"Da notare che pochi giorni fa – informa la Lega Nord di Siena – durante la discussione della Legge Comunitaria 2008, proprio la Sinistra aveva incolpato il Governo che non ha voluto accogliere un ordine del giorno sullo stesso argomento. Evidentemente avevamo ragione noi e non i Deputati del PD della Provincia di Siena, che si dimostrano solo dei buoni venditori di fumo, bravi solo a strumentalizzare – Peccato che le bugie abbiano le gambe corte e, come al solito, la Lega Nord sia riuscita a dimostrare di sapere mantenere le promesse".
"L'VIII Commissione ha dunque approvato il parere sul collegato energia, con il voto favorevole della sola maggioranza, rilevando l'opportunità di disciplinare le emissioni in atmosfera degli impianti geotermici – prosegue la nota del Carroccio – specialmente con riguardo a quelli ad alta temperatura, in considerazione delle carenze registrate nella normativa in materia, che non contempla – o sottovaluta – inquinanti come il boro, l'ammoniaca, il mercurio, l'arsenico e il radon e anche le quantità elevate di acido solfidrico, metano e anidrite carbonica emesse da tali impianti geotermici".
Ecco il parere
OGGETTO: Parere sul disegno di legge n. 1441-ter-B.
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-ter-B, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
considerato che esso contiene diverse disposizioni di significativo interesse, vertenti su materie di competenza della VIII Commissione;
rilevata l'opportunità, con riferimento all'articolo 27, comma 26, che in materia di geotermia il governo sia delegato altresì a disciplinare le emissioni in atmosfera degli impianti geotermici, specialmente con riguardo a quelli ad alta temperatura, in considerazione delle carenze registrate nella normativa in materia, che non contempla – o sottovaluta – inquinanti come il boro, l'ammoniaca, il mercurio, l'arsenico e il radon e anche le quantità elevate di acido solfidrico, metano e anidrite carbonica emesse da tali impianti geotermici;
considerato che il d.lgs. n.152 del 2006, allegato IV alla parte II, sottopone l'attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
considerato che il comma 78 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, come modificata dal testo in esame, prevede il parere degli enti locali interessati nell'ambito del procedimento di rilascio del permesso di ricerca di idrocarburi e che analogo parere è ritenuto necessario nel caso di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma prevista dal comma 82-ter;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 27, comma 26, tra i principi e criteri della delega al governo ivi contenuta, la definizione di una disciplina delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ciascuna concessione geotermica e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale rideterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione;
ai fini di una chiara ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali, valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al comma 32 del medesimo articolo 27, che l'attività di prospezione in terraferma è in ogni caso sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del d.lgs. 152 del 2006, da espletare nell'ambito del procedimento di cui al comma 77; resta inteso che le attività di cui al comma 81 di prospezione a mare effettuate all'interno di aree marine protette restano sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, al comma 82-ter, la necessità del parere degli enti locali interessati ai fini del rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma nell'ambito dell'apposito procedimento unico ivi previsto;
ai fini di una più corretta formulazione dell'articolo 27, valuti infine la Commissione di merito l'opportunità, al comma 25, di riferire le parole "di nuova generazione" agli impianti di energia elettrica.
IL PRESIDENTE