggette a comunicazione, licenze e verifiche di agibilità da quelle che, invece, richiedono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e da quelle soggette a licenza e, talvolta, anche al parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; sono contemplate, infine, le cosiddette attività temporanee ripetitive.
Tra le prime rientrano tutte quelle attività complementari o sussidiarie alla somministrazione di cibi e bevande, con ingresso libero, che non richiedono installazioni di particolari strutture aggiuntive per lo stazionamento del pubblico o che possano trasformare il locale in luogo di pubblico spettacolo. In tale ambito, fermi i divieti di attività di trattenimento danzante, di bigliettazione e di consumazione obbligatoria, i limiti orari per la musica sono stabiliti alla mezzanotte, dalla domenica al giovedì, e alle ore 1 del giorno successivo nelle sere di venerdì, sabato e dei prefestivi.
Quelle soggette a SCIA presuppongono, invece, l’emissione di un biglietto di ingresso per un pubblico fino a 200 persone e la predisposizione di apposite strutture e strumentazioni per la realizzazione di eventi comunque saltuari e occasionali, consentiti fino a un massimo di 12 annui, dei quali 5 con possibilità di autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di rumore. Rientrano in tale categoria anche i pubblici spettacoli all’aperto, gli allestimenti temporanei con prevalente attività di somministrazione e le giostre di spettacolo itinerante. Quanto agli orari, gli eventi dovranno concludersi entro la mezzanotte. La SCIA dovrà essere redatta sul modello appositamente predisposto ed essere presentata al Servizio Attività economiche almeno 10 giorni prima dell’evento.
La terza tipologia è quella delle attività soggette a licenza, che siano esercitate in locali con capienza superiore a 200 persone o in forma analoga a precedenti edizioni della stessa manifestazione nell’ultimo biennio. La richiesta di licenza dovrà pervenire agli uffici comunali 30 giorni prima per locali o impianti fissi e 20 giorni prima per le manifestazioni di natura temporanea.
Le principali attività soggette a licenza e al parere delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di ambito comunale o provinciale, sono quelle relative all’esercizio di attività di cinema, teatro, ballo e danza, sportive, fieristiche ed espositive che presuppongano verifiche tecniche di agibilità delle strutture, ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e una partecipazione di pubblico superiore alle 200 unità. Se gli allestimenti temporanei per la loro realizzazione si ripetono periodicamente nelle stesse forme e con le stesse strutture, non occorrono nuove verifiche di agibilità nel caso in cui la Commissione dedicata abbia già espresso parere favorevole nell’ultimo biennio.
Il testo contempla, in generale, una rigorosa osservanza delle disposizioni normative in materia di autorizzazioni e licenze, di inquinamento acustico e l’obbligo, per il titolare o gestore, di adottare ogni misura idonea a evitare il disturbo della quiete pubblica e privata. In caso di violazione delle regole sono infatti previste sanzioni di natura pecuniaria e l’eventuale chiusura del locale o la sospensione o il ritiro della licenza.
Nel corso del dibattito consiliare, il documento è stato integrato dall’ordine del giorno presentato da Carolina Persi e sottoscritto da Pasquale D’Onofrio, Letizia Maestrini, Simone Lorenzetti e Lorenzo Di Renzone, con il quale viene promosso, nei confronti degli esercenti interessati a realizzare attività di pubblico spettacolo, l’utilizzo di collaboratori con compiti di mediazione riguardo a coloro che, all’esterno del locale, dovessero arrecare disturbo alla quiete pubblica e alla dignità delle persone e dei luoghi.
L’aula ha invece respinto altri due ordini del giorno. Il primo, a firma di Ernesto Campanini, Giuseppe Giordano, Pietro Staderini, Massimo Bianchini, Andrea Corsi, che contemplava incentivi con sgravi fiscali per gli esercenti che ricorressero a tali forme di collaborazione finalizzate alla tutela delle norme e del decoro pubblico; il divieto di consumazione di alcolici in bottiglie di vetro nelle pubbliche vie dopo le ore 1.30; la dotazione di servizi igienici pubblici nelle principali vie dove insistono i locali che effettuano gli spettacoli.
Il secondo, presentato da Alessandro Piccini e Maria Isabella Becchi, invitava a inserire nel testo concetti su alcune problematiche conseguenti alle attività oggetto del regolamento, non imponibili per legge, come gli aspetti igienici e quelli legati al rumore, chiedendo impegni sui meccanismi di dissuasione e di sensibilizzazione verso gli avventori dei vari eventi.
La maggioranza ha respinto i due ordini del giorno affermando che gli elementi proposti non risultano pertinenti rispetto all’ambito di disciplina e alle finalità del regolamento in oggetto, in quanto materie inquadrate in altri contesti normativi.